1°
Protocollo addizionale, firmato
a Parigi il 20.03.1952
I Governi firmatari, Membri del Consiglio
d'Europa, risoluti ad adottare misure idonee per assicurare la garanzia
collettiva di certi diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel
Titolo I della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e
delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di
seguito, denominata "la
Convenzione"),
Hanno convenuto
quanto segue:
Articolo 1 - Protezione della proprietà
Ogni persona fisica o giuridica ha diritto
al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua
proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni
previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni
Precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in
vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei
beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il
pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.
Articolo 2 - Diritto all'istruzione
Il diritto all'istruzione non può essere
rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume
nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il
diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento
secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.
Articolo 3 - Diritto a libere elezioni
Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad
organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio
segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione
dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.
Articolo 4 - Applicazione territoriale
Ogni Alta Parte Contraente, al momento della
firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento
successivo, può presentare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa
una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare
le disposizioni del presente Protocollo nei territori di cui assicura le
relazioni internazionali che sono designati nella stessa dichiarazione.
Ogni Alta Parte
Contraente che ha presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo
precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione
che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga
fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo in un
qualsiasi territorio.
Una dichiarazione
fatta conformemente al presente articolo sarà considerata come fatta in
conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.
Articolo 5 - Relazioni con
la Convenzione
Le Alte Parti Contraenti considereranno gli
artt. 1, 2, 3 e 4 di questo Protocollo come articoli addizionali alla
Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno
di conseguenza.
Articolo 6 - Firma e ratifica
Il presente Protocollo è aperto alla firma
dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso
sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica
di quest'ultima. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di dieci
strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà
successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del
deposito dello strumento di ratifica.
Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato
Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi
di quelli che lo avranno ratificato.
Fatto a Parigi il
20 marzo 1952 in francese e in inglese, i due testi facendo egualmente
fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del
Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia
certificata conforme ad ognuno dei Governi firmatari. |