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Normativa Europea

Convenzione europea di estradizione
firmata a Parigi il
13 dicembre 1957

(L. 30 gennaio 1963, n° 300 - Gazzetta Ufficiale n° 84 del 28 marzo 1963)

 

 

Articolo 1

(Obbligo di estradare)

 

1.      Le Parti Contraenti s’impegnano a consegnarsi reciprocamente, secondo le norme ed alle condizioni determinate negli articoli seguenti, le persone che sono perseguite per un reato o ricercate per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente.

 

Articolo 2

(Fatti che danno luogo all’estradizione)

 

1.      Daranno luogo a estradizione i fatti puniti, dalle leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta, con una pena restrittiva della libertà o con una misura di sicurezza restrittiva della libertà nel massimo non inferiore ad un anno o con una pena più severa. Quando la condanna ad una pena è stata pronunciata o la misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio della Parte richiedente, la sanzione pronunciata dovrà essere della durata dì almeno quattro mesi.

2.      Se la domanda di estradizione contempla più fatti distinti puniti ciascuno dalla legge della Parte richiedente e della Parte richiesta con una pena restrittiva della libertà o con una misura di sicurezza restrittiva della libertà, ma alcuni di essi non soddisfano le condizioni relative all’ammontare della pena, la Parte richiesta avrà la facoltà di accordare ugualmente l’estradizione per questi ultimi.

3.      Qualsiasi Parte Contraente la cui legislazione non autorizzi l’estradizione per taluni reati previsti al paragrafo 1 del presente articolo potrà, per quanto la riguarda, escludere tali reati dal campo di applicazione della Convenzione.

4.      Ogni Parte Contraente che vorrà avvalersi della facoltà prevista al paragrafo 3 del presente articolo, notificherà al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, all’atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, sia un elenco dei reati per i quali l’estradizione è autorizzata, sia un elenco dei reati per i quali l’estradizione è esclusa, indicando le disposizioni di legge che autorizzano od escludono l’estradizione. Il Segretario Generale del Consiglio comunicherà tali elenchi agli altri firmatari.

5.      Se, in seguito. Dalla legislazione di una Parte contraente altri reati vengano ad essere esclusi dalla estradizione, la Parte stessa notificherà tale esclusione al Segretario Generale che ne informerà gli altri firmatari. Questa notiziazione avrà effetto alla scadenza di un termine di mesi tre a partire dalla data della ricezione di essa da parte del Segretario Generale.

6.      Ogni Parte che si sarà avvalsa della facoltà prevista ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, potrà in ogni momento sottoporre all’applicazione della presente Convenzione reati che ne sono stati esclusi. Essa notificherà tali modifiche al Segretario Generale del Consiglio che le comunicherà agli altri firmatari.

7.      Ogni Parte potrà applicare la regola della reciprocità per quanto concerne i reati esclusi dal campo di applicazione della Convenzione ai termini del presente articolo.

 

Articolo 3

(Reati politici)

 

1.      L’estradizione non sarà accordata se il reato per il quale è richiesta sia considerato dalla Parte richiesta come reato politico o come fatto connesso a reato di tale natura.

2.      La stessa disposizione troverà applicazione qualora la Parte richiesta abbia seri motivi per ritenere che la domanda di estradizione, motivata da un reato di diritto comune, sia stata presentata allo scopo di perseguire o di punire una persona per considerazioni razziali, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche, e che la situazione di detta persona rischi di essere aggravata da uno qualsiasi dei motivi suddetti.

3.      Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, l’attentato alla vita di un Capo di Stato o di un membro della sua famiglia, non sarà considerato come reato politico.

4.      L’applicazione del presente articolo non pregiudicherà gli obblighi che le Parti avranno assunto od assumeranno con ogni altra Convenzione internazionale di carattere multilaterale.

 

Articolo 4

(Reati militari)

 

1.      L’estradizione per reati militari, che non costituiscono reati di diritto comune, non rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

 

Articolo 5

(Reati fiscali)

 

1.      In materia di tasse e imposte, di dogana, di cambio, l’estradizione sarà accordata, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, solo se in tal senso sarà stato deciso dalle Parti Contraenti per ogni singolo reato o categoria di reati.

 

Articolo 6

(Estradizione dei nazionali)

 

1.      Ogni Parte Contraente avrà la facoltà di rifiutare la estradizione dei propri cittadini.

2.      Ogni Parte Contraente potrà, mediante dichiarazione fatta all’atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, definire, per quanto la riguarda, il termine "ressortissants (cittadini)" nel senso della presente Convenzione.

3.      La qualità di "ressortissant" sarà valutata al momento della decisione sull’estradizione. Tuttavia se tale qualità non è riconosciuta che tra l’epoca della decisione e la data contemplata per la consegna, la Parte richiesta potrà ugualmente avvalersi della disposizione di cui al comma 1) del presente paragrafo.

4.      Se la Parte richiesta non proceda all’estradizione del proprio cittadino essa dovrà, su domanda della parte richiedente, sottoporre la questione alle autorità competenti onde consentire l’instaurazione, se del caso, di procedimenti giudiziari. A tale scopo, i fascicoli, gli atti istruttori e gli oggetti riguardanti il reato, saranno indirizzati gratuitamente nella forma prevista al paragrafo 1 dell’art. 12. La Parte richiedente sarà informata circa l’esito della richiesta.

 

Articolo 7

(Luogo di perpetrazione del reato)

 

1.      La Parte richiesta potrà rifiutare di estradare la persona reclamata per un reato che, secondo la propria legislazione, è stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio o in luogo assimilato al proprio territorio.

2.      Qualora il reato che giustifica la domanda di estradizione sia stato commesso fuori del territorio della Parte richiedente, la estradizione potrà essere rifiutata solo nel caso in cui la legislazione della Parte richiesta non autorizzi il perseguimento di un reato della stessa indole commesso fuori dal suo territorio o non consenta l’estradizione per il reato oggetto della domanda.

 

Articolo 8

(Procedimenti in corso per gli stessi fatti)

 

1.      Una Parte richiesta potrà rifiutare l’estradizione di una persona reclamata se costei è oggetto da parte sua di procedimenti penali per il fatto od i fatti per i quali l’estradizione è domandata.

 

Articolo 9

(Non bis in idem)

 

1.      L’estradizione non sarà accordata quando la persona richiesta è stata giudicata in forma definitiva dalle autorità competenti della Parte richiesta, per il fatto od i fatti per i quali l’estradizione è domandata.

2.      L’estradizione potrà essere rifiutata se le autorità competenti della Parte richiesta hanno deciso di non instaurare procedimenti, o di porre fine ai procedimenti penali che esse hanno instaurato, per il medesimo od i medesimi fatti.

 

Articolo 10

(Prescrizione)

 

1.      L’estradizione non sarà accordata se, secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta, l’azione penale o la pena siano prescritte.

 

Articolo 11

(Pena capitale)

 

1.      Se il fatto per il quale è domandata l’estradizione sia punito con la pena capitale dalla legge della Parte richiedente e se, in questo caso, detta pena non sia prevista dalla legislazione della Parte richiesta, oppure generalmente non venga eseguita, l’estradizione potrà essere accordata solo a condizione che la parte richiedente dia assicurazioni, ritenute sufficienti dalla parte richiesta, che la pena capitale non sarà eseguita.

 

Articolo 12

(Richiesta di documenti e informazioni)

 

1.      La richiesta sarà redatta per iscritto ed inoltrata per via diplomatica. Un’altra via potrà essere seguita mediante accordo diretto tra due o più Parti. A sostegno della richiesta si dovrà produrre:

a.      L’originale o la copia autentica sia della sentenza di condanna esecutiva sia del mandato di cattura o di qualsiasi altro atto avente la stessa efficacia, rilasciato nelle forme prescritte dalla legge della Parte richiedente;

b.      Una esposizione dei fatti per i quali l’estradizione viene richiesta. Il tempo e il luogo della loro consumazione, la loro qualificazione giuridica e i riferimenti alle disposizioni di legge loro applicabili saranno indicati con la massima possibile esattezza;

c.      una copia delle disposizioni di legge applicabili o, nel caso che ciò non fosse possibile, una dichiarazione sulle norme applicabili, nonché i dati segnaletici più esatti che sia possibile della persona richiesta e qualsiasi altra informazione atta a determinare le sue identità e nazionalità.

 

Articolo 13

(Informazioni complementari)

 

1.      Se le informazioni fornite dalla parte richiedente si rivelino insufficienti per consentire alla Parte richiesta di prendere una decisione in applicazione della presente Convenzione, quest’ultima Parte richiederà le informazioni complementari necessarie e potrà fissare un termine per ottenere tali informazioni.

 

Articolo 14

(Principio della peculiarità)

 

 

1.      La persona estradata non sarà perseguita, giudicata, arrestata in vista dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né sottoposta a qualsiasi altra restrizione della sua libertà personale, per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna, diverso da quello che ha dato luogo all’estradizione, salvo che nei casi seguenti:

a.      quando la Parte che l’ha estradata vi acconsenta. In tale caso si dovrà presentare una domanda corredata dai documenti prescritti dall’art 12 e da un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell’estradato. Tale consenso verrà concesso quando il reato per il quale è richiesto comporta di per sé l’obbligo dell’estradizione in virtù della presente Convenzione;

b.      allorquando, avendo avuto la possibilità di farlo, la persona estradata non abbia lasciato, entro i 45 giorni successivi al suo rilascio definitivo, il territorio della Parte alla quale è stata consegnata oppure se vi abbia fatto ritorno dopo averlo lasciato. Tuttavia, la Parte richiedente potrà prendere le misure necessarie, sia in vista sia di un eventuale allontanamento dal territorio, sia di una interruzione della prescrizione in conformità con la propria legislazione, ivi compreso il ricorso ad un procedimento contumaciale, allorquando la qualificazione data al fatto incriminato venga modificata nel corso del procedimento, la persona estradata non sarà perseguita o giudicata che nella misura in cui gli elementi costitutivi del reato cosi nuovamente qualificato consentano l’estradizione.

 

Articolo 15

 

1.      Salvo il caso previsto al paragrafo 1 comma b) dell’art. 14, il consenso della Parte richiesta sarà necessario per permettere alla Parte richiedente di consegnare ad un’altra Parte o ad un terzo Stato la persona che le sia stata consegnata e che sia ricercata dall’altra Parte o da un terzo Stato per dei reati precedenti alla consegna. La Parte richiesta potrà esigere la produzione dei documenti previsti al paragrafo 1 dell’art. 12

 

Articolo 16

(Arresto provvisorio)

 

1.      In caso di urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno chiedere l’arresto provvisorio della persona ricercata: le autorità competenti della Parte richiesta decideranno su tale domanda in conformità con la legge di detta Parte 2: nella domanda di arresto provvisorio si darà atto dell’esistenza di uno dei documenti previsti al paragrafo 2 comma 1 dell’art. 12 e si preannuncerà l’inoltro di una richiesta di estradizione: la domanda menzionerà il reato per il quale sarà richiesta l’estradizione, l’epoca ed il luogo in cui è stato commesso nonché, per quanto possibile, i dati segnaletici della persona ricercata,

2.      La domanda di arresto provvisorio sarà trasmessa alle autorità competenti della Parte richiesta o per via diplomatica, o direttamente a mezzo posta, o telegraficamente, o mediante l’Organizzazione internazionale di Polizia criminale (Interpol), o con ogni altro mezzo purché ne rimanga prova scritta o sia consentito dalla Parte richiesta.

3.      L’autorità richiedente sarà informata senza indugio dell’esito della sua domanda.

4.      L’arresto provvisorio potrà cessare se, entro 10 giorni dall’arresto, la Parte richiesta non sia stata investita della domanda di estradizione e dei documenti di cui all’art. 12: la durata dell’arresto non potrà in ogni caso superare 40 giorni. Tuttavia in ogni tempo può farsi luogo alla concessione della libertà provvisoria, salvo per la Parte richiesta di prendere ogni misura che essa ritenga necessaria onde evitare la fuga della persona estradata.

5.      La concessione della libertà provvisoria non osterà ad un nuovo arresto e all’estradizione qualora la domanda di estradizione pervenga successivamente.

 

Articolo 17

(Concorso di richieste)

 

1.      Se l’estradizione sia richiesta in concorso da più Stati o per uno stesso fatto, per fatti diversi, la Parte richiesta deciderà, tenuto conto di tutte le circostanze ed in particolare della relativa gravità e del luogo ove i reati sono stati perpetrati, delle rispettive date delle domande, della nazionalità della persona estradando, della possibilità di una ulteriore estradizione ad un altro Stato.

 

Articolo 18

(Consegna dell’estradato)

 

1.      La Parte richiesta comunicherà alla Parte richiedente nelle forme previste al paragrafo 1 dell’art 12.

2.      La sua decisione in merito all’estradizione e qualsiasi rigetto, totale o parziale, sarà motivato.

3.      In caso di accoglimento, la Parte richiedente sarà informata del luogo e della data di consegna, nonché della durata della detenzione subita in vista dell’estradizione della persona, estradando con riserva del caso previsto al paragrafo 5 del presente articolo.

4.      Se la persona richiesta non sia stata presa in consegna alla data fissata, potrà essere posta in libertà allo scadere del quindicesimo giorno a partire da tale data e sarà, in ogni caso, posta in libertà allo scadere di 30 giorni. La Parte richiesta potrà rifiutarsi di estradarla per lo stesso fatto

5.      In caso di forza maggiore, che impedisca la consegna e la ricezione dalla persona da estradare, la Parte interessata ne informerà l’altra Parte: le due Parti si accorderanno su una nuova data di consegna e saranno applicabili le disposizioni del paragrafo del presente articolo.

 

Articolo 19

(Consegna rimandata o condizionata)

 

1.      La Parte richiesta potrà, dopo aver deciso sulla domanda di estradizione, rimandare la consegna della persona richiesta perché possa essere da essa perseguita o se è già stata condannata perché possa espiare, sul suo territorio, la pena inflittale per un fatto diverso da quello per cui l’estradizione è richiesta.

2.      Invece di rimandare la consegna, la Parte richiesta potrà consegnare temporaneamente alla Parte richiedente la persona richiesta alle condizioni che saranno stabilite di comune accordo tra le Parti.

 

Articolo 20

(Consegna di oggetti)

 

1.      Su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e consegnerà, nella misura consentita dalla propria legislazione, gli oggetti che possono costituire mezzo di prova, o che, provenienti dal reato, siano stati trovati, al momento dell’arresto, in possesso della persona richiesta o scoperti successivamente.

2.      La consegna degli oggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sarà effettuata anche nel caso in cui l’estradizione già concessa non abbia potuto aver luogo a causa della morte o dell’evasione della persona da estradare.

3.      Quando i suddetti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, quest’ultima potrà, ai fini di un procedimento penale in corso, trattenerli temporaneamente o consegnarli a condizione che vengano restituiti.

4.      Restano comunque salvi i diritti che la Parte richiesta o terzi abbiano acquisito su tali oggetti. Se tali diritti esistano, gli oggetti saranno, al termine del processo, restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta.

 

Articolo 21

(Transito)

 

1.      Il transito sul territorio di una delle Parti Contraenti sarà accordato su domanda indirizzata nelle forme di cui al paragrafo 1 dell’art 12, purché non si tratti di un reato che la Parte richiesta del transito consideri di carattere politico o puramente militare avuto riguardo alle disposizioni degli artt. 3 e 4 della presente Convenzione

2.      Il transito di un cittadino (ressortissant), nel senso dell’art. 6. del Paese richiesto del transito, potrà essere rifiutato.

3.      Sarà necessaria la produzione dei documenti previsti al paragrafo 2 dell’art 12 salve le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo.

4.      Nel caso in cui venga utilizzata la via aerea, si applicano le disposizioni seguenti: quando non si prevede alcun atterraggio, la Parte richiedente ne informerà la Parte il cui territorio sarà sorvolato e attesterà l’esistenza di uno degli atti previsti al paragrafo 2 comma dell’art. 12. In caso di atterraggio fortuito, questa comunicazione produrrà gli stessi effetti della domanda di arresto provvisorio di cui all’art. 16 e la Parte richiedente inoltrerà regolare domanda di transito; quando si prevede un atterraggio, la Parte richiedente inoltrerà regolare domanda di transito.

5.      Tuttavia, una Parte potrà dichiarare, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, che non accorderà il transito di persona, se non alle stesse condizioni richieste per l’estradizione o ad alcune di esse. In questi casi potrà essere applicata la regola della reciprocità.

6.      Il transito della persona estradata non si effettuerà attraverso un territorio ove si ha ragione di credere che per motivi di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche, la vita o la libertà di detta persona potrebbero essere minacciate.

 

Articolo 22

(Procedura)

 

1.      Salvo disposizione contraria della presente Convenzione, la legge della Parte richiesta è la sola applicabile alla procedura di estradizione come a quella dell’arresto provvisorio.

 

Articolo 23

(Lingua da usare)

 

1.      Gli atti da produrre saranno redatti sia nella lingua della Parte richiedente, sia in quella della Parte richiesta. Quest’ultima potrà richiedere una traduzione nella lingua ufficiale del Consiglio di Europa che essa sceglierà.

 

Articolo 24

(Spese)

 

1.      Le spese derivanti dall’estradizione sul territorio della Parte richiesta, saranno a carico di quest’ultima. Le spese relative al transito sul territorio della Parte richiesta del transito saranno a carico della Parte richiedente.

2.      Nel caso di estradizione da un territorio non metropolitano della Parte richiesta, le spese relative al trasporto da questo territorio al territorio metropolitano della Parte richiedente saranno a carico di quest’ultima. Lo stesso avverrà per le spese derivanti dal trasporto tra il territorio non metropolitano della Parte richiesta ed il territorio metropolitano di essa.

 

Articolo 25

(Definizione di "misure di sicurezza")

 

1.      Agli effetti della presente Convenzione, l’espressione "misure di sicurezza" designa qualsiasi misura restrittiva della libertà personale ordinata in aggiunta o in sostituzione di una pena, con sentenza di una giurisdizione penale.

 

Articolo 26

(Riserve)

 

1.      Ogni Parte Contraente potrà al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, formulare una riserva in merito a una o più disposizioni determinate della Convenzione.

2.      Ciascuna Parte Contraente che avrà formulato una riserva vi rinuncerà non appena le circostanze lo consentiranno. Il ritiro delle riserve sarà fatto mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

3.      Una Parte Contraente che abbia formulato una riserva in merito ad una disposizione della Convenzione non potrà pretendere che un’ altra Parte applichi tale disposizione se non nella misura in cui essa stessa l’abbia accettata.

 

Articolo 27

(Campo di applica::ione territoriale)

 

1.      La presente Convenzione si applicherà ai territori metropolitani delle Parti Contraenti.

2.      Essa si applicherà del pari, per quanto concerne la Francia, all’Algeria o ai dipartimenti d’oltremare e, per quanto concerne il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, alle isole Anglo-Normanne e all’isola di Man.

3.      La Repubblica Federale Tedesca potrà estendere l’applicazione della presente Convenzione al "land" Berlino mediante dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, il quale notificherà tale dichiarazione alle altre Parti.

4.      Mediante accordo diretto tra due o più Parti Contraenti, il campo di applicazione della presente Convenzione potrà essere esteso alle condizioni che siano stipulate in detto accordo a ciascun territorio di una di queste Parti diverso da quelli contemplati nei paragrafi 1 2, 3 del presente articolo e di cui una delle Parti garantisce le relazioni internazionali.

 

Articolo 28

(Rapporto tra la presente Convenzione e gli accordi bilaterali)

 

1.      La presente Convenzione abroga, per quanto concerne i territori ai quali si applica, le disposizioni che nei trattati, convenzioni o accordi bilaterali regolano, tra due Parti, la materia dell’estradizione.

2.      Le Parti Contraenti non potranno concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali se non per completare le disposizioni della presente Convenzione o per facilitare l’applicazione di principi in essa contenuti.

3.      Qualora, fra due o più Parti Contraenti si applichi l’estradizione sulla base di una legittimazione uniforme, le Parti avranno la facoltà di regolare i loro mutui rapporti in materia di estradizione basandosi esclusivamente su tale legislazione nonostante le disposizioni della presente Convenzione. Lo stesso principio sarà applicabile tra due o più Parti Contraenti di cui ciascuna abbia in vigore una legge che preveda l’esecuzione sul proprio territorio di mandati d’arresto emessi sul territorio dell’altra o delle altre Parti.

4.      Le Parti Contraenti che escludono o escluderanno dai loro reciproci rapporti l’applicazione della presente Convenzione, conformemente alle disposizioni del presente paragrafo, dovranno indirizzare a tale scopo una notificazione al Segretario Generale del Consiglio di Europa. Questi comunicherà alle altre Parti Contraenti ogni notificazione ricevuta ai sensi del presente paragrafo.

 

Articolo 29

(Firma, ratifica e entrata in vigore)

 

1.      La presente Convenzione resterà aperta alla firma dei Membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio.

2.      La Convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica.

3.      Nei riguardi di ciascun firmatario che l’avrà ratificata successivamente, essa entrerà in vigore 90 giorni dopo il deposito del suo strumento di ratifica.

 

Articolo 30

(Adesione)

 

1.      Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare ogni Stato che non sia Membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. La decisione di tale invito dovrà ottenere l’accordo unanime dei Membri del Consiglio che hanno ratificato la Convenzione.

2.      L’adesione si effettuerà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio, di uno strumento di adesione che avrà effetto 90 giorni dopo il suo deposito.

 

Articolo 31

(Denuncia)

 

1.      Ciascuna Parte Contraente potrà, per quanto la riguarda, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Tale denuncia sarà operante 6 mesi dopo la data di ricezione della sua notificazione da parte del Segretario Generale del Consiglio.

 

Articolo 32

(Notificazioni)

 

1.      Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà ai Membri del Consiglio e al governo di ciascuno Stato che ha aderito alla presente Convenzione:

a.      il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;

b.      la data dell’entrata in vigore;

c.      ogni dichiarazione resa in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’art. 6 e del paragrafo 5 dell’art 21;

d.      ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’art. 26;

e.      la revoca di ogni riserva effettuata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell’art. 26;

f.        ogni notificazione di denuncia ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’art. 31 della presente Convenzione e la data in cui essa sarà operante.

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