Torna nella pagina principale

 

 
documenti

UNHCR - Il Regolamento sull’asilo non garantisce a sufficienza i diritti dei richiedenti asilo

Comunicato stampa

23 dicembre 2004

In occasione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2004 del Regolamento di attuazione della nuova procedura d'asilo, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) esprime la propria preoccupazione riguardo ad alcune delle nuove disposizioni contenute nel Regolamento, che non garantiscono a sufficienza i diritti dei richiedenti asilo.

Adottata nel settembre del 2002, la legge 189/2002 sull'immigrazione - meglio nota come "Bossi-Fini" - introduceva anche una nuova procedura d'asilo, rimasta tuttavia inapplicata a causa della mancanza del necessario Regolamento di attuazione. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regolamento consentirà di applicare le disposizioni degli articoli sull'asilo - artt. 31 e 32 - della 189/2002.

L'UNHCR aveva già segnalato aspetti positivi della normativa, in particolare la decentralizzazione della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato (tramite la creazione di sette Commissioni Territoriali dislocate in varie parti d'Italia); la partecipazione a pieno titolo dell'UNHCR in queste Commissioni e la concessione di uno status umanitario a coloro che non hanno i requisiti per essere riconosciuti rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, che necessitano però di una forma sussidiaria di protezione internazionale come ad esempio persone in fuga da guerre, da situazioni di violenze generalizzate da gravi violazioni dei diritti umani.

Tuttavia, altre disposizioni della nuova procedura destano preoccupazione, in quanto non garantiscono a sufficienza i diritti dei richiedenti asilo.

Nello specifico, in caso di diniego dello status da parte della Commissione Territoriale, è prevista per il richiedente asilo trattenuto nei centri di identificazione la possibilità di un riesame della sua domanda da parte della stessa Commissione Territoriale, semplicemente integrata con un membro della Commissione Nazionale.

In base alla "Bossi-Fini" ed al suo Regolamento attuativo, è previsto anche un ricorso giurisdizionale che però non ha effetto sospensivo del provvedimento di espulsione. Il richiedente asilo può essere quindi espulso o rimpatriato prima che si sia pervenuti ad una decisione in seconda istanza. Il Prefetto territorialmente competente ha una mera facoltà di concedere eccezionalmente un permesso per rimanere in Italia in attesa della decisione in seconda istanza. Ciò è particolarmente preoccupante se si considera che in alcuni paesi dell'Unione Europea, tra il 30 e il 60 per cento dei rifugiati ottiene il riconoscimento dello status solo dopo il ricorso.

L'UNHCR reputa quindi indispensabile, per garantire adeguatamente i diritti dei richiedenti asilo, che il ricorso abbia invece effetto sospensivo. È questa una posizione espressa non soltanto in base ad un principio generale di diritto, ma anche in considerazione delle gravi e irreparabili conseguenze che una decisione errata in questa fase della procedura potrebbe comportare al rifugiato che potrebbe essere nuovamente esposto al rischio di persecuzioni nel Paese d'origine.

L'Alto Commissariato reputa che né la possibilità di riesame, né la petizione al Prefetto siano da considerare garanzie procedurali sufficienti per una protezione adeguata dei richiedenti asilo e nota con rammarico che il regolamento di attuazione
 così come auspicava l'UNHCR - non contribuisce a colmare questa grave lacuna procedurale.

Con riferimento al trattenimento dei richiedenti asilo, l'UNHCR ribadisce che dovrebbe essere soltanto una misura di carattere eccezionale e comunque non estesa ad una categoria relativamente ampia come invece previsto dalla "Bossi-Fini" e dal Regolamento.

In attesa che l'Italia si doti, al più presto, di una legislazione organica in materia di asilo in linea con gli standard internazionali, l'UNHCR intende continuare a cooperare con tutti gli organismi competenti offrendo le sue conoscenze e la sua esperienza, perché la nuova procedura prevista dal regolamento di attuazione possa funzionare, rispettando i diritti dei richiedenti asilo come previsto dalle normative internazionali. A tal fine, si auspica altresì che le autorità italiane possano assicurare le condizioni materiali necessarie affinché l'UNHCR possa svolgere il ruolo previsto dal testo legislativo.

Stampa articolo

Invia articolo