In occasione della
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2004
del Regolamento di attuazione della nuova procedura d'asilo,
l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
(UNHCR) esprime la propria preoccupazione riguardo ad alcune
delle nuove disposizioni contenute nel Regolamento, che non
garantiscono a sufficienza i diritti dei richiedenti asilo.
Adottata nel settembre del
2002, la legge 189/2002 sull'immigrazione - meglio nota come
"Bossi-Fini" - introduceva anche una nuova procedura
d'asilo, rimasta tuttavia inapplicata a causa della mancanza
del necessario Regolamento di attuazione. La pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale del Regolamento consentirà di
applicare le disposizioni degli articoli sull'asilo - artt.
31 e 32 - della 189/2002.
L'UNHCR aveva già segnalato
aspetti positivi della normativa, in particolare la
decentralizzazione della procedura per il riconoscimento
dello status di rifugiato (tramite la creazione di sette
Commissioni Territoriali dislocate in varie parti d'Italia);
la partecipazione a pieno titolo dell'UNHCR in queste
Commissioni e la concessione di uno status umanitario a
coloro che non hanno i requisiti per essere riconosciuti
rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951,
che necessitano però di una forma sussidiaria di protezione
internazionale come ad esempio persone in fuga da guerre, da
situazioni di violenze generalizzate da gravi violazioni dei
diritti umani.
Tuttavia, altre disposizioni
della nuova procedura destano preoccupazione, in quanto non
garantiscono a sufficienza i diritti dei richiedenti asilo.
Nello specifico, in caso di
diniego dello status da parte della Commissione
Territoriale, è prevista per il richiedente asilo trattenuto
nei centri di identificazione la possibilità di un riesame
della sua domanda da parte della stessa Commissione
Territoriale, semplicemente integrata con un membro della
Commissione Nazionale.
In base alla "Bossi-Fini" ed
al suo Regolamento attuativo, è previsto anche un ricorso
giurisdizionale che però non ha effetto sospensivo del
provvedimento di espulsione. Il richiedente asilo può essere
quindi espulso o rimpatriato prima che si sia pervenuti ad
una decisione in seconda istanza. Il Prefetto
territorialmente competente ha una mera facoltà di concedere
eccezionalmente un permesso per rimanere in Italia in attesa
della decisione in seconda istanza. Ciò è particolarmente
preoccupante se si considera che in alcuni paesi dell'Unione
Europea, tra il 30 e il 60 per cento dei rifugiati ottiene
il riconoscimento dello status solo dopo il ricorso.
L'UNHCR reputa quindi
indispensabile, per garantire adeguatamente i diritti dei
richiedenti asilo, che il ricorso abbia invece effetto
sospensivo. È questa una posizione espressa non soltanto in
base ad un principio generale di diritto, ma anche in
considerazione delle gravi e irreparabili conseguenze che
una decisione errata in questa fase della procedura potrebbe
comportare al rifugiato che potrebbe essere nuovamente
esposto al rischio di persecuzioni nel Paese d'origine.
L'Alto Commissariato reputa
che né la possibilità di riesame, né la petizione al
Prefetto siano da considerare garanzie procedurali
sufficienti per una protezione adeguata dei richiedenti
asilo e nota con rammarico che il regolamento di attuazione
così come auspicava l'UNHCR - non contribuisce a colmare
questa grave lacuna procedurale.
Con riferimento al
trattenimento dei richiedenti asilo, l'UNHCR ribadisce che
dovrebbe essere soltanto una misura di carattere eccezionale
e comunque non estesa ad una categoria relativamente ampia
come invece previsto dalla "Bossi-Fini" e dal Regolamento.
In attesa che l'Italia si
doti, al più presto, di una legislazione organica in materia
di asilo in linea con gli standard internazionali, l'UNHCR
intende continuare a cooperare con tutti gli organismi
competenti offrendo le sue conoscenze e la sua esperienza,
perché la nuova procedura prevista dal regolamento di
attuazione possa funzionare, rispettando i diritti dei
richiedenti asilo come previsto dalle normative
internazionali. A tal fine, si auspica altresì che le
autorità italiane possano assicurare le condizioni materiali
necessarie affinché l'UNHCR possa svolgere il ruolo previsto
dal testo legislativo.