Convenzione europea di
estradizione
firmata a Parigi il 13
dicembre 1957
(L. 30 gennaio 1963, n° 300 - Gazzetta Ufficiale n° 84 del 28 marzo
1963)
Articolo 1
(Obbligo di
estradare)
1.
Le
Parti Contraenti s’impegnano a consegnarsi reciprocamente, secondo le
norme ed alle condizioni determinate negli articoli seguenti, le persone
che sono perseguite per un reato o ricercate per l’esecuzione di una
pena o di una misura di sicurezza, dalle autorità giudiziarie della
Parte richiedente.
Articolo 2
(Fatti che danno
luogo all’estradizione)
1.
Daranno luogo a estradizione i fatti puniti, dalle leggi della Parte
richiedente e della Parte richiesta, con una pena restrittiva della
libertà o con una misura di sicurezza restrittiva della libertà nel
massimo non inferiore ad un anno o con una pena più severa. Quando la
condanna ad una pena è stata pronunciata o la misura di sicurezza è
stata inflitta sul territorio della Parte richiedente, la sanzione
pronunciata dovrà essere della durata dì almeno quattro mesi.
2.
Se
la domanda di estradizione contempla più fatti distinti puniti ciascuno
dalla legge della Parte richiedente e della Parte richiesta con una pena
restrittiva della libertà o con una misura di sicurezza restrittiva
della libertà, ma alcuni di essi non soddisfano le condizioni relative
all’ammontare della pena, la Parte richiesta avrà la facoltà di
accordare ugualmente l’estradizione per questi ultimi.
3.
Qualsiasi Parte Contraente la cui legislazione non autorizzi
l’estradizione per taluni reati previsti al paragrafo 1 del presente
articolo potrà, per quanto la riguarda, escludere tali reati dal campo
di applicazione della Convenzione.
4.
Ogni
Parte Contraente che vorrà avvalersi della facoltà prevista al paragrafo
3 del presente articolo, notificherà al Segretario Generale del
Consiglio d’Europa, all’atto del deposito del proprio strumento di
ratifica o di adesione, sia un elenco dei reati per i quali
l’estradizione è autorizzata, sia un elenco dei reati per i quali
l’estradizione è esclusa, indicando le disposizioni di legge che
autorizzano od escludono l’estradizione. Il Segretario Generale del
Consiglio comunicherà tali elenchi agli altri firmatari.
5.
Se,
in seguito. Dalla legislazione di una Parte contraente altri reati
vengano ad essere esclusi dalla estradizione, la Parte stessa
notificherà tale esclusione al Segretario Generale che ne informerà gli
altri firmatari. Questa notiziazione avrà effetto alla scadenza di un
termine di mesi tre a partire dalla data della ricezione di essa da
parte del Segretario Generale.
6.
Ogni
Parte che si sarà avvalsa della facoltà prevista ai paragrafi 4 e 5 del
presente articolo, potrà in ogni momento sottoporre all’applicazione
della presente Convenzione reati che ne sono stati esclusi. Essa
notificherà tali modifiche al Segretario Generale del Consiglio che le
comunicherà agli altri firmatari.
7.
Ogni
Parte potrà applicare la regola della reciprocità per quanto concerne i
reati esclusi dal campo di applicazione della Convenzione ai termini del
presente articolo.
Articolo 3
(Reati politici)
1.
L’estradizione non sarà accordata se il reato per il quale è richiesta
sia considerato dalla Parte richiesta come reato politico o come fatto
connesso a reato di tale natura.
2.
La
stessa disposizione troverà applicazione qualora la Parte richiesta
abbia seri motivi per ritenere che la domanda di estradizione, motivata
da un reato di diritto comune, sia stata presentata allo scopo di
perseguire o di punire una persona per considerazioni razziali, di
religione, di nazionalità o di opinioni politiche, e che la situazione
di detta persona rischi di essere aggravata da uno qualsiasi dei motivi
suddetti.
3.
Ai
fini dell’applicazione della presente Convenzione, l’attentato alla vita
di un Capo di Stato o di un membro della sua famiglia, non sarà
considerato come reato politico.
4.
L’applicazione del presente articolo non pregiudicherà gli obblighi che
le Parti avranno assunto od assumeranno con ogni altra Convenzione
internazionale di carattere multilaterale.
Articolo 4
(Reati militari)
1.
L’estradizione per reati militari, che non costituiscono reati di
diritto comune, non rientra nel campo di applicazione della presente
Convenzione.
Articolo 5
(Reati fiscali)
1.
In
materia di tasse e imposte, di dogana, di cambio, l’estradizione sarà
accordata, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, solo se
in tal senso sarà stato deciso dalle Parti Contraenti per ogni singolo
reato o categoria di reati.
Articolo 6
(Estradizione dei
nazionali)
1.
Ogni
Parte Contraente avrà la facoltà di rifiutare la estradizione dei propri
cittadini.
2.
Ogni
Parte Contraente potrà, mediante dichiarazione fatta all’atto della
firma o del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione,
definire, per quanto la riguarda, il termine "ressortissants
(cittadini)" nel senso della presente Convenzione.
3.
La
qualità di "ressortissant" sarà valutata al momento della decisione
sull’estradizione. Tuttavia se tale qualità non è riconosciuta che tra
l’epoca della decisione e la data contemplata per la consegna, la Parte
richiesta potrà ugualmente avvalersi della disposizione di cui al comma
1) del presente paragrafo.
4.
Se
la Parte richiesta non proceda all’estradizione del proprio cittadino
essa dovrà, su domanda della parte richiedente, sottoporre la questione
alle autorità competenti onde consentire l’instaurazione, se del caso,
di procedimenti giudiziari. A tale scopo, i fascicoli, gli atti
istruttori e gli oggetti riguardanti il reato, saranno indirizzati
gratuitamente nella forma prevista al paragrafo 1 dell’art. 12. La Parte
richiedente sarà informata circa l’esito della richiesta.
Articolo 7
(Luogo di
perpetrazione del reato)
1.
La
Parte richiesta potrà rifiutare di estradare la persona reclamata per un
reato che, secondo la propria legislazione, è stato commesso in tutto o
in parte sul proprio territorio o in luogo assimilato al proprio
territorio.
2.
Qualora il reato che giustifica la domanda di estradizione sia stato
commesso fuori del territorio della Parte richiedente, la estradizione
potrà essere rifiutata solo nel caso in cui la legislazione della Parte
richiesta non autorizzi il perseguimento di un reato della stessa indole
commesso fuori dal suo territorio o non consenta l’estradizione per il
reato oggetto della domanda.
Articolo 8
(Procedimenti in
corso per gli stessi fatti)
1.
Una
Parte richiesta potrà rifiutare l’estradizione di una persona reclamata
se costei è oggetto da parte sua di procedimenti penali per il fatto od
i fatti per i quali l’estradizione è domandata.
Articolo 9
(Non bis in idem)
1.
L’estradizione non sarà accordata quando la persona richiesta è stata
giudicata in forma definitiva dalle autorità competenti della Parte
richiesta, per il fatto od i fatti per i quali l’estradizione è
domandata.
2.
L’estradizione potrà essere rifiutata se le autorità competenti della
Parte richiesta hanno deciso di non instaurare procedimenti, o di porre
fine ai procedimenti penali che esse hanno instaurato, per il medesimo
od i medesimi fatti.
Articolo 10
(Prescrizione)
1.
L’estradizione non sarà accordata se, secondo la legislazione della
Parte richiedente o della Parte richiesta, l’azione penale o la pena
siano prescritte.
Articolo 11
(Pena capitale)
1.
Se
il fatto per il quale è domandata l’estradizione sia punito con la pena
capitale dalla legge della Parte richiedente e se, in questo caso, detta
pena non sia prevista dalla legislazione della Parte richiesta, oppure
generalmente non venga eseguita, l’estradizione potrà essere accordata
solo a condizione che la parte richiedente dia assicurazioni, ritenute
sufficienti dalla parte richiesta, che la pena capitale non sarà
eseguita.
Articolo 12
(Richiesta di
documenti e informazioni)
1.
La
richiesta sarà redatta per iscritto ed inoltrata per via diplomatica.
Un’altra via potrà essere seguita mediante accordo diretto tra due o più
Parti. A sostegno della richiesta si dovrà produrre:
a.
L’originale o la copia autentica sia della sentenza di condanna
esecutiva sia del mandato di cattura o di qualsiasi altro atto avente la
stessa efficacia, rilasciato nelle forme prescritte dalla legge della
Parte richiedente;
b.
Una
esposizione dei fatti per i quali l’estradizione viene richiesta. Il
tempo e il luogo della loro consumazione, la loro qualificazione
giuridica e i riferimenti alle disposizioni di legge loro applicabili
saranno indicati con la massima possibile esattezza;
c.
una
copia delle disposizioni di legge applicabili o, nel caso che ciò non
fosse possibile, una dichiarazione sulle norme applicabili, nonché i
dati segnaletici più esatti che sia possibile della persona richiesta e
qualsiasi altra informazione atta a determinare le sue identità e
nazionalità.
Articolo 13
(Informazioni
complementari)
1.
Se
le informazioni fornite dalla parte richiedente si rivelino
insufficienti per consentire alla Parte richiesta di prendere una
decisione in applicazione della presente Convenzione, quest’ultima Parte
richiederà le informazioni complementari necessarie e potrà fissare un
termine per ottenere tali informazioni.
Articolo 14
(Principio della
peculiarità)
1.
La
persona estradata non sarà perseguita, giudicata, arrestata in vista
dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né sottoposta
a qualsiasi altra restrizione della sua libertà personale, per un
qualsiasi fatto anteriore alla consegna, diverso da quello che ha dato
luogo all’estradizione, salvo che nei casi seguenti:
a.
quando la Parte che l’ha estradata vi acconsenta. In tale caso si dovrà
presentare una domanda corredata dai documenti prescritti dall’art 12 e
da un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni
dell’estradato. Tale consenso verrà concesso quando il reato per il
quale è richiesto comporta di per sé l’obbligo dell’estradizione in
virtù della presente Convenzione;
b.
allorquando, avendo avuto la possibilità di farlo, la persona estradata
non abbia lasciato, entro i 45 giorni successivi al suo rilascio
definitivo, il territorio della Parte alla quale è stata consegnata
oppure se vi abbia fatto ritorno dopo averlo lasciato. Tuttavia, la
Parte richiedente potrà prendere le misure necessarie, sia in vista sia
di un eventuale allontanamento dal territorio, sia di una interruzione
della prescrizione in conformità con la propria legislazione, ivi
compreso il ricorso ad un procedimento contumaciale, allorquando la
qualificazione data al fatto incriminato venga modificata nel corso del
procedimento, la persona estradata non sarà perseguita o giudicata che
nella misura in cui gli elementi costitutivi del reato cosi nuovamente
qualificato consentano l’estradizione.
Articolo 15
1.
Salvo il caso previsto al paragrafo 1 comma b) dell’art. 14, il consenso
della Parte richiesta sarà necessario per permettere alla Parte
richiedente di consegnare ad un’altra Parte o ad un terzo Stato la
persona che le sia stata consegnata e che sia ricercata dall’altra Parte
o da un terzo Stato per dei reati precedenti alla consegna. La Parte
richiesta potrà esigere la produzione dei documenti previsti al
paragrafo 1 dell’art. 12
Articolo 16
(Arresto
provvisorio)
1.
In
caso di urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno
chiedere l’arresto provvisorio della persona ricercata: le autorità
competenti della Parte richiesta decideranno su tale domanda in
conformità con la legge di detta Parte 2: nella domanda di arresto
provvisorio si darà atto dell’esistenza di uno dei documenti previsti al
paragrafo 2 comma 1 dell’art. 12 e si preannuncerà l’inoltro di una
richiesta di estradizione: la domanda menzionerà il reato per il quale
sarà richiesta l’estradizione, l’epoca ed il luogo in cui è stato
commesso nonché, per quanto possibile, i dati segnaletici della persona
ricercata,
2.
La
domanda di arresto provvisorio sarà trasmessa alle autorità competenti
della Parte richiesta o per via diplomatica, o direttamente a mezzo
posta, o telegraficamente, o mediante l’Organizzazione internazionale di
Polizia criminale (Interpol), o con ogni altro mezzo purché ne rimanga
prova scritta o sia consentito dalla Parte richiesta.
3.
L’autorità richiedente sarà informata senza indugio dell’esito della sua
domanda.
4.
L’arresto provvisorio potrà cessare se, entro 10 giorni dall’arresto, la
Parte richiesta non sia stata investita della domanda di estradizione e
dei documenti di cui all’art. 12: la durata dell’arresto non potrà in
ogni caso superare 40 giorni. Tuttavia in ogni tempo può farsi luogo
alla concessione della libertà provvisoria, salvo per la Parte richiesta
di prendere ogni misura che essa ritenga necessaria onde evitare la fuga
della persona estradata.
5.
La
concessione della libertà provvisoria non osterà ad un nuovo arresto e
all’estradizione qualora la domanda di estradizione pervenga
successivamente.
Articolo 17
(Concorso di
richieste)
1.
Se
l’estradizione sia richiesta in concorso da più Stati o per uno stesso
fatto, per fatti diversi, la Parte richiesta deciderà, tenuto conto di
tutte le circostanze ed in particolare della relativa gravità e del
luogo ove i reati sono stati perpetrati, delle rispettive date delle
domande, della nazionalità della persona estradando, della possibilità
di una ulteriore estradizione ad un altro Stato.
Articolo 18
(Consegna
dell’estradato)
1.
La
Parte richiesta comunicherà alla Parte richiedente nelle forme previste
al paragrafo 1 dell’art 12.
2.
La
sua decisione in merito all’estradizione e qualsiasi rigetto, totale o
parziale, sarà motivato.
3.
In
caso di accoglimento, la Parte richiedente sarà informata del luogo e
della data di consegna, nonché della durata della detenzione subita in
vista dell’estradizione della persona, estradando con riserva del caso
previsto al paragrafo 5 del presente articolo.
4.
Se
la persona richiesta non sia stata presa in consegna alla data fissata,
potrà essere posta in libertà allo scadere del quindicesimo giorno a
partire da tale data e sarà, in ogni caso, posta in libertà allo scadere
di 30 giorni. La Parte richiesta potrà rifiutarsi di estradarla per lo
stesso fatto
5.
In
caso di forza maggiore, che impedisca la consegna e la ricezione dalla
persona da estradare, la Parte interessata ne informerà l’altra Parte:
le due Parti si accorderanno su una nuova data di consegna e saranno
applicabili le disposizioni del paragrafo del presente articolo.
Articolo 19
(Consegna
rimandata o condizionata)
1.
La
Parte richiesta potrà, dopo aver deciso sulla domanda di estradizione,
rimandare la consegna della persona richiesta perché possa essere da
essa perseguita o se è già stata condannata perché possa espiare, sul
suo territorio, la pena inflittale per un fatto diverso da quello per
cui l’estradizione è richiesta.
2.
Invece di rimandare la consegna, la Parte richiesta potrà consegnare
temporaneamente alla Parte richiedente la persona richiesta alle
condizioni che saranno stabilite di comune accordo tra le Parti.
Articolo 20
(Consegna di
oggetti)
1.
Su
domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e
consegnerà, nella misura consentita dalla propria legislazione, gli
oggetti che possono costituire mezzo di prova, o che, provenienti dal
reato, siano stati trovati, al momento dell’arresto, in possesso della
persona richiesta o scoperti successivamente.
2.
La
consegna degli oggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sarà
effettuata anche nel caso in cui l’estradizione già concessa non abbia
potuto aver luogo a causa della morte o dell’evasione della persona da
estradare.
3.
Quando i suddetti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca
sul territorio della Parte richiesta, quest’ultima potrà, ai fini di un
procedimento penale in corso, trattenerli temporaneamente o consegnarli
a condizione che vengano restituiti.
4.
Restano comunque salvi i diritti che la Parte richiesta o terzi abbiano
acquisito su tali oggetti. Se tali diritti esistano, gli oggetti
saranno, al termine del processo, restituiti il più presto possibile e
senza spese alla Parte richiesta.
Articolo 21
(Transito)
1.
Il
transito sul territorio di una delle Parti Contraenti sarà accordato su
domanda indirizzata nelle forme di cui al paragrafo 1 dell’art 12,
purché non si tratti di un reato che la Parte richiesta del transito
consideri di carattere politico o puramente militare avuto riguardo alle
disposizioni degli artt. 3 e 4 della presente Convenzione
2.
Il
transito di un cittadino (ressortissant), nel senso dell’art. 6. del
Paese richiesto del transito, potrà essere rifiutato.
3.
Sarà
necessaria la produzione dei documenti previsti al paragrafo 2 dell’art
12 salve le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo.
4.
Nel
caso in cui venga utilizzata la via aerea, si applicano le disposizioni
seguenti: quando non si prevede alcun atterraggio, la Parte richiedente
ne informerà la Parte il cui territorio sarà sorvolato e attesterà
l’esistenza di uno degli atti previsti al paragrafo 2 comma dell’art.
12. In caso di atterraggio fortuito, questa comunicazione produrrà gli
stessi effetti della domanda di arresto provvisorio di cui all’art. 16 e
la Parte richiedente inoltrerà regolare domanda di transito; quando si
prevede un atterraggio, la Parte richiedente inoltrerà regolare domanda
di transito.
5.
Tuttavia, una Parte potrà dichiarare, al momento della firma della
presente Convenzione o del deposito del proprio strumento di ratifica o
di adesione, che non accorderà il transito di persona, se non alle
stesse condizioni richieste per l’estradizione o ad alcune di esse. In
questi casi potrà essere applicata la regola della reciprocità.
6.
Il
transito della persona estradata non si effettuerà attraverso un
territorio ove si ha ragione di credere che per motivi di razza, di
religione, di nazionalità o di opinioni politiche, la vita o la libertà
di detta persona potrebbero essere minacciate.
Articolo 22
(Procedura)
1.
Salvo disposizione contraria della presente Convenzione, la legge della
Parte richiesta è la sola applicabile alla procedura di estradizione
come a quella dell’arresto provvisorio.
Articolo 23
(Lingua da usare)
1.
Gli
atti da produrre saranno redatti sia nella lingua della Parte
richiedente, sia in quella della Parte richiesta. Quest’ultima potrà
richiedere una traduzione nella lingua ufficiale del Consiglio di Europa
che essa sceglierà.
Articolo 24
(Spese)
1.
Le
spese derivanti dall’estradizione sul territorio della Parte richiesta,
saranno a carico di quest’ultima. Le spese relative al transito sul
territorio della Parte richiesta del transito saranno a carico della
Parte richiedente.
2.
Nel
caso di estradizione da un territorio non metropolitano della Parte
richiesta, le spese relative al trasporto da questo territorio al
territorio metropolitano della Parte richiedente saranno a carico di
quest’ultima. Lo stesso avverrà per le spese derivanti dal trasporto tra
il territorio non metropolitano della Parte richiesta ed il territorio
metropolitano di essa.
Articolo 25
(Definizione di
"misure di sicurezza")
1.
Agli
effetti della presente Convenzione, l’espressione "misure di sicurezza"
designa qualsiasi misura restrittiva della libertà personale ordinata in
aggiunta o in sostituzione di una pena, con sentenza di una
giurisdizione penale.
Articolo 26
(Riserve)
1.
Ogni
Parte Contraente potrà al momento della firma della presente Convenzione
o del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione,
formulare una riserva in merito a una o più disposizioni determinate
della Convenzione.
2.
Ciascuna Parte Contraente che avrà formulato una riserva vi rinuncerà
non appena le circostanze lo consentiranno. Il ritiro delle riserve sarà
fatto mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale del
Consiglio d’Europa.
3.
Una
Parte Contraente che abbia formulato una riserva in merito ad una
disposizione della Convenzione non potrà pretendere che un’ altra Parte
applichi tale disposizione se non nella misura in cui essa stessa
l’abbia accettata.
Articolo 27
(Campo di
applica::ione territoriale)
1.
La
presente Convenzione si applicherà ai territori metropolitani delle
Parti Contraenti.
2.
Essa
si applicherà del pari, per quanto concerne la Francia, all’Algeria o ai
dipartimenti d’oltremare e, per quanto concerne il Regno Unito di Gran
Bretagna ed Irlanda del Nord, alle isole Anglo-Normanne e all’isola di
Man.
3.
La
Repubblica Federale Tedesca potrà estendere l’applicazione della
presente Convenzione al "land" Berlino mediante dichiarazione diretta al
Segretario Generale del Consiglio d’Europa, il quale notificherà tale
dichiarazione alle altre Parti.
4.
Mediante accordo diretto tra due o più Parti Contraenti, il campo di
applicazione della presente Convenzione potrà essere esteso alle
condizioni che siano stipulate in detto accordo a ciascun territorio di
una di queste Parti diverso da quelli contemplati nei paragrafi 1 2, 3
del presente articolo e di cui una delle Parti garantisce le relazioni
internazionali.
Articolo 28
(Rapporto tra la
presente Convenzione e gli accordi bilaterali)
1.
La
presente Convenzione abroga, per quanto concerne i territori ai quali si
applica, le disposizioni che nei trattati, convenzioni o accordi
bilaterali regolano, tra due Parti, la materia dell’estradizione.
2.
Le
Parti Contraenti non potranno concludere tra loro accordi bilaterali o
multilaterali se non per completare le disposizioni della presente
Convenzione o per facilitare l’applicazione di principi in essa
contenuti.
3.
Qualora, fra due o più Parti Contraenti si applichi l’estradizione sulla
base di una legittimazione uniforme, le Parti avranno la facoltà di
regolare i loro mutui rapporti in materia di estradizione basandosi
esclusivamente su tale legislazione nonostante le disposizioni della
presente Convenzione. Lo stesso principio sarà applicabile tra due o più
Parti Contraenti di cui ciascuna abbia in vigore una legge che preveda
l’esecuzione sul proprio territorio di mandati d’arresto emessi sul
territorio dell’altra o delle altre Parti.
4.
Le
Parti Contraenti che escludono o escluderanno dai loro reciproci
rapporti l’applicazione della presente Convenzione, conformemente alle
disposizioni del presente paragrafo, dovranno indirizzare a tale scopo
una notificazione al Segretario Generale del Consiglio di Europa. Questi
comunicherà alle altre Parti Contraenti ogni notificazione ricevuta ai
sensi del presente paragrafo.
Articolo 29
(Firma, ratifica e
entrata in vigore)
1.
La
presente Convenzione resterà aperta alla firma dei Membri del Consiglio
d’Europa. Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno
depositati presso il Segretario Generale del Consiglio.
2.
La
Convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data del deposito del
terzo strumento di ratifica.
3.
Nei
riguardi di ciascun firmatario che l’avrà ratificata successivamente,
essa entrerà in vigore 90 giorni dopo il deposito del suo strumento di
ratifica.
Articolo 30
(Adesione)
1.
Il
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare ogni Stato
che non sia Membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.
La decisione di tale invito dovrà ottenere l’accordo unanime dei Membri
del Consiglio che hanno ratificato la Convenzione.
2.
L’adesione si effettuerà mediante il deposito, presso il Segretario
Generale del Consiglio, di uno strumento di adesione che avrà effetto 90
giorni dopo il suo deposito.
Articolo 31
(Denuncia)
1.
Ciascuna Parte Contraente potrà, per quanto la riguarda, denunciare la
presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario
Generale del Consiglio d’Europa. Tale denuncia sarà operante 6 mesi dopo
la data di ricezione della sua notificazione da parte del Segretario
Generale del Consiglio.
Articolo 32
(Notificazioni)
1.
Il
Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà ai Membri del
Consiglio e al governo di ciascuno Stato che ha aderito alla presente
Convenzione:
a.
il
deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;
b.
la
data dell’entrata in vigore;
c.
ogni
dichiarazione resa in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1
dell’art. 6 e del paragrafo 5 dell’art 21;
d.
ogni
riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1
dell’art. 26;
e.
la
revoca di ogni riserva effettuata in applicazione delle disposizioni del
paragrafo 2 dell’art. 26;
f.
ogni
notificazione di denuncia ricevuta in applicazione delle disposizioni
dell’art. 31 della presente Convenzione e la data in cui essa sarà
operante.
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