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Normativa Internazionale

Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, adottata a L’Aia il 28 maggio 1970

Legge 16 maggio 1977, n° 305

Parte I

Definizioni

  1. Ai fini della presente Convenzione:

a) "sentenza penale europea" significa qualsiasi decisione definitiva pronunciata da un tribunale penale di uno Stato Contraente a seguito di un procedimento penale;

b) "reato" comprende, oltre agli interessi contemplati dal codice penale, quelli considerati ai sensi delle disposizioni legali elencate nell’allegato II alla presente Convenzione, a condizione che, qualora tali disposizioni attribuiscono la competenza ad un’autorità amministrativa, alla persona interessata venga data l’opportunità di sottoporre il caso al giudizio di un tribunale;

c) "condanna" significa l’imposizione di una pena;

d) "pena" significa qualsiasi pena o altro provvedimento espressamente imposto ad una persona, a seguito di un reato, in una sentenza penale europea o in un’ordinanza penale;

e) "decadenza" significa qualsiasi privazione o sospensione di un diritto, ogni interdizione o incapacità;

f) "condanna in contumacia" significa qualsiasi decisione considerata come tale ai sensi del paragrafo 2 dell’art. 21;

g) "ordinanza penale" significa una qualsiasi delle decisioni pronunciate in un altro Stato Contraente ed elencate nell’Allegato III alla presente Convenzione.

Parte II. Esecuzione delle sentenze penali europee

Disposizioni generali

a) Condizioni generali di esecuzione

  1. La presente parte si applica a:

a) pene che comportano la privazione della libertà;

b) ammende o confische;

c) decadenza di diritti.

  1. Uno Stato Contraente avrà - in quei casi e a quelle condizioni stabilite nella presente Convenzione - la competenza di applicare una pena imposta in un altro Stato Contraente e che sia applicabile in quest’ultimo. Questa competenza può essere esercitata solo su richiesta da parte dell’altro Stato Contraente.
  2. Un altro Stato Contraente non applicherà la pena salvo nel caso in cui. ai sensi della sua legislazione, l’atto a seguito del quale è stata imposta la pena, sia considerato un reato, se commesso sul suo territorio, e la persona, cui è stata imposta la pena, sia soggetta a pena se l’atto fosse stato commesso sul suo territorio. Qualora la sentenza si riferisca a due o più reati, non tutti in grado di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1. Lo Stato che emana la sentenza dovrà specificare quali pene si applicano a reati che soddisfino tali requisiti.
  3. Lo Stato che emana la sentenza può chiedere ad un altro Stato Contraente di applicare la pena solo se una, o più, delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) se la persona condannata ha la sua residenza abituale nell’altro Stato;

h) se l’applicazione della pena nell’altro stato è suscettibile di migliorare le prospettive di riabilitazione sociale della persona condannata;

c) se, nel caso di pena privativa della libertà, la pena possa essere applicata a seguito dell’applicazione di un’altra pena privativa della libertà che la persona condannata subisce o deve subire nell’altro Stato;

d) se l’altro Stato è lo Stato di origine della persona condannata e si è dichiarato disposto ad assumersi la responsabilità dell’esecuzione di tale pena;

e) se esso ritiene di non poter esso stesso procedere all’esecuzione della pena, anche ricorrendo all’estradizione, e che lo possa l’altro Stato.

  1. L’esecuzione richiesta, in conformità alle disposizioni che precedono, non può essere rifiutata, in parte o interamente, salvo nel caso in cui:

a) l’esecuzione sia contraria ai principi fondamentali del sistema giuridico dello Stato richiesto;

b) lo Stato richiesto consideri il reato per il quale è stata pronunciata la condanna come avente natura politica o puramente militare;

c) lo Stato richiesto ritenga vi siano fondati motivi per credere che la condanna sia stata provocata o aggravata da considerazioni di razza, religione, nazionalità o di opinioni politiche;

d) l’esecuzione sia contraria agli impegni internazionali dello Stato richiesto;

e) l’atto sia già oggetto di procedimento nello Stato richiesto o se lo Stato richiesto decide di istruire un processo per lo stesso atto;

f) le autorità competenti dello Stato richiesto abbiano deciso di non avviare il procedimento per lo stesso atto, o di annullarlo se è già in corso;

g) l’atto sia stato commesso al di fuori del territorio dello Stato richiedente;

h) lo Stato richiesto non sia in grado di eseguire la condanna;

i) la richiesta si basi sull’art. 5 e non soddisfi nessuna delle altre condizioni specificate in quell’articolo;

j ) lo Stato richiesto ritenga che lo Stato richiedente sia in grado di eseguire esso stesso la condanna;

k) l’età della persona condannata, al tempo del reato, sia stata tale da non permetterne il processo nello Stato richiesto;

l) la pena non possa essere applicata perché, ai sensi della legislazione dello Stato richiesto, caduta in prescrizione;

m) nel caso e nella misura in cui tale condanna imponga una decadenza di diritti.

  1. Una richiesta di esecuzione non verrà eseguita, qualora la sua esecuzione fosse contraria ai principi riconosciuti nelle disposizioni della Sezione I della Parte III della presente Convenzione.

b) Effetti del trasferimento dell’esecuzione

  1. Ai fini dell’art. 6, paragrafo I e della riserva citata nel punto c) dell’Allegato I alla presente Convenzione, qualsiasi atto che interrompa o sospenda la prescrizione, attuato in modo valido dalle autorità dello Stato che ha emanato la sentenza, sarà considerato dallo Stato richiesto come se avesse prodotto lo stesso effetto ai fini del computo della prescrizione secondo le proprie leggi.
  2. Una persona condannata, detenuta nello Stato richiedente, che sia stata trasferita nello Stato richiesto al fine dell’esecuzione della condanna non sarà processata, condannata o detenuta allo scopo di eseguire una condanna o un ordine di detenzione relativi a qualsiasi reato commesso precedentemente al suo trasferimento, se non per il reato per il quale è stata imposta la condanna da eseguirsi, né può, per qualsiasi altro motivo, subire limitazioni della sua libertà personale, salvo che nei seguenti casi:

a) se lo Stato che lo ha trasferito vi consente. Una richiesta di consenso dovrà essere all’uopo presentata, corredata di tutti i documenti pertinenti e di un verbale processuale di qualsiasi dichiarazione resa dalla persona detenuta riguardo al reato in questione. Il consenso verrà dato quando il reato per cui è richiesto è di per sé oggetto ad estradizione ai sensi della legislazione dello Stato che richiede l’esecuzione o quando l’estradizione sarebbe esclusa solo a motivo della consistenza della pena;

b) se la persona condannata, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato in cui è stata trasferita, non lo abbia fatto entro 45 giorni dalla fine della sua detenzione, o se ha fatto ritorno in quel territorio dopo averlo lasciato.

Lo Stato richiesto dell’esecuzione della condanna può, tuttavia, adottare qualsiasi misura necessaria per trasferire la persona dal suo territorio, o qualsiasi misura necessaria in base alle sue leggi, ivi incluso un processo in contumacia, per evitare qualsiasi effetto legale di prescrizione.

  1. L’esecuzione sarà regolata dalle leggi dello Stato richiesto e tale Stato sarà competente a prendere tutte le decisioni adeguate, quali quelle relative alla libertà condizionale. Soltanto lo Stato richiedente avrà il diritto di decidere in merito a qualsiasi domanda di revisione della condanna. Entrambi gli Stati possono esercitare il diritto di amnistia o di grazia.
  2. Dal momento in cui lo Stato che ha emanato la sentenza ne ha chiesto l’esecuzione non può più dare avvio, esso stesso, all’esecuzione della condanna che sia oggetto di tale richiesta. Lo Stato che ha emanato la sentenza può, tuttavia, dare avvio all’esecuzione di una condanna che comporti la privazione della libertà, qualora la persona condannata sia già detenuta nel territorio di tale Stato al momento della presentazione della richiesta. Il diritto di esecuzione verrà riattribuito allo Stato richiedente:

a) se esso ritira la sua richiesta prima che lo Stato richiesto lo abbia informato circa la sua intenzione di intraprendere un’azione relativamente alla richiesta;

b) se lo Stato richiesto notifica un rifiuto di dar corso alla richiesta;

c) se lo Stato richiesto rinuncia espressamente al suo diritto di dare esecuzione. Tale rinuncia sarà possibile solo se entrambi gli Stati interessati ne convengono, o se non è più possibile l’esecuzione nello Stato richiesto. In quest’ultimo caso, una rinuncia fatta dallo Stato richiesto sarà vincolante.

  1. Le competenti autorità dello Stato richiesto cesseranno l’esecuzione non appena vengano a conoscenza di qualsiasi grazia, amnistia o domanda di revisione della sentenza, o di qualsiasi altra decisione in forza di cui la pena cessa di essere eseguibile. Lo stesso dicasi rispetto all’esecuzione di una ammenda quando la persona condannata l’abbia pagata all’autorità competente dello Stato richiedente. Lo Stato richiedente dovrà, senza indugio, informare lo Stato richiesto circa qualsiasi decisione o atto procedurale adottati nel suo territorio che provochino la decadenza dell’esecuzione, in conformità con quanto previsto al paragrafo che precede.

c) Disposizioni varie

  1. Il transito attraverso il territorio di uno Stato Contraente di una persona detenuta, che debba essere trasferita in un terzo Stato Contraente in applicazione della presente Convenzione, verrà concesso su richiesta dello Stato in cui la persona è detenuta. Lo Stato di transito può chiedere che gli venga fornito qualsiasi documento appropriato prima di prendere una decisione in merito alla richiesta. La persona che dovrà essere trasferita resterà in custodia nel territorio dello Stato di transito, salvo che lo Stato da cui viene trasferita non ne richieda il rilascio. Ad eccezione dei casi in cui il trasferimento viene richiesto in base all’art. 34, qualsiasi Stato Contraente può rifiutare il transito:

a) in base ai motivi citati all’art. 6 b) e c);

b) in base al fatto che la persona di cui trattasi è un suo cittadino.

Se si ricorre al trasporto aereo, si applicheranno le seguenti disposizioni:

a) ove non sia previsto un atterraggio, lo stato da cui la persona deve essere trasferita può notificare allo Stato, il cui territorio verrà sorvolato, che la persona di cui trattasi viene trasferita in applicazione della presente Convenzione. Nel caso di un atterraggio imprevisto, tale notifica avrà l’effetto di una richiesta di arresto provvisorio come disposto nell’art. 32, paragrafo 2, e dovrà essere presentata una richiesta formale di transito;

b) ove sia previsto un atterraggio, verrà presentata una richiesta formale di transito.

  1. Gli Stati Contraenti rinunceranno a chiedersi reciprocamente il rimborso di qualsiasi spesa derivante dall’applicazione della presente Convenzione.

 

Sezione 2

Richieste di esecuzione

 

  1. Tutte le richieste specificate nella presente Convenzione dovranno essere presentate per iscritto. Queste, e tutte le comunicazioni necessarie per l’applicazione della presente Convenzione, dovranno essere inviate o da parte del Ministero del Giustizia dello Stato richiedente al Ministero della Giustizia dello Stato richiesto; oppure, ove gli Stati Contraenti lo concordino, direttamente da parte delle autorità dello Stato richiedente alle autorità dello Stato richiesto. Esse saranno restituite attraverso lo stesso canale. Nei casi urgenti, le richieste e le comunicazioni possono essere inviate attraverso l’Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol). Qualsiasi Stato Contraente può, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, notificare la sua intenzione di adottare altre regole rispetto alle comunicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
  2. La richiesta di esecuzione sarà corredata dell’originale, o di una copia autenticata, della decisione di cui viene chiesta l’esecuzione e di tutti gli altri documenti necessari. L’originale, o la copia autenticata, di tutto o parte del fascicolo processuale verrà inviata allo Stato richiesto, su sua domanda. L’autorità competente dello stato richiedente dovrà certificare la pena eseguibile.
  3. Qualora lo Stato richiesto consideri che le informazioni fornitegli dallo Stato richiedente non siano adeguate per permettergli di applicare la presente Convenzione, esso richiederà le ulteriori informazioni necessarie. Esso può anche fissare un termine per il ricevimento di tali informazioni.
  4. Le autorità dello Stato richiesto informeranno senza indugio le autorità dello Stato richiedente di aver dato corso alla richiesta di esecuzione. Le autorità dello Stato richiesto dovranno, qualora fosse opportuno, trasmettere a quelle dello Stato richiedente un documento che certifichi che la pena è stata eseguita.
  5. Subordinatamente a quanto disposto ai paragrafo 2 del presente articolo, non verrà richiesta alcuna traduzione delle richieste né dei documenti che le accompagnino. Qualsiasi Stato Contraente può, al momento della firma o del deposito dei suoi strumenti di ratifica, accettazione o adesione, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, riservarsi il diritto di chiedere che le richieste e i documenti ad esse inerenti siano accompagnati da una traduzione nella sua propria lingua o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa, o in quella lingua che esso stesso indicherà. Gli altri Stati Contraenti possono invocare la reciprocità. Il presente articolo non comporterà alcun pregiudizio alle disposizioni concernenti la traduzione delle richieste e dei documenti ad esse inerenti che possono essere contenute in accordi o intese attualmente in vigore o che possano essere conclusi tra due o più Stati Contraenti.
  6. Le prove e i documenti trasmessi. in applicazione della presente Convenzione, non hanno bisogno di essere autenticati.

 

Sezione 3

 

Condanne in contumacia e ordinanze penali

 

  1. Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione, l’esecuzione di condanne in contumacia e di ordinanze penali sarà soggetta alle stesse norme di esecuzione delle altre sentenze. Salvo per quanto disposto al paragrafo 3, una condanna in contumacia, ai fini della presente Convenzione, significa qualsiasi sentenza emanata da un tribunale in uno degli Stati Contraenti a seguito di un procedimento penale durante le cui udienze la persona condannata non era presente. Senza alcun pregiudizio per quanto disposto agli artt. 25, paragrafo 2, 26 paragrafo 2 e 29, le seguenti sentenze verranno considerate emanate avendo ascoltato l’imputato:

a) qualsiasi condanna in contumacia e qualsiasi ordinanza penale che siano state confermate o pronunciate nello Stato che ha emanato la sentenza a seguito dell’opposizione della persona condannata;

b) qualsiasi condanna in contumacia emessa in appello, a condizione che l’appello contro la sentenza del tribunale di prima istanza sia stato presentato dalla persona condannata.

  1. Ogni condanna in contumacia e ogni ordinanza penale che non siano ancora stati oggetto di appello o d’opposizione possono, non appena siano state pronunciate, essere trasmesse allo Stato richiesto al fine di notifica ed eventuale esecuzione.
  2. Qualora lo Stato richiesto ritenga opportuno intraprendere un’azione in merito alla richiesta per eseguire un’ordinanza in contumacia o un. ordinanza penale, occorrerà notificare personalmente la persona condannata della decisione pronunciata nello Stato richiedente. L’atto di notifica della persona condannata dovrà anche contenere le seguenti informazioni:
  1. che è stata presentata una richiesta d. esecuzione in conformità alla presente Convenzione;
  2. che la sola strada cui potrà far ricorso è un’opposizione, come previsto all’art. 24 della presente Convenzione;
  3. che l’opposizione deve essere inoltrata a quell’autorità che sarà specificata e che tale opposizione, al fine di poter essere accettata, dovrà conformarsi alle disposizioni dell’art. 24 della presente Convenzione, e che la persona condannata può chiedere di essere ascoltata dalle autorità dello Stato che ha emanato la sentenza;
  4. che, ove non venisse inoltrata alcuna opposizione entro i termini stabiliti, la sentenza, al fine della completa applicazione della presente Convenzione, verrà considerata come emanata dopo aver ascoltato l’imputato. Una copia della notifica dovrà essere inviata immediatamente all’autorità che ne ha richiesto l’esecuzione.
  1. Dopo che sia stata notificata la denuncia, in conformità all’art. 23, la sola strada cui potrà far ricorso la persona condannata sarà l’opposizione. Tale opposizione verrà esaminata, a scelta della persona condannata, o dal tribunale competente nello Stato richiedente o da quello nello Stato richiesto. Qualora la persona condannata non esprima alcuna scelta, l’opposizione verrà esaminata dal tribunale competente nello Stato richiesto. Per i casi specificati al paragrafo precedente, l’opposizione verrà accolta, se inoltrata all’autorità competente dello Stato richiesto, entro 30 giorni dalla data in cui è stata redatta la notifica. Questo periodo verrà calcolato in conformità alle pertinenti norme della legislazione dello Stato richiesto. L’autorità competente di tale Stato dovrà notificare senza indugi all’autorità che ha presentato la richiesta di esecuzione.
  2. Se l’opposizione è esaminata nello stato richiedente, la persona verrà chiamata a comparire in tale Stato nel nuovo dibattimento del caso. Il mandato di comparizione dovrà esserle recapitato almeno 21 giorni prima della data della nuova udienza. Tale periodo può essere ridotto con consenso della persona condannata Il nuovo dibattimento verrà tenuto presso il tribunale competente nello Stato richiedente e in conformità alla procedura di tale Stato. Se la persona condannata non dovesse comparire, o non fosse rappresentata, in conformità con le leggi dello Stato richiedente, il tribunale dichiarerà l’opposizione nulla e priva di effetti e la sua decisione sarà comunicata all’autorità competente dello Stato richiesto. La stessa procedura verrà seguita nel caso in cui il tribunale respingesse l’opposizione In entrambi i casi, la condanna in contumacia e l’ordinanza penale verranno considerate, ai fini della completa applicazione della presente Convenzione, come emanate dopo aver ascoltato l’imputato. Se la persona condannata compare di persona o è rappresentata, conformemente alle leggi dello Stato richiedente, e se l’opposizione viene accolta, la richiesta di esecuzione verrà considerata nulla e priva di effetti.
  3. Se l’opposizione è esaminata nello stato richiesto, la persona condannata verrà chiamata a comparire in quello Stato nel nuovo dibattimento del caso. Il mandato di comparizione dovrà esserle recapitato personalmente almeno 21 giorni prima della data dell’udienza. Questo termine può essere ridotto con il consenso della persona condannata. Il nuovo dibattimento verrà tenuto dinanzi al tribunale competente nello Stato richiesto e in conformità alla procedura di tale Stato. Se la persona condannata non dovesse comparire, o non fosse rappresentata, in conformità con le leggi dello Stato richiesto, il tribunale dichiarerà l’opposizione nulla e priva di effetti. In tal caso, e se il tribunale respingesse l’opposizione, la condanna in contumacia e l’ordinanza penale verranno considerate, ai fini della completa applicazione della presente Convenzione, come emanate dopo aver ascoltato l’imputato. Se la persona condannata compare di persona o è rappresentata, conformemente alle leggi dello Stato richiesto, e se l’opposizione viene accolta, l’atto verrà giudicato come se fosse stato commesso in tale Stato. Tuttavia qualora l’azione penale fosse caduta in prescrizione, non sarà possibile esaminare il caso. La sentenza pronunciata nello Stato richiedente verrà considerata nulla e priva di effetto. Qualsiasi azione al fine di intentare un processo o di istruirlo, intrapresa nello Stato che ha emanato la sentenza, in conformità alle sue leggi e regolamenti, avrà lo stesso valore nello Stato richiesto come se fosse stata intrapresa dalle autorità di tale Stato, a condizione che l’assimilazione non attribuisca a tali azioni una forza probante superiore a quella che terrà nello Stato richiedente.
  4. Al fine dell’inoltro di un’opposizione e della susseguente procedura, la persona condannata in contumacia o con una ordinanza penale avrà diritto all’assistenza legale nei casi e alle condizioni prescritti dalla legge dello Stato richiesto e, ove opportuno, da quelle dello Stato richiedente.
  5. Ogni decisione giudiziaria emanata ai sensi dell’art. 26, paragrafo 3 e la relativa esecuzione sarà regolata esclusivamente dalle leggi dello Stato richiesto.
  6. Se la persona condannata in contumacia o con una ordinanza penale non fa opposizione, la decisione, ai fini della completa applicazione della presente Convenzione, verrà ritenuta essere stata emanata avendo ascoltato l’imputato.
  7. Le disposizioni delle legislazioni nazionali saranno applicabili in materia di ristabilimento nella situazione antecedente, se la persona condannata, per motivi indipendenti dalla sua volontà, ha mancato di rispettare le scadenze fissate negli artt. 24, 25 e 26 o di comparire personalmente all’udienza fissata per il nuovo esame del caso.

 Sezione 4

Norme transitorie

 

  1. Qualora la persona condannata si trovi nello Stato richiedente dopo il ricevimento della notifica dell’accettazione della sua richiesta di esecuzione di una condanna che comporti la privazione della libertà, tale Stato può, ove lo ritenga necessario al fine di assicurare l’esecuzione, arrestarla in vista del suo trasferimento ai sensi delle disposizioni dell’art. 43.
  2. Quando lo Stato richiedente ha chiesto l’esecuzione, lo Stato richiesto può arrestare la persona condannata.

a) se, in conformità alle leggi dello Stato richiesto, il reato è tale da autorizzare la detenzione preventiva;

b) se sussiste il pericolo di latitanza o, nel caso di una condanna in contumacia, il pericolo di occultamento di prove.

Quando lo Stato richiedente annuncia la sua intenzione di chiedere l’esecuzione, lo Stato richiesto può, su domanda dello Stato richiedente, procedere all’arresto della persona condannata, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui ai commi a) e h) del paragrafo precedente. La suddetta domanda dovrà dichiarare il reato che ha implicato la condanna e il tempo e luogo della sua perpetrazione, e dovrà contenere una descrizione la più accurata possibile della persona condannata. Dovrà inoltre contenere una breve dichiarazione dei fatti sui quali si basa la condanna.

  1. La persona condannata sarà trattenuta in custodia. in conformità alle leggi dello Stato richiesto, le leggi di tale Stato detteranno anche le condizioni in base alle quali la persona potrà essere posta in libertà. La persona detenuta dovrà in ogni caso essere rimessa in libertà:

a) dopo un periodo di detenzione pari a quello inflitto con la condanna;

b) se è stato arrestato conformemente all’art 31, paragrafo 1, e lo Stato richiesto non ha ricevuto, entro 18 giorni dalla data dell’arresto, la richiesta corredata dei documenti specificati all’art 16.

  1. Una persona detenuta nello Stato richiesto, in conformità all’art. 31, e che sia convocata a comparire dinanzi al tribunale competente nello Stato richiedente conformemente all’art 15 eseguito dell’opposizione che questa ha inoltrato, verrà trasferita a tale scopo nel territorio dello Stato richiedente. Dopo il trasferimento, tale persona non verrà detenuta dallo Stato richiedente se si soddisfa la condizione posta all’art 33, paragrafo 1 a), o se lo Stato richiedente non chiede l’esecuzione di una nuova condanna. La persona trasferita sarà prontamente rinviata nello Stato richiesto, salvo che sia rimessa in libertà.
  2. Una persona citata a comparire dinanzi a un tribunale competente dello Stato richiedente a seguito dell’opposizione da questa inoltrata non verrà perseguita, condannata o detenuta in vista dell’esecuzione di una condanna o ordine di detenzione né subirà limitazioni alla sua libertà per qualsiasi altro motivo relativamente a qualsiasi atto o reato che sia avvenuto prima della sua partenza dal territorio dello Stato richiesto e che non sia specificata nel mandato di comparizione, salvo che la persona non vi consenta espressamente per iscritto. Nel caso citato all’art 34, paragrafo 1, una copia della dichiarazione di consenso dovrà essere inviata allo Stato da cui è stata trasferita. Gli effetti previsti al paragrafo precedente cesseranno qualora la persona citata a comparire, avendo avuto la possibilità di farlo, non abbia lasciato il territorio dello Stato richiedente entro 15 giorni successivi alla data della decisione emanata a conclusione dell’udienza per la quale era stato citato a comparire, o qualora la persona ritorni in quel territorio dopo averlo lasciato senza che sia stata nuovamente citata a comparire.
  3. Se lo Stato richiedente ha chiesto l’esecuzione di una confisca di proprietà, lo Stato richiesto può procedere alla confisca temporanea della proprietà in oggetto, a condizione che le sue leggi prevedano la confisca per atti simili. La confisca verrà effettuata in conformità alle leggi dello Stato richiesto che determinerà anche le condizioni nelle quali la confisca potrà essere rimessa.

 

Sezione 5

 

Esecuzione delle pene

 

a) Clausole generali

  1. Una pena inflitta nello Stato richiedente non sarà eseguita nello Stato richiesto salvo che in virtù di una decisione del tribunale dello Stato richiesto, ciascuno Stato Contraente può, tuttavia, attribuire ad altre autorità il potere di prendere tali decisioni se la pena da eseguirsi è costituito solo da un’ammenda o una confisca e se tali decisioni sono suscettibili di appello a un tribunale.
  2. Il caso dovrà essere portato dinanzi al tribunale o all’autorità che ne abbia i poteri ai sensi dell’art. 37, se lo Stato richiesto ritiene opportuno intraprendere un’azione in merito alla richiesta di esecuzione.
  3. Prima che un tribunale emetta una decisione circa una richiesta di esecuzione, la persona condannata dovrà avere la possibilità di dichiarare i suoi punti di vista, dietro domanda, egli sarà ascoltato dal tribunale o per il tramite di lettere rogatorie o di persona, una udienza di persona deve essere concessa in base ad espressa richiesta in tal senso presentata dall’imputato. Il tribunale può, tuttavia, decidere circa l’accettazione della richiesta di esecuzione in assenza di una persona condannata che abbia richiesto di essere ascoltata personalmente ove questi sia detenuto nello Stato richiedente. In questo caso, qualsiasi decisione relativa alla sostituzione della pena, ai sensi dell’art. 44, sarà aggiornata finché, a seguito del trasferimento della persona condannata nello Stato richiesto, questa non abbia avuto la possibilità di comparire dinanzi al tribunale.
  4. Il tribunale o, nei casi previsti all’art. 37, l’autorità cui lo stesso art. 37 ha conferito i poteri, che trattino il caso dovranno accertare:

a) che la pena della quale è richiesta l’esecuzione sia stata imposta attraverso una sentenza penale europea;

b) che siano soddisfatti i requisiti dell’art. 4;

c) che la condizione prevista all’art. 6 a) non si verifichi, o non precluda l’esecuzione;

d) che l’esecuzione non sia preclusa in base all’art 7 e) che, nel caso di una condanna in contumacia o di un’ordinanza penale, i requisiti della sezione 3 della presente Parte siano soddisfatti, ogni Stato Contraente può assegnare al tribunale, o all’autorità che ne abbia i poteri ai sensi dell’art. 37, il compito di esaminare altre condizioni per l’esecuzione prevista dalla presente Convenzione.

  1. Sarà possibile il ricorso in appello contro le decisioni giudiziarie emesse in applicazione della presente sezione al fine dell’esecuzione richiesta e contro quelle prese in sede di appello sulle decisioni da parte delle autorità amministrative di cui all’art. 37.
  2. Lo Stato richiesto è vincolato alla constatazione dei fatti nella misura in cui essi sono dichiarati nella decisione o nella misura in cui quest’ultima si basi implicitamente su di essi.

b) Clausole specificamente relative all’esecuzione di pene che comportino la privazione della libertà

  1. Qualora la persona condannata sia detenuta nello Stato richiedente essa dovrà, salvo diversamente previsto dalle leggi di tale Stato, essere trasferita nello Stato richiesto, non appena lo Stato richiedente abbia ricevuto notifica di accettazione della richiesta di esecuzione.
  2. Se la richiesta di esecuzione viene accettata, il tribunale deve sostituire la pena comportante la privazione della libertà imposta nello Stato richiedente con la pena prescritta dalle proprie leggi relativamente allo stesso reato. Questa pena può, subordinatamente alle limitazioni previste al paragrafo 2, essere di natura o durata diverse da quelle imposte nello Stato richiedente. Qualora quest’ultima pena fosse inferiore al minimo che può essere imposto ai sensi delle leggi dello Stato richiesto, il tribunale non sarà vincolato da tale minimo e imporrà una pena corrispondente a quella imposta nello Stato richiedente.

c) Clausole specificamente relative alla esecuzione di decadenze

  1. Qualora venga inoltrata una richiesta di esecuzione di una decadenza, tale decadenza imposta nello Stato richiedente può essere posta in atto nello Stato richiesto solo se la legge di quest’ultimo Stato permette la decadenza per il reato in questione. Il tribunale investito del caso valuterà l’opportunità di eseguire la decadenza nel territorio del proprio Stato.
  2. Se il tribunale ordina l’esecuzione della decadenza, esso ne determinerà la durata, entro i limiti prescritti dalle proprie leggi, ma non potrà superare i limiti fissati nella sentenza imposta nello Stato richiedente. Il tribunale può ordinare che la decadenza venga eseguita rispetto solo ad alcuni dei diritti la cui perdita o sospensione è stata pronunciata.
  3. L’art. 11 non si applicherà alla decadenza.
  4. Lo Stato richiesto avrà il diritto di conferire alla persona condannata i diritti di cui è stata privata, in conformità ad una decisione adottata in applicazione della presente sezione.

 

Parte III

 

Effetti internazionali delle sentenze penali europee

 

Ne bis in idem

  1. Una persona nei cui confronti è stata emanata una sentenza penale europea non può per quello stesso atto né essere perseguita né condannata né soggetta a esecuzione di una pena in un altro Stato Contraente:

a) se è stata assolta;

b) se la pena imposta è stata completamente eseguita o è in fase di esecuzione, o è stata interamente, o rispetto alla parte non eseguita, soggetta a grazia o amnistia, o non può più essere eseguita a causa della prescrizione;

c) se il tribunale ha contestato la colpevolezza della persona senza imporre una pena.

Ciononostante, uno Stato Contraente, salvo che non abbia esso stesso richiesto il procedimento, non sarà obbligato a riconoscere r effetto di "ne bis in idem" se l’atto che ha dato luogo al giudizio era diretto contro o una persona o un’istituzione o qualsiasi bene avente carattere pubblico in tale Stato, o se il soggetto del giudizio aveva esso stesso un carattere pubblico in tale Stato. Inoltre, qualsiasi Stato Contraente ove l’atto è stato commesso, o considerato come tale conformemente alle leggi di tale Stato, non sarà obbligato a riconoscere l’effetto di "ne bis in idem", a meno che tale Stato non abbia esso stesso richiesto il procedimento.

  1. Se viene istituito un nuovo procedimento a carico di una persona che in un altro Stato Contraente è stata condannata per lo stesso atto, in tal caso qualsiasi periodo di privazione della libertà derivante dalla sentenza eseguita verrà dedotto dalla pena che possa essere imposta.
  2. La presente sezione non impedirà l’applicazione di più ampie disposizioni interne relative all’effetto di "ne bis in idem" collegati a giudizi penali pronunciati all’estero.

Considerazione di precedenti

  1. Ciascuno Stato Contraente adotterà le misure legislative che riterrà appropriate per permettere ai suoi tribunali, al momento di emanare una sentenza, di prendere in considerazione qualsiasi precedente sentenza penale europea emanata per un altro reato, avendo udito l’imputato, al fine di aggiungere a tale sentenza tutti o alcuni degli effetti che le proprie leggi prevedono per sentenze emanate nel proprio territorio. Esso determinerà le condizioni in cui tale sentenza viene presa in considerazione.
  2. Ciascuno Stato Contraente adotterà le misure legislative in considerazione di qualsiasi sentenza penale europea, emanata avendo udito l’imputato, in modo da permettere l’applicazione di tutta o parte di una decadenza che le sue leggi prevedono per le sentenze emanate nel proprio territorio Esso determinerà le condizioni in cui tale sentenza viene presa in considerazione.

Disposizioni finali

  1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati Membri rappresentati nel Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, sarà soggetta a ratifica o accettazione. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione. Per quanto riguarda uno Stato firmatario che depositi la ratifica o l’accettazione in un secondo tempo, la Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito dei suoi strumenti di ratifica o di accettazione.
  2. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa può invitare qualsiasi Stato non membro ad accedervi, a condizione che la risoluzione contenente tale invito riceva il consenso unanime dei membri del Consiglio che hanno ratificato la Convenzione.
  3. Qualsiasi Stato Contraente può, al momento della firma o del deposito dei suoi strumenti di ratifica, accettazione o adesione, specificare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione 2 Qualsiasi Stato Contraente può, al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica, accettazione o adesione o in qualsiasi data successiva, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere la presente Convenzione a qualsiasi altro territorio o territori specificati nella dichiarazione e per le cui relazioni internazionali esso sia responsabile o in nome del quale sia autorizzato a assumere impegni. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente può, rispetto a qualsiasi territorio menzionato in tale dichiarazione, essere ritirata conformemente alla procedura fissata all’articolo 66 della presente Convenzione.
  4. Qualsiasi Stato Contraente può, al momento della firma del deposi dei suoi strumenti di ratifica, accettazione o adesione, dichiarare che si avvale di una o più delle riserve previste nell’allegato I alla presente Convenzione. Qualsiasi Stato contraente può interamente o parzialmente ritirare una riserva che abbia formulato in virtù del paragrafo precedente per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa che avrà effetto a partire dalla data del suo ricevimento. Uno Stato Contraente che abbia formulato una riserva riguardo a una qualsiasi delle disposizioni della presente Convenzione non può pretendere l’applicazione di tale disposizione da parte di nessun altro Stato: esso può, tuttavia. se la sua riserva è parziale o condizionale, pretendere l’applicazione di tale disposizione nella misura in cui l’abbia esso stesso accettata.
  5. Qualsiasi Stato Contraente può in qualsiasi momento, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, indicare le disposizioni legali da includersi negli Allegati II o III della presente Convenzione. Qualsiasi modifica delle disposizioni nazionali elencate negli Allegati II o III sarà notificata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, ove tale modifica renda inesatte le informazioni contenute in tali Allegati. Qualsiasi modifica apportata agli Allegati II o IIII in applicazione del paragrafo precedente avrà effetto in ciascun Stato Contraente un mese dopo la data della loro modifica da parte del Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
  6. Ciascuno Stato Contraente, al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica, accettazione o adesione, dovrà fornire al Segretario Generale del Consiglio d’Europa le pertinenti informazioni relative alle pene applicabili in tale Stato e la loro esecuzione, ai fini dell’applicazione della presente Convenzione. Qualsiasi modifica successiva, che renda inesatte le informazioni fornite conformemente al paragrafo che precede, verrà anche notificata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
  7. La presente Convenzione non pregiudica né i diritti e gli impegni derivanti da trattati di estradizione e Convenzioni internazionali multilaterali riguardanti questioni speciali, né disposizioni riguardanti le materie oggetto della presente Convenzione e che sono contenute in altre Convenzioni esistenti tra Stati Contraenti. Gli Stati Contraenti non possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali sulle materie oggetto della presente Convenzione, salvo che al fine di completarne le sue disposizioni o di facilitare l’applicazione dei principi ivi contenuti. Tuttavia, qualora due o più Stati Contraenti avessero già stabilito le loro relazioni in materia sulla base di una legislazione uniforme, o istituito un loro speciale sistema, o qualora lo facessero in futuro, essi avranno il diritto di regolare tali relazioni conformemente a essi, nonostante le disposizioni della presente Convenzione. Gli Stati Contraenti, che cessino di applicare le disposizioni della presente Convenzione alle loro relazioni reciproche, su questa materia ne notificheranno il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
  8. Il Comitato Europeo per i problemi del crimine del Consiglio d’Europa verrà tenuto informato circa l’applicazione della presente Convenzione e farà tutto quanto sia necessario per facilitare lo amichevole soluzione di qualsiasi difficoltà che possa derivare dalla sua esecuzione.
  9. La presente Convenzione resterà in vigore indefinitamente. Qualsiasi Stato Contraente può, per quanto lo concerne, denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.
  10. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri, rappresentati nel Comitato dei Ministri del Consiglio, e a qualsiasi Stato che abbia aderito alla presente Convenzione

a) ogni firma:

b) ogni deposito di strumenti di ratifica o accettazione o adesione;

c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all’art. 58 di essa:

d) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell’art. 19, paragrafo 1:

e) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell’art. 44, paragrafo 4:

f) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell’art. 60;

g) ogni riserva formulata in applicazione dell’art. 61, paragrafo 1, e il ritiro di tale riserva;

h) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell’art. 62, paragrafo 1, e ogni successiva notifica ricevuta in applicazione di detto articolo, paragrafo 2;

i) ogni informazione ricevuta in applicazione dell’art. 63, paragrafo 1, e ogni successiva notifica ricevuta in applicazione di tale articolo. paragrafo 2;

j) ogni notifica riguardante accordi bilaterali o multilaterali conclusi in applicazione dell’art. 64, paragrafo 2, o riguardante una legislazione uniforme introdotta in applicazione dell’art. 64, paragrafo 3;

k) ogni notifica ricevuta in applicazione dell’art. 66 e la data in cui la denuncia avrà effetto.

  1. La presente Convenzione e le dichiarazioni e notifiche autorizzate in base alla suddetta si applicheranno solo all’esecuzione di decisioni emanate dopo l’entrata in vigore della Convenzione tra gli Stati Contraenti interessati.

 

Allegato 1

Ogni Stato Contraente può dichiarare che si riserva il diritto:

a) di rifiutare l’esecuzione, se ritiene che la sentenza sia relativa a un reato fiscale o religioso;

b) di rifiutare l’esecuzione di una pena per un atto che, ai sensi delle leggi dello Stato richiesto, avrebbe potuto essere esaminato solo da un’autorità amministrativa;

c) di rifiutare l’esecuzione di una sentenza penale europea, che le autorità dello Stato richiedente abbiano emanato in una data in cui, ai sensi delle proprie leggi, l’azione penale per il reato punito attraverso la sentenza non è possibile a causa della prescrizione;

d) di rifiutare l’esecuzione di condanne emanate in contumacia e di ordinanze penali o soltanto di una di queste categorie di decisioni;

e) di rifiutare l’applicazione delle disposizioni dell’art. 8, qualora questo Stato abbia una competenza originaria e di riconoscere in questi casi solo l’equivalenza degli atti che hanno interrotto o sospeso i termini di prescrizione che siano stati eseguiti nello Stato richiedente;

j) di accettare l’applicazione della Parte III rispetto a una delle sue due sezioni soltanto

 

Allegato II

Lista dei reati diversi dai reati considerati dal codice penale

I seguenti reati verranno assimilati ai reati previsti dal codice penale: in Francia, qualsiasi comportamento illegale sanzionato con una contravvenzione relativa alle grandi comunicazioni; nella Repubblica Federale di Germania, qualsiasi comportamento illegale considerato conformemente alla procedura stabilita nella legge sulle violazioni dei regolamenti; in Italia, qualsiasi comportamento illegale cui si applica la Legge n° 317 del 3 marzo 1967.

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