4° Protocollo addizionale, firmato
a Strasburgo il 16.09.1963
I Governi firmatari, Membri del Consiglio
d'Europa, risoluti ad adottare misure idonee per assicurare la garanzia
collettiva di diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo
I della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito
denominata "la
Convenzione") e negli articoli da 1 a 3 del primo Protocollo addizionale
alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 - Divieto di imprigionamento
per debiti
Nessuno può essere privato della sua libertà
per il solo fatto di non essere in grado di adempiere ad un'obbligazione
contrattuale.
Articolo 2 - Libertà di circolazione
Chiunque si trovi
regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi
liberamente e di scegliervi liberamente la sua residenza.
Ognuno è libero di
lasciare qualsiasi Paese, compreso il suo.
L'esercizio di
questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle
che sono previste dalla legge e costituiscono, in una società
democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica
sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle
infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla
protezione dei diritti e libertà altrui.
I diritti
riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate,
essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate
dall'interesse pubblico in una società democratica.
Articolo 3 -
Divieto di espellere i cittadini
Nessuno può essere
espulso a seguito di una misura individuale o collettiva, dal territorio
dello Stato di cui è cittadino.
Nessuno può essere
privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è
cittadino.
Articolo 4 -
Divieto di espulsioni collettive di stranieri
Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.
Articolo 5 - Applicazione territoriale
Ogni Alta Parte
Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente
Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi
i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente
Protocollo nei territori di cui assicura le relazioni internazionali che
sono designati nella stessa dichiarazione.
Ogni Alta Parte
Contraente che ha presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo
precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione
che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga
fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo in un
qualsiasi territorio.
Una dichiarazione
fatta conformemente al presente articolo sarà considerata come fatta in
conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.
Il territorio di
ogni Stato nel quale il presente Protocollo si applica in virtù della
ratifica o dell'accettazione da parte di tale Stato e ciascuno dei
territori nei quali il Protocollo si applica in virtù di una
dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente
articolo, saranno considerati come territori distinti ai fini dei
riferimenti al territorio di uno Stato fatti dagli articoli 2 e 3.
Ogni Stato che ha
reso una dichiarazione in conformità con il paragrafo 1 o 2 del presente
articolo può, in qualsiasi momento successivo, dichiarare relativamente
ad uno o più territori indicati in tale dichiarazione, che accetta la
competenza della Corte a giudicare i ricorsi delle persone fisiche, di
organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto
dall'articolo 34 della Convenzione , secondo gli articoli da 1 a 4 del
presente Protocollo o di alcuni tra essi.
Articolo 6 -
Relazioni con la Convenzione
Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 di questo
Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le
disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.
Articolo 7 - Firma e ratifica
Il presente
Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa,
firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente
alla Convenzione o dopo la sua ratifica. Esso entrerà in vigore dopo il
deposito di cinque strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo
ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento
del deposito dello strumento di ratifica.
Gli strumenti di
ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio
d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo
avranno ratificato.
In fede di che, i
sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il
presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo il 16 settembre 1963 in francese e in inglese, i due
testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato
negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne
trasmetterà copia certificata conforme ad ognuno degli Stati firmatari. |