Convenzione europea
sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, adottata a L’Aia
il 28 maggio 1970
Legge 16 maggio 1977, n° 305
Parte I
Definizioni
-
Ai fini della
presente Convenzione:
a)
"sentenza penale europea" significa qualsiasi decisione definitiva
pronunciata da un tribunale penale di uno Stato Contraente a seguito di
un procedimento penale;
b)
"reato" comprende, oltre agli interessi contemplati dal codice penale,
quelli considerati ai sensi delle disposizioni legali elencate
nell’allegato II alla presente Convenzione, a condizione che, qualora
tali disposizioni attribuiscono la competenza ad un’autorità
amministrativa, alla persona interessata venga data l’opportunità di
sottoporre il caso al giudizio di un tribunale;
c)
"condanna" significa l’imposizione di una pena;
d)
"pena" significa qualsiasi pena o altro provvedimento espressamente
imposto ad una persona, a seguito di un reato, in una sentenza penale
europea o in un’ordinanza penale;
e)
"decadenza" significa qualsiasi privazione o sospensione di un diritto,
ogni interdizione o incapacità;
f)
"condanna in contumacia" significa qualsiasi decisione considerata come
tale ai sensi del paragrafo 2 dell’art. 21;
g)
"ordinanza penale" significa una qualsiasi delle decisioni pronunciate
in un altro Stato Contraente ed elencate nell’Allegato III alla presente
Convenzione.
Parte II. Esecuzione delle sentenze penali europee
Disposizioni generali
a)
Condizioni generali di esecuzione
-
La presente
parte si applica a:
a)
pene che comportano la privazione della libertà;
b)
ammende o confische;
c)
decadenza di diritti.
-
Uno Stato
Contraente avrà - in quei casi e a quelle condizioni stabilite nella
presente Convenzione - la competenza di applicare una pena imposta
in un altro Stato Contraente e che sia applicabile in quest’ultimo.
Questa competenza può essere esercitata solo su richiesta da parte
dell’altro Stato Contraente.
-
Un altro Stato
Contraente non applicherà la pena salvo nel caso in cui. ai sensi
della sua legislazione, l’atto a seguito del quale è stata imposta
la pena, sia considerato un reato, se commesso sul suo territorio, e
la persona, cui è stata imposta la pena, sia soggetta a pena se
l’atto fosse stato commesso sul suo territorio. Qualora la sentenza
si riferisca a due o più reati, non tutti in grado di soddisfare i
requisiti di cui al paragrafo 1. Lo Stato che emana la sentenza
dovrà specificare quali pene si applicano a reati che soddisfino
tali requisiti.
-
Lo Stato che
emana la sentenza può chiedere ad un altro Stato Contraente di
applicare la pena solo se una, o più, delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:
a)
se la persona condannata ha la sua residenza abituale nell’altro Stato;
h)
se l’applicazione della pena nell’altro stato è suscettibile di
migliorare le prospettive di riabilitazione sociale della persona
condannata;
c)
se, nel caso di pena privativa della libertà, la pena possa essere
applicata a seguito dell’applicazione di un’altra pena privativa della
libertà che la persona condannata subisce o deve subire nell’altro
Stato;
d)
se l’altro Stato è lo Stato di origine della persona condannata e si è
dichiarato disposto ad assumersi la responsabilità dell’esecuzione di
tale pena;
e)
se esso ritiene di non poter esso stesso procedere all’esecuzione della
pena, anche ricorrendo all’estradizione, e che lo possa l’altro Stato.
-
L’esecuzione
richiesta, in conformità alle disposizioni che precedono, non può
essere rifiutata, in parte o interamente, salvo nel caso in cui:
a)
l’esecuzione sia contraria ai principi fondamentali del sistema
giuridico dello Stato richiesto;
b)
lo Stato richiesto consideri il reato per il quale è stata pronunciata
la condanna come avente natura politica o puramente militare;
c)
lo Stato richiesto ritenga vi siano fondati motivi per credere che la
condanna sia stata provocata o aggravata da considerazioni di razza,
religione, nazionalità o di opinioni politiche;
d)
l’esecuzione sia contraria agli impegni internazionali dello Stato
richiesto;
e)
l’atto sia già oggetto di procedimento nello Stato richiesto o se lo
Stato richiesto decide di istruire un processo per lo stesso atto;
f)
le autorità competenti dello Stato richiesto abbiano deciso di non
avviare il procedimento per lo stesso atto, o di annullarlo se è già in
corso;
g)
l’atto sia stato commesso al di fuori del territorio dello Stato
richiedente;
h)
lo Stato richiesto non sia in grado di eseguire la condanna;
i)
la richiesta si basi sull’art. 5 e non soddisfi nessuna delle altre
condizioni specificate in quell’articolo;
j )
lo Stato richiesto ritenga che lo Stato richiedente sia in grado di
eseguire esso stesso la condanna;
k)
l’età della persona condannata, al tempo del reato, sia stata tale da
non permetterne il processo nello Stato richiesto;
l)
la pena non possa essere applicata perché, ai sensi della legislazione
dello Stato richiesto, caduta in prescrizione;
m)
nel caso e nella misura in cui tale condanna imponga una decadenza di
diritti.
-
Una richiesta
di esecuzione non verrà eseguita, qualora la sua esecuzione fosse
contraria ai principi riconosciuti nelle disposizioni della Sezione
I della Parte III della presente Convenzione.
b)
Effetti del trasferimento dell’esecuzione
-
Ai fini
dell’art. 6, paragrafo I e della riserva citata nel punto c)
dell’Allegato I alla presente Convenzione, qualsiasi atto che
interrompa o sospenda la prescrizione, attuato in modo valido dalle
autorità dello Stato che ha emanato la sentenza, sarà considerato
dallo Stato richiesto come se avesse prodotto lo stesso effetto ai
fini del computo della prescrizione secondo le proprie leggi.
-
Una persona
condannata, detenuta nello Stato richiedente, che sia stata
trasferita nello Stato richiesto al fine dell’esecuzione della
condanna non sarà processata, condannata o detenuta allo scopo di
eseguire una condanna o un ordine di detenzione relativi a qualsiasi
reato commesso precedentemente al suo trasferimento, se non per il
reato per il quale è stata imposta la condanna da eseguirsi, né può,
per qualsiasi altro motivo, subire limitazioni della sua libertà
personale, salvo che nei seguenti casi:
a)
se lo Stato che lo ha trasferito vi consente. Una richiesta di consenso
dovrà essere all’uopo presentata, corredata di tutti i documenti
pertinenti e di un verbale processuale di qualsiasi dichiarazione resa
dalla persona detenuta riguardo al reato in questione. Il consenso verrà
dato quando il reato per cui è richiesto è di per sé oggetto ad
estradizione ai sensi della legislazione dello Stato che richiede
l’esecuzione o quando l’estradizione sarebbe esclusa solo a motivo della
consistenza della pena;
b)
se la persona condannata, avendo avuto la possibilità di lasciare il
territorio dello Stato in cui è stata trasferita, non lo abbia fatto
entro 45 giorni dalla fine della sua detenzione, o se ha fatto ritorno
in quel territorio dopo averlo lasciato.
Lo
Stato richiesto dell’esecuzione della condanna può, tuttavia, adottare
qualsiasi misura necessaria per trasferire la persona dal suo
territorio, o qualsiasi misura necessaria in base alle sue leggi, ivi
incluso un processo in contumacia, per evitare qualsiasi effetto legale
di prescrizione.
-
L’esecuzione
sarà regolata dalle leggi dello Stato richiesto e tale Stato sarà
competente a prendere tutte le decisioni adeguate, quali quelle
relative alla libertà condizionale. Soltanto lo Stato richiedente
avrà il diritto di decidere in merito a qualsiasi domanda di
revisione della condanna. Entrambi gli Stati possono esercitare il
diritto di amnistia o di grazia.
-
Dal momento in
cui lo Stato che ha emanato la sentenza ne ha chiesto l’esecuzione
non può più dare avvio, esso stesso, all’esecuzione della condanna
che sia oggetto di tale richiesta. Lo Stato che ha emanato la
sentenza può, tuttavia, dare avvio all’esecuzione di una condanna
che comporti la privazione della libertà, qualora la persona
condannata sia già detenuta nel territorio di tale Stato al momento
della presentazione della richiesta. Il diritto di esecuzione verrà
riattribuito allo Stato richiedente:
a)
se esso ritira la sua richiesta prima che lo Stato richiesto lo abbia
informato circa la sua intenzione di intraprendere un’azione
relativamente alla richiesta;
b)
se lo Stato richiesto notifica un rifiuto di dar corso alla richiesta;
c)
se lo Stato richiesto rinuncia espressamente al suo diritto di dare
esecuzione. Tale rinuncia sarà possibile solo se entrambi gli Stati
interessati ne convengono, o se non è più possibile l’esecuzione nello
Stato richiesto. In quest’ultimo caso, una rinuncia fatta dallo Stato
richiesto sarà vincolante.
-
Le competenti
autorità dello Stato richiesto cesseranno l’esecuzione non appena
vengano a conoscenza di qualsiasi grazia, amnistia o domanda di
revisione della sentenza, o di qualsiasi altra decisione in forza di
cui la pena cessa di essere eseguibile. Lo stesso dicasi rispetto
all’esecuzione di una ammenda quando la persona condannata l’abbia
pagata all’autorità competente dello Stato richiedente. Lo Stato
richiedente dovrà, senza indugio, informare lo Stato richiesto circa
qualsiasi decisione o atto procedurale adottati nel suo territorio
che provochino la decadenza dell’esecuzione, in conformità con
quanto previsto al paragrafo che precede.
c)
Disposizioni varie
-
Il transito
attraverso il territorio di uno Stato Contraente di una persona
detenuta, che debba essere trasferita in un terzo Stato Contraente
in applicazione della presente Convenzione, verrà concesso su
richiesta dello Stato in cui la persona è detenuta. Lo Stato di
transito può chiedere che gli venga fornito qualsiasi documento
appropriato prima di prendere una decisione in merito alla
richiesta. La persona che dovrà essere trasferita resterà in
custodia nel territorio dello Stato di transito, salvo che lo Stato
da cui viene trasferita non ne richieda il rilascio. Ad eccezione
dei casi in cui il trasferimento viene richiesto in base all’art.
34, qualsiasi Stato Contraente può rifiutare il transito:
a)
in base ai motivi citati all’art. 6 b) e c);
b)
in base al fatto che la persona di cui trattasi è un suo cittadino.
Se
si ricorre al trasporto aereo, si applicheranno le seguenti
disposizioni:
a)
ove non sia previsto un atterraggio, lo stato da cui la persona deve
essere trasferita può notificare allo Stato, il cui territorio verrà
sorvolato, che la persona di cui trattasi viene trasferita in
applicazione della presente Convenzione. Nel caso di un atterraggio
imprevisto, tale notifica avrà l’effetto di una richiesta di arresto
provvisorio come disposto nell’art. 32, paragrafo 2, e dovrà essere
presentata una richiesta formale di transito;
b)
ove sia previsto un atterraggio, verrà presentata una richiesta formale
di transito.
-
Gli Stati
Contraenti rinunceranno a chiedersi reciprocamente il rimborso di
qualsiasi spesa derivante dall’applicazione della presente
Convenzione.
Sezione 2
Richieste di esecuzione
-
Tutte le
richieste specificate nella presente Convenzione dovranno essere
presentate per iscritto. Queste, e tutte le comunicazioni necessarie
per l’applicazione della presente Convenzione, dovranno essere
inviate o da parte del Ministero del Giustizia dello Stato
richiedente al Ministero della Giustizia dello Stato richiesto;
oppure, ove gli Stati Contraenti lo concordino, direttamente da
parte delle autorità dello Stato richiedente alle autorità dello
Stato richiesto. Esse saranno restituite attraverso lo stesso
canale. Nei casi urgenti, le richieste e le comunicazioni possono
essere inviate attraverso l’Organizzazione Internazionale di Polizia
Criminale (Interpol). Qualsiasi Stato Contraente può, con una
dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio
d’Europa, notificare la sua intenzione di adottare altre regole
rispetto alle comunicazioni di cui al paragrafo 1 del presente
articolo.
-
La richiesta
di esecuzione sarà corredata dell’originale, o di una copia
autenticata, della decisione di cui viene chiesta l’esecuzione e di
tutti gli altri documenti necessari. L’originale, o la copia
autenticata, di tutto o parte del fascicolo processuale verrà
inviata allo Stato richiesto, su sua domanda. L’autorità competente
dello stato richiedente dovrà certificare la pena eseguibile.
-
Qualora lo
Stato richiesto consideri che le informazioni fornitegli dallo Stato
richiedente non siano adeguate per permettergli di applicare la
presente Convenzione, esso richiederà le ulteriori informazioni
necessarie. Esso può anche fissare un termine per il ricevimento di
tali informazioni.
-
Le autorità
dello Stato richiesto informeranno senza indugio le autorità dello
Stato richiedente di aver dato corso alla richiesta di esecuzione.
Le autorità dello Stato richiesto dovranno, qualora fosse opportuno,
trasmettere a quelle dello Stato richiedente un documento che
certifichi che la pena è stata eseguita.
-
Subordinatamente a quanto disposto ai paragrafo 2 del presente
articolo, non verrà richiesta alcuna traduzione delle richieste né
dei documenti che le accompagnino. Qualsiasi Stato Contraente può,
al momento della firma o del deposito dei suoi strumenti di
ratifica, accettazione o adesione, per mezzo di una dichiarazione
indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa,
riservarsi il diritto di chiedere che le richieste e i documenti ad
esse inerenti siano accompagnati da una traduzione nella sua propria
lingua o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa, o in
quella lingua che esso stesso indicherà. Gli altri Stati Contraenti
possono invocare la reciprocità. Il presente articolo non comporterà
alcun pregiudizio alle disposizioni concernenti la traduzione delle
richieste e dei documenti ad esse inerenti che possono essere
contenute in accordi o intese attualmente in vigore o che possano
essere conclusi tra due o più Stati Contraenti.
-
Le prove e i
documenti trasmessi. in applicazione della presente Convenzione, non
hanno bisogno di essere autenticati.
Sezione 3
Condanne in contumacia e ordinanze penali
-
Salvo che sia
diversamente disposto nella presente Convenzione, l’esecuzione di
condanne in contumacia e di ordinanze penali sarà soggetta alle
stesse norme di esecuzione delle altre sentenze. Salvo per quanto
disposto al paragrafo 3, una condanna in contumacia, ai fini della
presente Convenzione, significa qualsiasi sentenza emanata da un
tribunale in uno degli Stati Contraenti a seguito di un procedimento
penale durante le cui udienze la persona condannata non era
presente. Senza alcun pregiudizio per quanto disposto agli artt. 25,
paragrafo 2, 26 paragrafo 2 e 29, le seguenti sentenze verranno
considerate emanate avendo ascoltato l’imputato:
a)
qualsiasi condanna in contumacia e qualsiasi ordinanza penale che siano
state confermate o pronunciate nello Stato che ha emanato la sentenza a
seguito dell’opposizione della persona condannata;
b)
qualsiasi condanna in contumacia emessa in appello, a condizione che
l’appello contro la sentenza del tribunale di prima istanza sia stato
presentato dalla persona condannata.
-
Ogni condanna
in contumacia e ogni ordinanza penale che non siano ancora stati
oggetto di appello o d’opposizione possono, non appena siano state
pronunciate, essere trasmesse allo Stato richiesto al fine di
notifica ed eventuale esecuzione.
-
Qualora lo
Stato richiesto ritenga opportuno intraprendere un’azione in merito
alla richiesta per eseguire un’ordinanza in contumacia o un.
ordinanza penale, occorrerà notificare personalmente la persona
condannata della decisione pronunciata nello Stato richiedente.
L’atto di notifica della persona condannata dovrà anche contenere le
seguenti informazioni:
-
che è stata
presentata una richiesta d. esecuzione in conformità alla presente
Convenzione;
-
che la sola
strada cui potrà far ricorso è un’opposizione, come previsto
all’art. 24 della presente Convenzione;
-
che
l’opposizione deve essere inoltrata a quell’autorità che sarà
specificata e che tale opposizione, al fine di poter essere
accettata, dovrà conformarsi alle disposizioni dell’art. 24 della
presente Convenzione, e che la persona condannata può chiedere di
essere ascoltata dalle autorità dello Stato che ha emanato la
sentenza;
-
che, ove non
venisse inoltrata alcuna opposizione entro i termini stabiliti, la
sentenza, al fine della completa applicazione della presente
Convenzione, verrà considerata come emanata dopo aver ascoltato
l’imputato. Una copia della notifica dovrà essere inviata
immediatamente all’autorità che ne ha richiesto l’esecuzione.
-
Dopo che sia
stata notificata la denuncia, in conformità all’art. 23, la sola
strada cui potrà far ricorso la persona condannata sarà
l’opposizione. Tale opposizione verrà esaminata, a scelta della
persona condannata, o dal tribunale competente nello Stato
richiedente o da quello nello Stato richiesto. Qualora la persona
condannata non esprima alcuna scelta, l’opposizione verrà esaminata
dal tribunale competente nello Stato richiesto. Per i casi
specificati al paragrafo precedente, l’opposizione verrà accolta, se
inoltrata all’autorità competente dello Stato richiesto, entro 30
giorni dalla data in cui è stata redatta la notifica. Questo periodo
verrà calcolato in conformità alle pertinenti norme della
legislazione dello Stato richiesto. L’autorità competente di tale
Stato dovrà notificare senza indugi all’autorità che ha presentato
la richiesta di esecuzione.
-
Se
l’opposizione è esaminata nello stato richiedente, la persona verrà
chiamata a comparire in tale Stato nel nuovo dibattimento del caso.
Il mandato di comparizione dovrà esserle recapitato almeno 21 giorni
prima della data della nuova udienza. Tale periodo può essere
ridotto con consenso della persona condannata Il nuovo dibattimento
verrà tenuto presso il tribunale competente nello Stato richiedente
e in conformità alla procedura di tale Stato. Se la persona
condannata non dovesse comparire, o non fosse rappresentata, in
conformità con le leggi dello Stato richiedente, il tribunale
dichiarerà l’opposizione nulla e priva di effetti e la sua decisione
sarà comunicata all’autorità competente dello Stato richiesto. La
stessa procedura verrà seguita nel caso in cui il tribunale
respingesse l’opposizione In entrambi i casi, la condanna in
contumacia e l’ordinanza penale verranno considerate, ai fini della
completa applicazione della presente Convenzione, come emanate dopo
aver ascoltato l’imputato. Se la persona condannata compare di
persona o è rappresentata, conformemente alle leggi dello Stato
richiedente, e se l’opposizione viene accolta, la richiesta di
esecuzione verrà considerata nulla e priva di effetti.
-
Se
l’opposizione è esaminata nello stato richiesto, la persona
condannata verrà chiamata a comparire in quello Stato nel nuovo
dibattimento del caso. Il mandato di comparizione dovrà esserle
recapitato personalmente almeno 21 giorni prima della data
dell’udienza. Questo termine può essere ridotto con il consenso
della persona condannata. Il nuovo dibattimento verrà tenuto dinanzi
al tribunale competente nello Stato richiesto e in conformità alla
procedura di tale Stato. Se la persona condannata non dovesse
comparire, o non fosse rappresentata, in conformità con le leggi
dello Stato richiesto, il tribunale dichiarerà l’opposizione nulla e
priva di effetti. In tal caso, e se il tribunale respingesse
l’opposizione, la condanna in contumacia e l’ordinanza penale
verranno considerate, ai fini della completa applicazione della
presente Convenzione, come emanate dopo aver ascoltato l’imputato.
Se la persona condannata compare di persona o è rappresentata,
conformemente alle leggi dello Stato richiesto, e se l’opposizione
viene accolta, l’atto verrà giudicato come se fosse stato commesso
in tale Stato. Tuttavia qualora l’azione penale fosse caduta in
prescrizione, non sarà possibile esaminare il caso. La sentenza
pronunciata nello Stato richiedente verrà considerata nulla e priva
di effetto. Qualsiasi azione al fine di intentare un processo o di
istruirlo, intrapresa nello Stato che ha emanato la sentenza, in
conformità alle sue leggi e regolamenti, avrà lo stesso valore nello
Stato richiesto come se fosse stata intrapresa dalle autorità di
tale Stato, a condizione che l’assimilazione non attribuisca a tali
azioni una forza probante superiore a quella che terrà nello Stato
richiedente.
-
Al fine
dell’inoltro di un’opposizione e della susseguente procedura, la
persona condannata in contumacia o con una ordinanza penale avrà
diritto all’assistenza legale nei casi e alle condizioni prescritti
dalla legge dello Stato richiesto e, ove opportuno, da quelle dello
Stato richiedente.
-
Ogni decisione
giudiziaria emanata ai sensi dell’art. 26, paragrafo 3 e la relativa
esecuzione sarà regolata esclusivamente dalle leggi dello Stato
richiesto.
-
Se la persona
condannata in contumacia o con una ordinanza penale non fa
opposizione, la decisione, ai fini della completa applicazione della
presente Convenzione, verrà ritenuta essere stata emanata avendo
ascoltato l’imputato.
-
Le
disposizioni delle legislazioni nazionali saranno applicabili in
materia di ristabilimento nella situazione antecedente, se la
persona condannata, per motivi indipendenti dalla sua volontà, ha
mancato di rispettare le scadenze fissate negli artt. 24, 25 e 26 o
di comparire personalmente all’udienza fissata per il nuovo esame
del caso.
Sezione
4
Norme transitorie
-
Qualora la
persona condannata si trovi nello Stato richiedente dopo il
ricevimento della notifica dell’accettazione della sua richiesta di
esecuzione di una condanna che comporti la privazione della libertà,
tale Stato può, ove lo ritenga necessario al fine di assicurare
l’esecuzione, arrestarla in vista del suo trasferimento ai sensi
delle disposizioni dell’art. 43.
-
Quando lo
Stato richiedente ha chiesto l’esecuzione, lo Stato richiesto può
arrestare la persona condannata.
a)
se, in conformità alle leggi dello Stato richiesto, il reato è tale da
autorizzare la detenzione preventiva;
b)
se sussiste il pericolo di latitanza o, nel caso di una condanna in
contumacia, il pericolo di occultamento di prove.
Quando lo Stato richiedente annuncia la sua intenzione di chiedere
l’esecuzione, lo Stato richiesto può, su domanda dello Stato
richiedente, procedere all’arresto della persona condannata, a
condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui ai commi a) e h) del
paragrafo precedente. La suddetta domanda dovrà dichiarare il reato che
ha implicato la condanna e il tempo e luogo della sua perpetrazione, e
dovrà contenere una descrizione la più accurata possibile della persona
condannata. Dovrà inoltre contenere una breve dichiarazione dei fatti
sui quali si basa la condanna.
-
La persona
condannata sarà trattenuta in custodia. in conformità alle leggi
dello Stato richiesto, le leggi di tale Stato detteranno anche le
condizioni in base alle quali la persona potrà essere posta in
libertà. La persona detenuta dovrà in ogni caso essere rimessa in
libertà:
a)
dopo un periodo di detenzione pari a quello inflitto con la condanna;
b)
se è stato arrestato conformemente all’art 31, paragrafo 1, e lo Stato
richiesto non ha ricevuto, entro 18 giorni dalla data dell’arresto, la
richiesta corredata dei documenti specificati all’art 16.
-
Una persona
detenuta nello Stato richiesto, in conformità all’art. 31, e che sia
convocata a comparire dinanzi al tribunale competente nello Stato
richiedente conformemente all’art 15 eseguito dell’opposizione che
questa ha inoltrato, verrà trasferita a tale scopo nel territorio
dello Stato richiedente. Dopo il trasferimento, tale persona non
verrà detenuta dallo Stato richiedente se si soddisfa la condizione
posta all’art 33, paragrafo 1 a), o se lo Stato richiedente non
chiede l’esecuzione di una nuova condanna. La persona trasferita
sarà prontamente rinviata nello Stato richiesto, salvo che sia
rimessa in libertà.
-
Una persona
citata a comparire dinanzi a un tribunale competente dello Stato
richiedente a seguito dell’opposizione da questa inoltrata non verrà
perseguita, condannata o detenuta in vista dell’esecuzione di una
condanna o ordine di detenzione né subirà limitazioni alla sua
libertà per qualsiasi altro motivo relativamente a qualsiasi atto o
reato che sia avvenuto prima della sua partenza dal territorio dello
Stato richiesto e che non sia specificata nel mandato di
comparizione, salvo che la persona non vi consenta espressamente per
iscritto. Nel caso citato all’art 34, paragrafo 1, una copia della
dichiarazione di consenso dovrà essere inviata allo Stato da cui è
stata trasferita. Gli effetti previsti al paragrafo precedente
cesseranno qualora la persona citata a comparire, avendo avuto la
possibilità di farlo, non abbia lasciato il territorio dello Stato
richiedente entro 15 giorni successivi alla data della decisione
emanata a conclusione dell’udienza per la quale era stato citato a
comparire, o qualora la persona ritorni in quel territorio dopo
averlo lasciato senza che sia stata nuovamente citata a comparire.
-
Se lo Stato
richiedente ha chiesto l’esecuzione di una confisca di proprietà, lo
Stato richiesto può procedere alla confisca temporanea della
proprietà in oggetto, a condizione che le sue leggi prevedano la
confisca per atti simili. La confisca verrà effettuata in conformità
alle leggi dello Stato richiesto che determinerà anche le condizioni
nelle quali la confisca potrà essere rimessa.
Sezione 5
Esecuzione delle pene
a)
Clausole generali
-
Una pena
inflitta nello Stato richiedente non sarà eseguita nello Stato
richiesto salvo che in virtù di una decisione del tribunale dello
Stato richiesto, ciascuno Stato Contraente può, tuttavia, attribuire
ad altre autorità il potere di prendere tali decisioni se la pena da
eseguirsi è costituito solo da un’ammenda o una confisca e se tali
decisioni sono suscettibili di appello a un tribunale.
-
Il caso dovrà
essere portato dinanzi al tribunale o all’autorità che ne abbia i
poteri ai sensi dell’art. 37, se lo Stato richiesto ritiene
opportuno intraprendere un’azione in merito alla richiesta di
esecuzione.
-
Prima che un
tribunale emetta una decisione circa una richiesta di esecuzione, la
persona condannata dovrà avere la possibilità di dichiarare i suoi
punti di vista, dietro domanda, egli sarà ascoltato dal tribunale o
per il tramite di lettere rogatorie o di persona, una udienza di
persona deve essere concessa in base ad espressa richiesta in tal
senso presentata dall’imputato. Il tribunale può, tuttavia, decidere
circa l’accettazione della richiesta di esecuzione in assenza di una
persona condannata che abbia richiesto di essere ascoltata
personalmente ove questi sia detenuto nello Stato richiedente. In
questo caso, qualsiasi decisione relativa alla sostituzione della
pena, ai sensi dell’art. 44, sarà aggiornata finché, a seguito del
trasferimento della persona condannata nello Stato richiesto, questa
non abbia avuto la possibilità di comparire dinanzi al tribunale.
-
Il tribunale
o, nei casi previsti all’art. 37, l’autorità cui lo stesso art. 37
ha conferito i poteri, che trattino il caso dovranno accertare:
a)
che la pena della quale è richiesta l’esecuzione sia stata imposta
attraverso una sentenza penale europea;
b)
che siano soddisfatti i requisiti dell’art. 4;
c)
che la condizione prevista all’art. 6 a) non si verifichi, o non
precluda l’esecuzione;
d)
che l’esecuzione non sia preclusa in base all’art 7 e) che, nel caso di
una condanna in contumacia o di un’ordinanza penale, i requisiti della
sezione 3 della presente Parte siano soddisfatti, ogni Stato Contraente
può assegnare al tribunale, o all’autorità che ne abbia i poteri ai
sensi dell’art. 37, il compito di esaminare altre condizioni per
l’esecuzione prevista dalla presente Convenzione.
-
Sarà possibile
il ricorso in appello contro le decisioni giudiziarie emesse in
applicazione della presente sezione al fine dell’esecuzione
richiesta e contro quelle prese in sede di appello sulle decisioni
da parte delle autorità amministrative di cui all’art. 37.
-
Lo Stato
richiesto è vincolato alla constatazione dei fatti nella misura in
cui essi sono dichiarati nella decisione o nella misura in cui
quest’ultima si basi implicitamente su di essi.
b)
Clausole specificamente relative all’esecuzione di pene che comportino
la privazione della libertà
-
Qualora la
persona condannata sia detenuta nello Stato richiedente essa dovrà,
salvo diversamente previsto dalle leggi di tale Stato, essere
trasferita nello Stato richiesto, non appena lo Stato richiedente
abbia ricevuto notifica di accettazione della richiesta di
esecuzione.
-
Se la
richiesta di esecuzione viene accettata, il tribunale deve
sostituire la pena comportante la privazione della libertà imposta
nello Stato richiedente con la pena prescritta dalle proprie leggi
relativamente allo stesso reato. Questa pena può, subordinatamente
alle limitazioni previste al paragrafo 2, essere di natura o durata
diverse da quelle imposte nello Stato richiedente. Qualora
quest’ultima pena fosse inferiore al minimo che può essere imposto
ai sensi delle leggi dello Stato richiesto, il tribunale non sarà
vincolato da tale minimo e imporrà una pena corrispondente a quella
imposta nello Stato richiedente.
c)
Clausole specificamente relative alla esecuzione di decadenze
-
Qualora venga
inoltrata una richiesta di esecuzione di una decadenza, tale
decadenza imposta nello Stato richiedente può essere posta in atto
nello Stato richiesto solo se la legge di quest’ultimo Stato
permette la decadenza per il reato in questione. Il tribunale
investito del caso valuterà l’opportunità di eseguire la decadenza
nel territorio del proprio Stato.
-
Se il
tribunale ordina l’esecuzione della decadenza, esso ne determinerà
la durata, entro i limiti prescritti dalle proprie leggi, ma non
potrà superare i limiti fissati nella sentenza imposta nello Stato
richiedente. Il tribunale può ordinare che la decadenza venga
eseguita rispetto solo ad alcuni dei diritti la cui perdita o
sospensione è stata pronunciata.
-
L’art. 11 non
si applicherà alla decadenza.
-
Lo Stato
richiesto avrà il diritto di conferire alla persona condannata i
diritti di cui è stata privata, in conformità ad una decisione
adottata in applicazione della presente sezione.
Parte III
Effetti internazionali delle sentenze penali europee
Ne
bis in idem
-
Una persona
nei cui confronti è stata emanata una sentenza penale europea non
può per quello stesso atto né essere perseguita né condannata né
soggetta a esecuzione di una pena in un altro Stato Contraente:
a)
se è stata assolta;
b)
se la pena imposta è stata completamente eseguita o è in fase di
esecuzione, o è stata interamente, o rispetto alla parte non eseguita,
soggetta a grazia o amnistia, o non può più essere eseguita a causa
della prescrizione;
c)
se il tribunale ha contestato la colpevolezza della persona senza
imporre una pena.
Ciononostante, uno Stato Contraente, salvo che non abbia esso stesso
richiesto il procedimento, non sarà obbligato a riconoscere r effetto di
"ne bis in idem" se l’atto che ha dato luogo al giudizio era diretto
contro o una persona o un’istituzione o qualsiasi bene avente carattere
pubblico in tale Stato, o se il soggetto del giudizio aveva esso stesso
un carattere pubblico in tale Stato. Inoltre, qualsiasi Stato Contraente
ove l’atto è stato commesso, o considerato come tale conformemente alle
leggi di tale Stato, non sarà obbligato a riconoscere l’effetto di "ne
bis in idem", a meno che tale Stato non abbia esso stesso richiesto il
procedimento.
-
Se viene
istituito un nuovo procedimento a carico di una persona che in un
altro Stato Contraente è stata condannata per lo stesso atto, in tal
caso qualsiasi periodo di privazione della libertà derivante dalla
sentenza eseguita verrà dedotto dalla pena che possa essere imposta.
-
La presente
sezione non impedirà l’applicazione di più ampie disposizioni
interne relative all’effetto di "ne bis in idem" collegati a giudizi
penali pronunciati all’estero.
Considerazione di precedenti
-
Ciascuno Stato
Contraente adotterà le misure legislative che riterrà appropriate
per permettere ai suoi tribunali, al momento di emanare una
sentenza, di prendere in considerazione qualsiasi precedente
sentenza penale europea emanata per un altro reato, avendo udito
l’imputato, al fine di aggiungere a tale sentenza tutti o alcuni
degli effetti che le proprie leggi prevedono per sentenze emanate
nel proprio territorio. Esso determinerà le condizioni in cui tale
sentenza viene presa in considerazione.
-
Ciascuno Stato
Contraente adotterà le misure legislative in considerazione di
qualsiasi sentenza penale europea, emanata avendo udito l’imputato,
in modo da permettere l’applicazione di tutta o parte di una
decadenza che le sue leggi prevedono per le sentenze emanate nel
proprio territorio Esso determinerà le condizioni in cui tale
sentenza viene presa in considerazione.
Disposizioni finali
-
La presente
Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati Membri rappresentati
nel Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, sarà soggetta a
ratifica o accettazione. Gli strumenti di ratifica o di accettazione
saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio
d’Europa. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del
deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione. Per
quanto riguarda uno Stato firmatario che depositi la ratifica o
l’accettazione in un secondo tempo, la Convenzione entrerà in vigore
tre mesi dopo la data del deposito dei suoi strumenti di ratifica o
di accettazione.
-
Dopo l’entrata
in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa può invitare qualsiasi Stato non membro ad
accedervi, a condizione che la risoluzione contenente tale invito
riceva il consenso unanime dei membri del Consiglio che hanno
ratificato la Convenzione.
-
Qualsiasi
Stato Contraente può, al momento della firma o del deposito dei suoi
strumenti di ratifica, accettazione o adesione, specificare il
territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione 2
Qualsiasi Stato Contraente può, al momento del deposito dei suoi
strumenti di ratifica, accettazione o adesione o in qualsiasi data
successiva, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario
Generale del Consiglio d’Europa, estendere la presente Convenzione a
qualsiasi altro territorio o territori specificati nella
dichiarazione e per le cui relazioni internazionali esso sia
responsabile o in nome del quale sia autorizzato a assumere impegni.
Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente può,
rispetto a qualsiasi territorio menzionato in tale dichiarazione,
essere ritirata conformemente alla procedura fissata all’articolo 66
della presente Convenzione.
-
Qualsiasi
Stato Contraente può, al momento della firma del deposi dei suoi
strumenti di ratifica, accettazione o adesione, dichiarare che si
avvale di una o più delle riserve previste nell’allegato I alla
presente Convenzione. Qualsiasi Stato contraente può interamente o
parzialmente ritirare una riserva che abbia formulato in virtù del
paragrafo precedente per mezzo di una dichiarazione indirizzata al
Segretario Generale del Consiglio d’Europa che avrà effetto a
partire dalla data del suo ricevimento. Uno Stato Contraente che
abbia formulato una riserva riguardo a una qualsiasi delle
disposizioni della presente Convenzione non può pretendere
l’applicazione di tale disposizione da parte di nessun altro Stato:
esso può, tuttavia. se la sua riserva è parziale o condizionale,
pretendere l’applicazione di tale disposizione nella misura in cui
l’abbia esso stesso accettata.
-
Qualsiasi
Stato Contraente può in qualsiasi momento, con una dichiarazione
indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, indicare
le disposizioni legali da includersi negli Allegati II o III della
presente Convenzione. Qualsiasi modifica delle disposizioni
nazionali elencate negli Allegati II o III sarà notificata al
Segretario Generale del Consiglio d’Europa, ove tale modifica renda
inesatte le informazioni contenute in tali Allegati. Qualsiasi
modifica apportata agli Allegati II o IIII in applicazione del
paragrafo precedente avrà effetto in ciascun Stato Contraente un
mese dopo la data della loro modifica da parte del Segretario
Generale del Consiglio d’Europa.
-
Ciascuno Stato
Contraente, al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica,
accettazione o adesione, dovrà fornire al Segretario Generale del
Consiglio d’Europa le pertinenti informazioni relative alle pene
applicabili in tale Stato e la loro esecuzione, ai fini
dell’applicazione della presente Convenzione. Qualsiasi modifica
successiva, che renda inesatte le informazioni fornite conformemente
al paragrafo che precede, verrà anche notificata al Segretario
Generale del Consiglio d’Europa.
-
La presente
Convenzione non pregiudica né i diritti e gli impegni derivanti da
trattati di estradizione e Convenzioni internazionali multilaterali
riguardanti questioni speciali, né disposizioni riguardanti le
materie oggetto della presente Convenzione e che sono contenute in
altre Convenzioni esistenti tra Stati Contraenti. Gli Stati
Contraenti non possono concludere tra loro accordi bilaterali o
multilaterali sulle materie oggetto della presente Convenzione,
salvo che al fine di completarne le sue disposizioni o di facilitare
l’applicazione dei principi ivi contenuti. Tuttavia, qualora due o
più Stati Contraenti avessero già stabilito le loro relazioni in
materia sulla base di una legislazione uniforme, o istituito un loro
speciale sistema, o qualora lo facessero in futuro, essi avranno il
diritto di regolare tali relazioni conformemente a essi, nonostante
le disposizioni della presente Convenzione. Gli Stati Contraenti,
che cessino di applicare le disposizioni della presente Convenzione
alle loro relazioni reciproche, su questa materia ne notificheranno
il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
-
Il Comitato
Europeo per i problemi del crimine del Consiglio d’Europa verrà
tenuto informato circa l’applicazione della presente Convenzione e
farà tutto quanto sia necessario per facilitare lo amichevole
soluzione di qualsiasi difficoltà che possa derivare dalla sua
esecuzione.
-
La presente
Convenzione resterà in vigore indefinitamente. Qualsiasi Stato
Contraente può, per quanto lo concerne, denunciare la presente
Convenzione per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario
Generale del Consiglio d’Europa. Tale denuncia avrà effetto sei mesi
dopo la data di ricevimento di tale notifica da parte del Segretario
Generale.
-
Il Segretario
Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri,
rappresentati nel Comitato dei Ministri del Consiglio, e a qualsiasi
Stato che abbia aderito alla presente Convenzione
a)
ogni firma:
b)
ogni deposito di strumenti di ratifica o accettazione o adesione;
c)
ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente
all’art. 58 di essa:
d)
ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell’art. 19, paragrafo 1:
e)
ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell’art. 44, paragrafo 4:
f)
ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell’art. 60;
g)
ogni riserva formulata in applicazione dell’art. 61, paragrafo 1, e il
ritiro di tale riserva;
h)
ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell’art. 62, paragrafo 1, e
ogni successiva notifica ricevuta in applicazione di detto articolo,
paragrafo 2;
i)
ogni informazione ricevuta in applicazione dell’art. 63, paragrafo 1, e
ogni successiva notifica ricevuta in applicazione di tale articolo.
paragrafo 2;
j)
ogni notifica riguardante accordi bilaterali o multilaterali conclusi in
applicazione dell’art. 64, paragrafo 2, o riguardante una legislazione
uniforme introdotta in applicazione dell’art. 64, paragrafo 3;
k)
ogni notifica ricevuta in applicazione dell’art. 66 e la data in cui la
denuncia avrà effetto.
-
La presente
Convenzione e le dichiarazioni e notifiche autorizzate in base alla
suddetta si applicheranno solo all’esecuzione di decisioni emanate
dopo l’entrata in vigore della Convenzione tra gli Stati Contraenti
interessati.
Allegato 1
Ogni
Stato Contraente può dichiarare che si riserva il diritto:
a)
di rifiutare l’esecuzione, se ritiene che la sentenza sia relativa a un
reato fiscale o religioso;
b)
di rifiutare l’esecuzione di una pena per un atto che, ai sensi delle
leggi dello Stato richiesto, avrebbe potuto essere esaminato solo da
un’autorità amministrativa;
c)
di rifiutare l’esecuzione di una sentenza penale europea, che le
autorità dello Stato richiedente abbiano emanato in una data in cui, ai
sensi delle proprie leggi, l’azione penale per il reato punito
attraverso la sentenza non è possibile a causa della prescrizione;
d)
di rifiutare l’esecuzione di condanne emanate in contumacia e di
ordinanze penali o soltanto di una di queste categorie di decisioni;
e)
di rifiutare l’applicazione delle disposizioni dell’art. 8, qualora
questo Stato abbia una competenza originaria e di riconoscere in questi
casi solo l’equivalenza degli atti che hanno interrotto o sospeso i
termini di prescrizione che siano stati eseguiti nello Stato
richiedente;
j)
di accettare l’applicazione della Parte III rispetto a una delle sue due
sezioni soltanto
Allegato II
Lista dei reati diversi dai reati considerati dal codice penale
I
seguenti reati verranno assimilati ai reati previsti dal codice penale:
in Francia, qualsiasi comportamento illegale sanzionato con una
contravvenzione relativa alle grandi comunicazioni; nella Repubblica
Federale di Germania, qualsiasi comportamento illegale considerato
conformemente alla procedura stabilita nella legge sulle violazioni dei
regolamenti; in Italia, qualsiasi comportamento illegale cui si applica
la Legge n° 317 del 3 marzo 1967. |