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MARTONE,
DE ZULUETA,
IOVENE,
ACCIARINI,
AYALA,
Baio Dossi,
BARATELLA,
BASILE,
BATTAFARANO,
BATTAGLIA Giovanni,
BATTISTI,
BEDIN,
BOCO,
BONAVITA,
BONFIETTI,
BRUNALE,
BRUTTI Paolo,
CADDEO,
CARELLA,
CASTELLANI,
CAVALLARO,
CHIUSOLI,
CORTIANA,
COVIELLO,
DALLA CHIESA,
DANIELI Franco,
DE PETRIS,
DETTORI,
DI GIROLAMO,
DI SIENA,
DONATI,
FALOMI,
FLAMMIA,
FORMISANO,
GARRAFFA,
GASBARRI,
GRUOSSO,
LIGUORI,
LONGHI,
MACONI,
MALABARBA,
MANZELLA,
MANZIONE,
MARINO,
MARITATI,
MASCIONI,
MONTINO,
OCCHETTO,
PAGLIARULO,
PETERLINI,
PETRINI,
PIATTI,
PIZZINATO,
RIPAMONTI,
SALVI,
SODANO Tommaso,
SOLIANI,
STANISCI,
TURRONI,
VALLONE,
VILLONE,
VISERTA COSTANTINI,
VITALI,
VIVIANI,
ZANCAN -
Il Senato,
premesso:
che l’art. 12 della
legge n. 40/98, recepito successivamente nell’art. 14 del decreto legislativo n.
286/98 (Testo unico in materia di immigrazione), ha previsto l’istituzione dei
Centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA);
che il
funzionamento dei CPTA è disciplinato dagli articoli 21 e 22 del regolamento di
attuazione del Testo unico (decreto del Presidente della Repubblica 394/99). In
essi viene assicurata, oltre all’assistenza ed al rispetto della dignità, anche
la comunicazione con l’esterno;
che la legge n.
189/2002 (cosiddetta "legge Bossi - Fini") ha modificato in parte questa
disciplina. Anzitutto la durata del trattenimento è aumentata da 20 a 30 giorni
prorogabile di altri 30. Inoltre, trascorsi i tempi del trattenimento senza aver
eseguito l’espulsione o il respingimento, il Questore ordina al cittadino
straniero, con provvedimento scritto, di lasciare entro 5 giorni il territorio
dello Stato. Qualora, senza giustificato motivo, egli si trattenga nel
territorio dello Stato violando l’ordine impartito dal Questore, la sanzione
prevista è l’arresto da sei mesi ad un anno, e si procede a nuova espulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica;
rilevato:
che in base alle
comunicazioni del Ministero dell'interno il numero di stranieri trattenuti
all'interno dei CPTA nel periodo tra il luglio 2002 - 2003 è stato di 16.924
persone (13.232 uomini e 3.692 donne) e che, nello stesso periodo, il numero
complessivo delle espulsioni comminate esclusivamente dai CPTA ha riguardato
7.344 persone, mentre il numero delle persone non riconosciute entro il termine
massimo dei 60 giorni è di 5.149;
che tali dati
denotano chiaramente il fallimento sistematico dell'approccio punitivo e
detentivo espresso dall'istituto dei CPTA, nato originariamente come istituto
complementare all'espulsione immediata e al respingimento alla frontiera, per
contenere i flussi di immigrazione clandestina;
che sempre tali
dati appaiono non giustificare lo sforzo economico prodotto dallo Stato in
materia, che con la legge finanziaria 2004 destina circa 105 milioni di euro per
la gestione dei CPTA e circa 25 milioni di euro per la costruzione di nuovi CPTA,
a fronte dei solo quasi 11 milioni di euro per le azioni positive, quali
l'assistenza agli stranieri (6 milioni) e il programma nazionale asilo (5
milioni). A tutto ciò si aggiungono tutta una serie di costi accessori e di
difficile valutazione, compreso l'impegno dei numerosi agenti di polizia nel
controllo di tali strutture, con funzioni simili a quelle della polizia
penitenziaria - compito, peraltro, cui non sono espressamente formati - e così
sottratti al loro principale lavoro di assicurazione della sicurezza e del
controllo del territorio;
che su tale
istituto, inoltre, pesano forti dubbi circa il rispetto dei diritti umani ed il
loro margine effettivo di costituzionalità, in particolare relativamente agli
artt. 3 (sulla pari dignità sociale di tutti i cittadini), 10 (sul diritto
d'asilo), 13 (sull'inviolabilità della libertà personale), 24 (sulla difesa e
tutela dei propri diritti, ricorso in giudizio), 29 (sull'integrità dei nuclei
familiari) e 32 (sul diritto alla salute), nonché, nei confronti della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, relativamente agli artt. 18 (diritto
d'asilo) e 19 (divieto delle espulsioni collettive e del refoulement
verso paesi in cui esista un rischio serio di essere sottoposti alla pena di
morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti);
che tale situazione
di ambiguità e vacanza giuridica riguarda più in generale tutta la materia della
gestione dei CPTA in Italia (quasi fossero un non luogo, dove sembra arretrare
lo stato di diritto). In particolare, la misura della limitazione della libertà
della persona, da ritenersi in ogni caso eccezionale, è invece oggi divenuta
prassi consolidata, peraltro non sottoposta ad alcun controllo sotto il profilo
amministrativo e sotto quello penale-giurisdizionale;
che tutto ciò
viene, peraltro, confermato dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 gennaio
2004, i cui rilievi sul regolamento attuativo, relativamente all'accoglienza dei
rifugiati, esprimono preoccupazione per la mancanza di garanzie elementari,
individuando, in 11 punti, restrizioni ancora più estese rispetto allo stesso
art. 32 della legge Bossi-Fini;
che l'accesso alla
procedura di asilo costituisce un grave punto di criticità riscontrato in tutti
i CPTA del nostro paese, nonostante che l'esercizio di questo diritto sia
sancito nelle numerose convenzioni internazionali firmate e ratificate
dall'Italia, tra cui la Convenzione di Ginevra. Infatti, in assenza di una
normativa articolata su questa materia, la legge 189/2002, introducendo il
trattenimento presso i CPTA anche per i richiedenti asilo, ha, di fatto,
limitato e reso inaccessibile tale diritto, al punto che il diniego di
riconoscimento riguarda il 95 per cento circa delle domande presentate;
che si sta
procedendo alla realizzazione de facto di centri di identificazione,
assimilandoli geograficamente e logisticamente ai CPTA, senza che i decreti
attuativi siano stati ancora emessi e, soprattutto, in assenza di qualsiasi
forma di valutazione di efficacia, di costi-benefici e impatto sociale;
considerato:
che il
recente rapporto di Medici Senza Frontiere sui CPTA ha evidenziato notevoli
differenze sia per ciò che riguarda l’assistenza medica erogata che per le
strutture sanitarie messe a disposizione. Alcuni elementi, in particolare, sono
risultati gravemente deficitari: assistenza psicologica, salute mentale e
utilizzo massiccio di psicofarmaci, sistema di registrazione dei dati,
documentazione terapeutica, visite auxologiche - ovvero visite per stabilire
l’età degli ospiti dei centri -, rapporto dell’ente gestore con i servizi delle
ASL, isolamento di eventuali patologie infettive;
che molti medici
all’interno dei centri ammettono un uso massiccio di psicofarmaci (in
particolare di benzodiazepine), i quali vengono somministrati senza alcun
consulto con i Centri di Salute Mentale delle ASL di riferimento. Solo in alcuni
casi è lo psichiatra a prescrivere lo psicofarmaco. Lo psicologo, quando
presente nei Centri, svolge in moltissimi casi un servizio accessorio poco
efficace;
che, in
particolare, la magistratura bolognese ha aperto un'inchiesta per sospetta
somministrazione di psicofarmaci attraverso cibi e bevande ai trattenuti del
CPTA di Bologna, a loro insaputa, a rischio della loro salute, al di fuori di
qualsiasi deontologia medica e in violazione dei più elementari diritti della
persona. Se tale prassi, pure denunciata su organi di stampa e oggetto di atti
di sindacato ispettivo, dovesse essere confermata, imporrebbe l'immediata
chiusura del CPTA di Bologna e la perseguibilità delle responsabilità accertate,
nonché, e in ogni caso, l'immediato avvio di un'indagine amministrativa presso
tutti gli altri centri, al fine di accertare che non si tratti di prassi comune
e diffusa;
che su tale
questione, in particolare, la risposta scritta del sottosegretario Mantovano
all'interrogazione 4-05992 a firma del sen. Martone rende palesemente nota ad
avviso dei firmatari la scarsa attenzione e poca conoscenza della realtà vissuta
dagli stranieri trattenuti nei CPTA. Delle due l'una, o sono vere le molteplici
denunce e rilevazioni espresse in atti di sindacato ispettivo, articoli di
stampa e rapporti di associazioni e di organizzazioni non governative, nonché
nel rapporto del "Comitato per la Prevenzione della Tortura" del Consiglio
d'Europa - che pure portò alla chiusura del CPTA di Trapani - oppure ha ragione
il Sottosegretario nel sostenere che vige "la massima trasparenza nella gestione
quotidiana delle strutture e nelle procedure di affidamento della gestione";
che sempre il
sottosegretario Mantovano, nella stessa risposta, afferma: "Se, invece, il
problema riguarda le condizioni di trattamento all'interno dei C.P.T., chiunque
visitando i centri di permanenza italiani e centri analoghi presenti in altri
Stati dell'UE, potrà constatare che quelli italiani garantiscono standard
di vita oggettivamente rispettosi della dignità delle persone ospitate.".
Poiché, viceversa, sempre più restrizioni vengono poste all'accesso ai CPTA da
parte delle Prefetture (è notizia recente il rifiuto d'ingresso al CPTA di
Modena ad un Consigliere della Regione Emilia Romagna), ci si chiede a cosa si
riferisca il sottosegretario Mantovano, in particolare, con quel suo "chiunque
visitando";
che si riscontra
costantemente un altro problema nei CPTA, ovvero l'esistenza di numerosi casi di
autolesionismo, paragonabili per numero a quelli che si riscontrano all’interno
delle carceri italiane. Tale dato non decresce neanche nei Centri di nuova
costruzione, in cui le condizioni di vita igienico-sanitarie appaiono essere
meno disagiate. Gli autolesi sono abbandonati a se stessi e non vengono seguiti
psicologicamente. Le ferite auto-inflitte vengono medicate e suturate, ma non si
riscontrano né interventi dei dipartimenti di salute mentale o, nel caso di
tossicodipendenti, dei Sert;
considerato:
che ogni CPTA è
gestito da un "ente gestore" sulla base di una convenzione stretta tra lo stesso
ente gestore (associazioni, cooperative) e la Prefettura territorialmente
responsabile. Sulla base di questa convenzione vengono erogati all’ente i fondi
necessari alla gestione della struttura. Non esistono tabelle tariffarie uniche,
e di conseguenza ogni convenzione riporta un'erogazione di fondi differente
rispetto alle altre. Per questo motivo ogni centro riceve un per-diem per
ogni trattenuto differente dagli altri centri;
che i singoli CPTA
non sono dotati di procedure di valutazione per quanto concerne il rapporto fra
fondi erogati ed effettivi rimpatri. Una vera valutazione di efficacia (rapporto
fra fondi erogati e rimpatri effettivi) del sistema non è mai stata prodotta o
comunque non è mai stata resa pubblica;
che la trasparenza
delle attività all'interno dei CPTA - ivi comprendendo la pubblicità delle
convenzioni stipulate tra prefetture ed enti gestori e l'accessibilità ai centri
di soggetti terzi, operatori, medici e legali delle organizzazioni della società
civile che si occupano di immigrazione, asilo e diritti umani, ancorché di
giornalisti e operatori dell’informazione, nonché di rappresentanti delle
istituzioni e degli enti locali, con la sola eccezione dei parlamentari
nazionali - non è regolata da alcuna norma o disposizione conosciuta, e affidata
all'esclusiva discrezionalità del Ministero dell'interno e dei singoli prefetti;
che, peraltro,
l'accesso ai CPTA è attualmente inibito anche ai difensori civici e a quelle
specifiche autorità in materia di promozione e protezione dei diritti umani che
gli Enti Locali vanno costituendo sul proprio territorio, pregiudicandone così
funzionalità e competenze di democrazia e trasparenza sociale,
impegna il
Governo:
a riferire
urgentemente in Parlamento sull'effettiva situazione all'interno dei CPTA, per
conoscere il flusso disaggregato delle presenze dei trattenuti, i dati relativi
ai rimpatri eseguiti, ai rilasci con decreto di intimazione ad allontanarsi dal
territorio nazionale, agli allontanamenti spontanei, ai rigetti delle istanze di
trattenimento, agli atti di autolesionismo e alle loro conseguenze;
a riferire sulle
modalità con cui si sta procedendo, da tempo e senza che sia stato emanato alcun
regolamento attuativo in merito, alla realizzazione di Centri di identificazione
per richiedenti asilo e a chiarire pubblicamente le condizioni degli asilanti
nei centri, poiché risulterebbero queste cambiare da centro a centro;
a dare immediate e
chiare disposizioni ai Prefetti perché sia assicurata effettiva trasparenza
democratica, consentendo ed estendendo l'accesso ai CPTA ai difensori civici,
alle autorità garanti istituite dagli Enti Locali e ai rappresentanti politici
localmente eletti, nonché agli operatori delle organizzazioni non governative
solidaristiche ed umanitarie impegnate nell'assistenza agli immigrati e nella
promozione e protezione dei diritti umani e agli operatori dell'informazione nel
libero esercizio della loro funzione di dovere di cronaca;
a presentare
urgentemente in Parlamento un bilancio economico dei reali costi di gestione di
tutto il sistema dei CPTA che espliciti, in particolare, il numero delle risorse
umane (agenti di polizia allo scopo destinati: ore effettive lavorate,
straordinari e periodi compensativi dovuti all'accompagnamento dei trattenuti in
altri centri e/o oltre frontiera), dei mezzi e della logistica impiegata, nonché
a riferire dettagliatamente sui costi di gestione diretta dei CPTA - fondi
destinati agli enti gestori - e sulle motivazioni di ricorso alla deroga
d'emergenza nell'assegnazione degli appalti e nelle convenzioni a trattativa
privata a scapito, invece, della gara pubblica, che garantisce maggiore
trasparenza e pluralità di concorrenza ai candidati enti gestori;
ad attuare
immediatamente una moratoria sulla realizzazione di nuovi CPTA e ad avviare una
profonda riflessione sull'efficacia e quindi sull'esistenza stessa dell'istituto
del trattenimento presso i CPTA, anche considerando che l'estensione dei casi di
accompagnamento coattivo in frontiera ed il conseguente possibile trattenimento
nei CPTA pone seri interrogativi riguardo alla costituzionalità della procedura,
testimoniati peraltro da un numero elevatissimo di ordinanze di rimessione alla
Corte Costituzionale da parte del giudice a quo. In particolare, si
ricorda che con la sentenza n. 105 del 2001 la Corte ha incisivamente chiarito
che non solo il trattenimento ma anche l’accompagnamento coattivo incidono
direttamente sulla libertà personale (art. 13 della Costituzione) e che lo
straniero deve godere del medesimo diritto alla libertà personale in condizioni
di uguaglianza con il cittadino italiano.
(1-00280 p. a.) |