6° Protocollo
addizionale, firmato a Strasburgo il 28.04.1983
Gli
Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo
alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle
Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito
denominata "la Convenzione"), considerato che gli sviluppi intervenuti
in parecchi Stati membri del Consiglio d'Europa indicano una tendenza
generale a favore dell'abolizione della pena di morte,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 - Abolizione della pena di morte
La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né
giustiziato.
Articolo 2 - Pena di morte in tempo di guerra
Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti
commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra;
tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da questa legislazione e
conformemente alle sue disposizioni. Lo Stato comunicherà al Segretario
Generale del Consiglio d'Europa le disposizioni rilevanti della
legislazione in questione.
Articolo 3 - Divieto di deroghe
Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente
Protocollo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.
Articolo 4 - Divieto di riserve
Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo
ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione.
Articolo 5 - Applicazione territoriale
Ogni
Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo
strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, può indicare il
territorio o i territori nei quali si applicherà il presente Protocollo.
Ogni
Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione
indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, può estendere
l'applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio indicato
nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo
territorio il primo giorno del mese che segue la data di ricezione della
dichiarazione da parte del Segretario Generale.
Ogni
dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere
ritirata, per quanto riguarda ogni territorio designato in questa
dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario
Generale. li ritiro avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese
che segue la data di ricezione della notificazione da parte del
Segretario Generale.
Articolo 6 - Relazioni con la Convenzione
Gli Stati Contraenti considerano gli articoli da 1 a 5 del presente
Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le
disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.
Articolo 7 - Firma e ratifica
Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del
Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a
ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio
d'Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente
Protocollo senza avere simultaneamente o anteriormente ratificato la
Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione
saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 8 - Entrata in vigore
Il
presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue
la data alla quale cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno
espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo
conformemente alle disposizioni dell'articolo 7.
Per
ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere
vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del
mese che segue la data di deposito dello strumento di ratifica,
d'accettazione o d'approvazione.
Articolo 9 - Funzioni del depositario
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati
membri del Consiglio:
-
ogni firma
-
il deposito di
ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione
-
ogni data
d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli
articoli 5 e 8
-
ogni altro
atto, notificazione o comunicazione riguardante il presente
Protocollo
In
fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno
firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo il 28 aprile 1983 in francese ed in inglese, i due
testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato
negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del
Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno
degli Stati membri dei Consiglio d'Europa. |