Convenzione europea
per la prevenzione della tortura
e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987
Gli
Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente
Convenzione
-
Viste le
disposizioni della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo
e delle Libertà fondamentali;
-
Rammentando
che ai termini dell'articolo 3 di detta Convenzione, "nessuno può
essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o
degradanti";
-
Constatando
che le persone che si pretendono vittime di violazioni dell'articolo
3 possono avvalersi del dispositivo previsto dalla presente
Convenzione;
-
Convinti che
la protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o
degradanti delle persone private di libertà potrebbe essere
rafforzata da un sistema non giudiziario di natura preventiva,
basato su sopralluoghi;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo
1
È
istituito un Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle
pene o trattamenti inumani o degradanti (qui di seguito denominato: "il
Comitato"). Il Comitato esamina, per mezzo di sopralluoghi, il
trattamento delle persone private di libertà allo scopo di rafforzare,
se necessario, la loro protezione dalla tortura e dalle pene o
trattamenti inumani o degradanti.
Articolo 2
Ciascuna Parte autorizza il sopralluogo, in conformità con la presente
Convenzione, in ogni luogo dipendente dalla propria giurisdizione nel
quale vi siano persone private di libertà da una Autorità pubblica.
Articolo
3
Il
Comitato e le Autorità nazionali competenti della Parte interessata
cooperano in vista dell'applicazione della presente Convenzione.
Articolo 4
1.
Il Comitato si compone di un numero di membri eguale a quello delle
Parti.
2. I
membri del Comitato sono scelti tra persone di alta moralità, note per
la loro competenza in materia di diritti dell'uomo o in possesso di
esperienza professionale nei campi di applicazione della presente
Convenzione.
3.
Il Comitato non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.
4. I
membri partecipano a titolo individuale, sono indipendenti ed imparziali
nell'esercizio del loro mandato e si rendono disponibili in modo da
svolgere le loro funzioni in maniera effettiva.
Articolo 5
1. I
membri del Comitato sono eletti dal Comitato dei Ministri del Consiglio
d'Europa a maggioranza assoluta dei voti su una lista di nomi elaborata
dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Consultiva del Consiglio
d'Europa; la delegazione nazionale all'Assemblea Consultiva di ciascuna
Parte presenta tre candidati almeno due dei quali sono della sua
nazionalità. Nel caso di elezione di un membro del Comitato a titolo di
uno stato non membro del Consiglio d'Europa, l'Ufficio dell'Assemblea
Consultiva invita il parlamento dello Stato interessato a presentare tre
candidati, di cui almeno due avranno la sua nazionalità. L'elezione da
parte del Comitato dei Ministri ha luogo previa consultazione con la
Parte interessata (3).
2.
La stessa procedura è seguita per provvedere ai seggi divenuti vacanti.
3. I
membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro anni. Sono
rieleggibili due volte.
Tuttavia, per quanto concerne i membri designati alla prima elezione, le
funzioni di tre membri scadranno al termine di un periodo di due anni. I
membri le cui funzioni scadono al termine del periodo iniziale di due
anni sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio
d'Europa immediatamente dopo l'espletamento della prima elezione (4).
4.
Per assicurare per quanto possibile il rinnovo ogni due anni, di metà
del Comitato, il Comitato dei Ministri può, prima di procedere ad ogni
ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati dei membri da
eleggere avranno una durata diversa da quattro anni, senza tuttavia
superare sei anni o essere inferiore a due anni (5).
5.
Qualora occorra conferire più mandati e quando il Comitato dei Ministri
applica il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati sarà
effettuata mediante un sorteggio effettuato dal Segretario Generale del
Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione (5).
(3)
Capoverso aggiunto dall'art. 1 del protocollo n. 1, ratificato con L. 15
dicembre 1998, n. 467.
(4)
Paragrafo così modificato dall'art. 1 del protocollo n. 2, ratificato
con L. 15 dicembre 1998, n. 467.
(5)
Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del protocollo n. 2, ratificato con L. 15
dicembre 1998, n. 467.
(5)
Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del protocollo n. 2, ratificato con L. 15
dicembre 1998, n. 467.
Articolo 6
1.
Il Comitato si riunisce a porte chiuse. Il quorum è costituito dalla
maggioranza dei suoi membri. Le decisioni del Comitato sono prese a
maggioranza dei membri presenti, fatte salve le disposizioni
dell'articolo 10, paragrafo 2.
2.
Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
3.
Il Segretario del Comitato è assicurato dal Segretario Generale del
Consiglio d'Europa.
Articolo
7
1.
Il Comitato organizza i sopralluoghi nei luoghi di cui all'art. 2. Oltre
a visite periodiche, il Comitato può organizzare ogni altro sopralluogo
che sia a suo giudizio richiesto dalle circostanze.
2. I
sopralluoghi sono di norma effettuati da almeno due membri del Comitato
con l'assistenza, qualora sia ritenuta necessaria, di esperti e di
interpreti.
Articolo
8
1.
Il Comitato notifica al governo della Parte interessata il suo intento
di procedere ad un sopralluogo. A seguito di tale notifica il Comitato è
abilitato a visitare in qualsiasi momento, i luoghi di cui all'articolo
2.
2.
Una Parte deve fornire al Comitato le seguenti agevolazioni per
l'adempimento del suo incarico:
a.
accesso al proprio territorio e facoltà di circolarvi senza limitazioni
di sorta;
b.
tutte le informazioni relative ai luoghi in cui si trovano persone
private di libertà;
c.
la possibilità di recarsi a suo piacimento in qualsiasi luogo in cui vi
siano persone private di libertà, compreso il diritto di circolare senza
intralci all'interno di detti luoghi;
d.
ogni altra informazione di cui la Parte dispone e che è necessaria al
Comitato per lo adempimento del suo incarico. Nel ricercare tali
informazioni, il Comitato tiene conto delle norme di diritto e di
deontologia professionale applicabili a livello nazionale.
3.
Il Comitato può intrattenersi senza testimoni con le persone private di
libertà.
4.
Il Comitato può entrare liberamente in contatto con qualsiasi persona
che ritenga possa fornirgli
informazioni utili.
5.
Se del caso, il Comitato comunica immediatamente le sue osservazioni
alle Autorità competenti della Parte interessata.
Articolo 9
1.
In circostanze eccezionali, le Autorità competenti della Parte
interessata possono far conoscere al Comitato le loro obiezioni al
sopralluogo nel momento prospettato dal Comitato o nel luogo specifico
che il Comitato è intenzionato a visitare. Tali obiezioni possono essere
formulate solo per motivi di difesa nazionale o di sicurezza pubblica o
a causa di gravi disordini nei luoghi nei quali vi siano persone private
di libertà, dello stato di salute di una persona o di un interrogatorio
urgente nell'ambito di un'inchiesta in corso, connessa ad una infrazione
penale grave.
2. A
seguito di tali obiezioni, il Comitato e la Parte si consultano
immediatamente per chiarire la situazione e giungere ad un accordo
riguardo alle misure che consentiranno al Comitato di esercitare le sue
funzioni il più rapidamente possibile. Tali misure possono includere il
trasferimento in altro luogo di qualsiasi persona il Comitato abbia
intenzione di visitare. In attesa che si possa procedere al sopralluogo,
la Parte fornisce al Comitato informazioni su ogni persona interessata.
Articolo 10
1.
Dopo ogni sopralluogo, il Comitato elabora un rapporto sui fatti
constatati in tale occasione, tenendo conto di ogni osservazione
eventualmente presentata dalla Parte interessata. Esso trasmette a
quest'ultima il suo rapporto inclusivo delle raccomandazioni che ritiene
necessarie. Il Comitato può addivenire a consultazioni con la Parte al
fine di suggerire, se del caso, dei miglioramenti per la protezione
delle persone private di libertà.
2.
Se la Parte non coopera o rifiuta di migliorare la situazione in base
alle raccomandazioni del Comitato, esso può decidere a maggioranza di
due terzi dei suoi membri, dopo che la Parte abbia avuto la possibilità
di fornire spiegazioni, di effettuare una dichiarazione pubblica a tale
proposito.
Articolo 11
1.
Le informazioni raccolte dal Comitato in occasione di una visita, il suo
rapporto e le sue consultazioni con la Parte interessata sono riservate.
2.
Il Comitato pubblica il suo rapporto ed ogni commento della Parte
interessata, qualora quest'ultima lo richieda.
3.
Ciò nonostante, nessun dato di natura personale deve essere reso
pubblico senza il consenso esplicito della persona interessata.
Articolo 12
Ogni
anno il Comitato sottopone al Comitato dei Ministri, in considerazione
delle regole di confidenzialità previste all'articolo 11, un rapporto
generale sulle sue attività da trasmettere all'Assemblea Consultiva,
nonché ad ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa e parte alla
Convenzione, e da pubblicizzare (6).
(6)
Articolo così sostituito dall'art. 2 del protocollo n. 1, ratificato con
L. 15 dicembre 1998, n. 467.
Articolo 13
I
membri del Comitato, gli esperti e le altre persone che lo assistono
sono sottoposti, durante il loro mandato e successivamente alla sua
scadenza, all'obbligo di tenere segreti i fatti o le informazioni di cui
sono venuti a conoscenza nell'adempimento delle loro funzioni.
Articolo 14
1. I
nomi delle persone che assistono il Comitato sono indicati nella
notifica effettuata a termini dell'articolo 8 paragrafo 1.
2.
Gli esperti operano sotto le istruzioni e la responsabilità del
Comitato. Essi devono possedere la competenza e l'esperienza specifiche
delle materie per le quali trova applicazione la presente Convenzione e
sono vincolati dagli stessi obblighi d'indipendenza, d'imparzialità e di
disponibilità di quelli dei membri del Comitato.
3.
Una Parte può, in via eccezionale, dichiarare che un esperto o altra
persona che assiste il Comitato non può essere ammessa a partecipare al
sopralluogo in un luogo che dipende dalla sua giurisdizione.
Articolo 15
Ciascuna Parte comunica al Comitato il nominativo e l'indirizzo
dell'Autorità competente a ricevere le notifiche indirizzate al suo
Governo, nonché quelli di ogni agente di collegamento da essa
eventualmente designato.
Articolo 16
Il
Comitato, i suoi membri e gli esperti di cui all'articolo 7, paragrafo
2, godono dei privilegi ed immunità previsti
nell’annesso
alla presente Convenzione.
Articolo 17
1.
La presente Convenzione non porta pregiudizio alle norme di diritto
interno o agli accordi internazionali che garantiscono una maggiore
protezione alle persone private di libertà.
2.
Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata
come una limitazione o una deroga alle competenze degli organi della
Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo o agli obblighi assunti dalle
Parti in virtù della presente Convenzione.
3.
Il Comitato non effettuerà sopralluoghi nei luoghi che sono visitati
effettivamente e regolarmente da rappresentanti o delegati di Potenze
vigilanti o del Comitato internazionale della Croce Rossa a termini
delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e loro Protocolli
aggiuntivi dell'8 giugno 1977.
Articolo 18
1.
La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del
Consiglio d'Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o
approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di
approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del
Consiglio d'Europa.
2.
Il Comitato dei Ministri del consiglio d'Europa può invitare ogni Stato
non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla Convenzione (7).
(7)
Paragrafo aggiunto dall'art. 3 del protocollo n. 1, ratificato con L. 15
dicembre 1998, n. 467.
Articolo
19
1.
La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data
alla quale sette Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il
loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione in conformità con
quanto disposto all'articolo 18.
2.
Per ogni Stato che esprima successivamente il proprio consenso ad essere
vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del
mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla
data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di
approvazione o di adesione (8).
(8)
Paragrafo così modificato dall'art. 4 del protocollo n. 1, ratificato
con L. 15 dicembre 1998, n. 467.
Articolo 20
1.
Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento
di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, indicare il
territorio o i territori per i quali troverà applicazione la presente
Convenzione (9).
2.
Ogni Stato può, in qualsiasi altro successivo momento, mediante
dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa,
estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro
territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in
vigore nei confronti di tale territorio il primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data
di ricezione, da parte del Segretario Generale, di detta dichiarazione.
3.
Ogni dichiarazione effettuata a termini dei due paragrafi precedenti
potrà essere ritirata per quanto concerne ogni territorio indicato in
detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario
Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo
allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di
ricezione, da parte del Segretario Generale, di detta notifica.
(9)
Paragrafo così modificato dall'art. 5 del protocollo n. 1, ratificato
con L. 15 dicembre 1998, n. 467.
Articolo 21
Non
è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 22
1.
Ogni Parte può in ogni tempo denunciare la presente Convenzione mediante
notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2.
La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo
scadere di un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di
ricezione, da parte del Segretario Generale, della notifica.
Articolo 23
Il
Segretario Generale dal Consiglio d'Europa notifica agli stati membri
nonché ad ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa parte alla
Convenzione:
a.
ogni firma;
b.
il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di
approvazione o di adesione;
c.
la data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità
con gli artt. 19 e 20 della Convenzione stessa;
d.
ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente
Convenzione, ad eccezione delle misure previste negli artt. 8 e 10 (10).
(10)
Articolo così modificato dall'art. 6 del protocollo n. 1, ratificato con
L. 15 dicembre 1998, n. 467.
Privilegi e immunità
(Articolo 16)
1.
Ai fini del presente Annesso, i riferimenti ai membri del Comitato
includono gli esperti di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
2. I
membri del Comitato godono, nell'esercizio delle loro funzioni, come
anche nei viaggi effettuati nell'esercizio delle loro funzioni, dei
seguenti privilegi ed immunità:
a.
immunità dall'arresto o dalla detenzione e confisca del loro bagaglio
personale; immunità da qualsiasi giurisdizione per gli atti da essi
compiuti nella loro qualifica ufficiale, comprese le parole e gli
scritti;
b.
esenzione da ogni misura limitativa per quanto riguarda la loro libertà
di movimento: uscita e rientro nel loro paese di residenza; entrata nel
ed uscita dal paese nel quale svolgono le loro funzioni; esenzione da
ogni formalità di registrazione per stranieri nei paesi da essi visitati
o attraversati nell'esercizio delle loro funzioni.
3.
Durante i viaggi da essi effettuati nell'esercizio delle loro funzioni,
ai membri del Comitato saranno accordate in materia doganale e di
regolamentazione dei cambi:
a.
dal loro Governo, le stesse agevolazioni di quelle concesse agli alti
funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea;
b.
dai Governi delle altre Parti, le stesse agevolazioni di quelle concesse
ai rappresentanti dei governi esteri in missione ufficiale temporanea.
4. I
documenti e le carte del Comitato sono inviolabili sempre che riguardino
l'attività del Comitato. La corrispondenza ufficiale ed altre
comunicazioni ufficiali del Comitato non possono essere trattenute o
censurate.
5.
Al fine di assicurare ai membri del Comitato completa libertà di parola
e completa indipendenza nell'adempimento delle loro funzioni, continuerà
ad esser loro concessa l'immunità dalla giurisdizione per le parole o
gli scritti o gli atti da essi emanati nell'adempimento delle loro
funzioni, anche quando il loro mandato sarà giunto a termine.
6. I
privilegi e le immunità sono concessi ai membri del Comitato non per
loro beneficio personale, ma per garantire l'esercizio delle loro
funzioni in completa indipendenza. Il Comitato è l'unico qualificato a
decretare la soppressione delle immunità; esso ha non solo il diritto ma
il dovere di sopprimere l'immunità di uno dei suoi membri in tutti i
casi in cui, a suo giudizio, l'immunità impedirebbe che giustizia sia
fatta ed in cui l'immunità può essere soppressa senza recare pregiudizio
alle finalità per le quali essa è accordata.
(Ratificata con legge 2 gennaio 1989, n. 7) |