N. 288
CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
RACCOLTA DEI REGOLAMENTI
MUNICIPALI
GARANTE DEI DIRITTI DEI CITTADINI DETENUTI NEL COMUNE
DI TORINO
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in
data 7 giugno 2004 (mecc. 2003 08902/002) esecutiva dal 21 giugno
2004.
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INDICE
Articolo 1 -
Istituzione del Garante dei diritti dei
cittadini detenuti
Articolo 2 -
Nomina e durata
Articolo 3 -
Compiti del Garante
Articolo 4 -
Relazione agli Organi del Comune
Articolo 5 -
Strutture e personale
Articolo 1 - Istituzione del Garante dei diritti dei
cittadini detenuti
1. Nell'ambito del Comune
di Torino è istituito il Garante dei diritti delle persone private della
libertà personale, di seguito denominato "Garante", con i compiti
previsti dalla presente deliberazione.
Articolo 2 - Nomina e durata
1. Il Sindaco, previa
consultazione della Conferenza dei Capigruppo, nomina, con propria
ordinanza, il Garante, scegliendolo fra persone residenti nel Comune di
Torino d'indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze
giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli
Istituti di prevenzione e pena e nei Centri di servizio sociale. Il
Garante resta in carica per 5 anni e opera in regime di prorogatio
secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L'incarico è
rinnovabile non più di una volta.
2. Il Garante è un organo
monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di
funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della sicurezza pubblica
e della professione forense. È esclusa la nomina nei confronti del
coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado
di amministratori comunali.
Articolo 3 - Compiti del Garante
1. Il Garante: a) promuove
l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita
civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone private della
libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento
domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Torino,
con
particolare riferimento ai
diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla
cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per
quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo,
tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione; b) promuove
iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani
delle persone private della libertà personale e della umanizzazione
della pena detentiva; c) promuove iniziative congiunte ovvero coordinate
con altri soggetti pubblici e in particolare con il Difensore Civico
cittadino, competenti nel settore per l'esercizio dei compiti di cui
alla lett. a); d) promuove con le Amministrazioni interessate protocolli
di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso
visite ai luoghi di detenzione in accordo con gli organi preposti alla
vigilanza penitenziaria.
Articolo 4 - Relazione agli Organi del Comune
1. Il Garante riferisce al
Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni
Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare
proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei
compiti di cui all'articolo 3, sulle attività svolte, sulle iniziative
assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno e
comunque almeno una volta ogni semestre.
2. Il Garante può comunque
riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di
propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui
all'articolo 3.
Articolo 5 - Strutture e personale
1. Per lo svolgimento dei
propri compiti, il Garante è assistito da un ufficio
dell'Amministrazione Comunale, che sarà istituito con successiva
deliberazione della Giunta Comunale.
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