Mandato d’arresto europeo e
procedure
di consegna tra Stati membri
Progetto di legge definitivamente approvato il 12.04.2005 n° 4246-D
Definitivamente
approvata dalla Camera dei deputati il 12 aprile 2005 la legge sul
mandato di arresto europeo e sulle procedure di consegna tra Stati
membri, che attua le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI
del Consiglio. Il provvedimento si applica nel rispetto dei principi
supremi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali,
di libertà e del giusto processo. Il mandato d’arresto europeo viene
definito come "una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro
dell’Unione europea, in vista dell’arresto e della consegna da parte di
un altro Stato membro, di una persona, al fine dell’esercizio di azioni
giudiziarie in materia penale o dell’esecuzione di una pena o di una
misura di sicurezza privativa della libertà personale".
La competenza a
dare esecuzione a un mandato d’arresto europeo appartiene, nell’ordine,
alla Corte di appello nel cui distretto l’imputato o il condannato ha la
residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento
è ricevuto dall’autorità giudiziaria.
Camera dei Deputati n. 4246-D
Disposizioni per
conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e
alle procedure di consegna tra Stati membri (Testo definitivamente
approvato dalla Camera dei deputati il 12 aprile 2005, non ancora
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale)
Titolo I
Disposizioni di
principio
Art. 1.
(Disposizioni di
principio e definizioni)
1. La presente
legge attua, nell’ordinamento interno, le disposizioni della decisione
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito
denominata "decisione quadro", relativa al mandato d’arresto europeo e
alle procedure di consegna tra Stati membri dell’Unione europea nei
limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i princìpi
supremi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali,
nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo.
2. Il mandato
d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro
dell’Unione europea, di seguito denominato "Stato membro di emissione",
in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato
membro, di seguito denominato "Stato membro di esecuzione", di una
persona, al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale
o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative
della libertà personale.
3. L’Italia darà
esecuzione al mandato d’arresto europeo alle condizioni e con le
modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento
cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato
sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da
eseguire sia irrevocabile.
4. Le disposizioni
della presente legge costituiscono un’attuazione dell’azione comune in
materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31,
paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del
Trattato sull’Unione europea, e successive modificazioni.
Art. 2.
(Garanzie
costituzionali)
1. In conformità a
quanto stabilito dall’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato
sull’Unione europea e dal punto (12) dei consideranda del preambolo
della decisione quadro, l’Italia darà esecuzione al mandato d’arresto
europeo nel rispetto dei seguenti diritti e princìpi stabiliti dai
trattati internazionali e dalla Costituzione:
a) i diritti
fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare
dall’articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall’articolo
6 (diritto ad un processo equo), nonché dai Protocolli addizionali alla
Convenzione stessa;
b) i princìpi e le
regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al
giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della libertà
personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di
eguaglianza, nonché quelli relativi alla responsabilità penale e alla
qualità delle sanzioni penali.
2. Per le finalità
di cui al comma 1, possono essere richieste idonee garanzie allo Stato
membro di emissione.
3. L’Italia
rifiuterà la consegna dell’imputato o del condannato in caso di grave e
persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei princìpi
di cui al comma 1, lettera a), constatata dal Consiglio dell’Unione
europea ai sensi del punto (10) dei consideranda del preambolo della
decisione quadro.
Art. 3.
(Applicazione
della riserva parlamentare)
1. Le modifiche
dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono sottoposte dal
Governo a riserva parlamentare.
2. Il Presidente
del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere i relativi progetti di
modifica, unitamente ad una relazione con la quale illustra lo stato dei
negoziati e l’impatto delle disposizioni sull’ordinamento italiano,
chiedendo di esprimersi al riguardo.
3. La pronuncia
non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica è
vincolante e non consente l’adesione dello Stato italiano alle modifiche
proposte.
Art. 4.
(Autorità
centrale)
1. In relazione
alle disposizioni dell’articolo 7 della decisione quadro l’Italia
designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie
competenti il Ministro della giustizia.
2. Spettano al
Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa
dei mandati d’arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi
relativa.
3. Il Ministro
della giustizia, se riceve un mandato d’arresto europeo da uno Stato
membro di emissione, lo trasmette senza indugio all’autorità giudiziaria
territorialmente competente. Se riceve un mandato d’arresto europeo
dall’autorità giudiziaria italiana, lo trasmette senza indugio allo
Stato membro di esecuzione.
4. Nei limiti e
con le modalità previsti da accordi internazionali può essere consentita
in condizioni di reciprocità la corrispondenza diretta tra autorità
giudiziarie. In tal caso l’autorità giudiziaria competente informa
immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o
dell’emissione di un mandato d’arresto europeo. Resta comunque ferma la
competenza del Ministro della giustizia ai fini di cui al comma 1
dell’articolo 23.
Titolo II
Norme di
recepimento interno
Capo I
Procedura
passiva di consegna
Art. 5.
(Garanzia
giurisdizionale)
1. La consegna di
un imputato o di un condannato all’estero non può essere concessa senza
la decisione favorevole della corte di appello.
2. La competenza a
dare esecuzione a un mandato d’arresto europeo appartiene, nell’ordine,
alla corte di appello nel cui distretto l’imputato o il condannato ha la
residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento
è ricevuto dall’autorità giudiziaria.
3. Se la
competenza non può essere determinata ai sensi del comma 2, è competente
la corte di appello di Roma.
4. Quando uno
stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente
dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione europea a
carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai
sensi del comma 2, è competente la corte di appello del distretto in cui
hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle
persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la
competenza, la corte di appello di Roma.
5. Nel caso in cui
la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi
dell’articolo 11, la competenza a decidere sulla consegna appartiene
alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l’arresto.
Art. 6.
(Contenuto del
mandato d’arresto europeo
nella procedura
passiva di consegna)
1. Il mandato
d’arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:
a) identità e
cittadinanza del ricercato;
b) nome,
indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica
dell’autorità giudiziaria emittente;
c) indicazione
dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare
o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa
forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 7 e 8 della
presente legge;
d) natura e
qualificazione giuridica del reato;
e) descrizione
delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il
luogo e il grado di partecipazione del ricercato;
f) pena inflitta,
se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e
massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;
g) per quanto
possibile, le altre conseguenze del reato.
2. Se il mandato
d’arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle lettere a),
c), d), e) ed f) del comma 1, l’autorità giudiziaria provvede ai sensi
dell’articolo 16. Analogamente provvede quando ritiene necessario
acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei
casi previsti dagli articoli 18 e 19.
3. La consegna è
consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una
richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo
della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva
che ha dato luogo alla richiesta stessa.
4. Al mandato
d’arresto devono essere allegati:
a) una relazione
sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna,
con l’indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di
commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;
b) il testo delle
disposizioni di legge applicabili, con l’indicazione del tipo e della
durata della pena;
c) i dati
segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare
l’identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la
consegna.
5. Se lo Stato
membro di emissione non provvede, il presidente della corte di appello o
il magistrato da questi delegato richiede al Ministro della giustizia
l’acquisizione del provvedimento dell’autorità giudiziaria in base al
quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso, nonché la
documentazione di cui al comma 4, informandolo della data della udienza
camerale fissata. Il Ministro della giustizia informa l’autorità
giudiziaria dello Stato membro di emissione che la ricezione del
provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria
per l’esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di
appello. Immediatamente dopo averli ricevuti, il Ministro della
giustizia trasmette al presidente della corte di appello il
provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione in
lingua italiana.
6. Se l’autorità
giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta
del Ministro della giustizia, di cui al comma 5, la corte di appello
respinge la richiesta.
7. Il mandato
d’arresto europeo dovrà pervenire tradotto in lingua italiana.
Art. 7.
(Casi di doppia
punibilità)
1. L’Italia darà
esecuzione al mandato d’arresto europeo solo nel caso in cui il fatto
sia previsto come reato anche dalla legge nazionale.
2. Il comma 1 non
si applica nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e
di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di
imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di
tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro
di emissione. Tuttavia, deve trattarsi di tasse e imposte che siano
assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge
italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione
della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore
a tre anni.
3. Il fatto dovrà
essere punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o
con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della
durata massima non inferiore a dodici mesi. Ai fini del calcolo della
pena o della misura di sicurezza non si tiene conto delle circostanze
aggravanti.
4. In caso di
esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza
dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi.
Art. 8.
(Consegna
obbligatoria)
1. Si fa luogo
alla consegna in base al mandato d’arresto europeo, indipendentemente
dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse
le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di
sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre
anni:
a) partecipare ad
una associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di
più delitti;
b) compiere atti
di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone
o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo
internazionale, al fine di sovvertire l’ordine costituzionale di uno
Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche
o sociali nazionali o sovranazionali;
c) costringere o
indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso
di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio
di uno Stato, o a trasferirsi all’interno dello stesso, al fine di
sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all’accattonaggio o allo
sfruttamento di prestazioni sessuali;
d) indurre alla
prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo
sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo
sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con
qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire,
divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un
minore;
e) vendere,
offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare,
esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le
legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o
psicotrope;
f) commerciare,
acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed
esplosivi in violazione della legislazione vigente;
g) ricevere,
accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilità in
relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad
un pubblico ufficio;
h) compiere
qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all’utilizzo o alla
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o
incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di
fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio
di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee o nei
bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; compiere
qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di
tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati
inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno
di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico;
i) sostituire o
trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero
compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare
l’identificazione della loro provenienza illecita;
l) contraffare
monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di
esso o alterarle in qualsiasi modo dando l’apparenza di un valore
superiore;
m) commettere, al
fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un
danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un
sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero
danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati,
informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;
n) mettere in
pericolo l’ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi,
oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l’emissione
di sostanze pericolose nell’atmosfera, sul suolo o in acqua, il
trattamento, il trasporto, il deposito, l’eliminazione di rifiuti
pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione
abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie
animali e vegetali protette;
o) compiere, al
fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l’ingresso illegale
nel territorio di uno Stato di una persona che non è cittadina o non ha
titolo di residenza permanente;
p) cagionare
volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima
gravità di quelle previste dall’articolo 583 del codice penale;
q) procurare
illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero
farne comunque commercio;
r) privare una
persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando
di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine
di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione
internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una
collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad
astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a
tale azione od omissione;
s) incitare
pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei
confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a
causa del colore della pelle, della razza, della religione professata,
ovvero dell’origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o
xenofobia, i crimini contro l’umanità;
t) impossessarsi
della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di
trarne profitto per sé o per altri, facendo uso delle armi o a seguito
dell’attività di un gruppo organizzato;
u) operare
traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di
antiquariato e le opere d’arte;
v) indurre taluno
in errore, con artifizi o raggiri, procurando a sé o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno;
z) richiedere con
minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni
o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un
obbligo, un’alienazione o una quietanza;
aa) imitare o
duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto;
bb) falsificare
atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi;
cc) falsificare
mezzi di pagamento;
dd) operare
traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della
crescita;
ee) operare
traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
ff) acquistare,
ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli
acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri
un profitto;
gg) costringere
taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o
mediante abuso di autorità;
hh) cagionare un
incendio dal quale deriva pericolo per l’incolumità pubblica;
ii) commettere
reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale
internazionale;
ll) impossessarsi
di una nave o di un aereo;
mm) provocare
illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre
strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre
infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita
economica.
2. L’autorità
giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i
quali è richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di
emissione, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma
1.
3. Se il fatto non
è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla
consegna del cittadino italiano se risulta che lo stesso non era a
conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro
di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d’arresto
europeo.
Art. 9.
(Ricezione del
mandato d’arresto. Misure cautelari)
1. Salvo i casi
previsti dall’articolo 11, il Ministro della giustizia, ricevuto il
mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità competente di uno Stato
membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello,
competente ai sensi dell’articolo 5. Il presidente della corte di
appello dà immediata comunicazione al procuratore generale del mandato
d’arresto europeo, procedendo direttamente, o tramite delega ad altro
magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza. Il
presidente della corte di appello procede con le stesse modalità nelle
ipotesi in cui il mandato d’arresto e la relativa documentazione di cui
all’articolo 6 sono stati trasmessi direttamente dall’autorità
giudiziaria dello Stato membro di emissione.
2. Il presidente,
nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla
autenticità dei documenti trasmessi dall’autorità giudiziaria straniera,
prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.
3. Il presidente,
nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai
sensi dell’articolo 5, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla
trasmissione del mandato d’arresto ricevuto.
4. Il presidente,
compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte di appello che,
sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena
di nullità, all’applicazione della misura coercitiva, se ritenuta
necessaria, tenendo conto in particolare dell’esigenza di garantire che
la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla
stessa.
5. Si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del
codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali,
fatta eccezione per gli articoli 273, commi 1 e 1-bis, 274, comma 1,
lettere a) e c), e 280.
6. Le misure
coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere
che sussistono cause ostative alla consegna.
7. Si applicano le
disposizioni dell’articolo 719 del codice di procedura penale.
Art. 10.
(Inizio del
procedimento)
1. Entro cinque
giorni dall’esecuzione delle misure di cui all’articolo 9, e alla
presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell’articolo 97
del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il
presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a
sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola, in
una lingua alla stessa conosciuta, del contenuto del mandato d’arresto
europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di
acconsentire alla propria consegna all’autorità giudiziaria richiedente
e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro
procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della
libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello
per il quale questa è stata disposta.
2. Della data
fissata per il compimento delle attività di cui al comma 1 è dato avviso
al difensore almeno ventiquattro ore prima.
3. Della ordinanza
di cui all’articolo 9 è data comunicazione, a richiesta della persona
arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta di straniero, alla
competente autorità consolare.
4. Il presidente
della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con
decreto l’udienza in camera di consiglio per la decisione entro il
termine di venti giorni dall’esecuzione della misura coercitiva e
dispone contestualmente il deposito del mandato d’arresto europeo e
della documentazione di cui all’articolo 6. Il decreto è comunicato al
procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e
al suo difensore, almeno otto giorni prima dell’udienza. Si applicano le
disposizioni dell’articolo 702 del codice di procedura penale.
Art. 11.
(Arresto ad
iniziativa della polizia giudiziaria)
1. Nel caso in cui
l’autorità competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel
Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia
giudiziaria procede all’arresto della persona ricercata, ponendola
immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione
del presidente della corte di appello nel cui distretto il provvedimento
è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e dando
immediata informazione al Ministro della giustizia.
2. Il Ministro
della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente
l’avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato d’arresto e
della documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 6.
Art. 12.
(Adempimenti
conseguenti all’arresto
ad iniziativa
della polizia giudiziaria)
1. L’ufficiale di
polizia giudiziaria che ha proceduto all’arresto ai sensi dell’articolo
11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del
mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire
alla propria consegna all’autorità giudiziaria emittente e la avverte
della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di
essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l’arrestato non
provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede
immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi
dell’articolo 97 del codice di procedura penale.
2. La polizia
giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell’arresto al difensore.
3. Il verbale di
arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi
1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione
dell’arrestato.
4. All’attuazione
del presente articolo si provvede mediante l’utilizzo degli ordinari
stanziamenti del Ministero della giustizia.
Art. 13.
(Convalida)
1. Entro
quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente
della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato,
informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa
conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire
la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato
in mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona
arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui
l’arresto è stato eseguito, il presidente della corte di appello può
delegare per gli adempimenti di cui all’articolo 10 il presidente del
tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza
in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2.
2. Se risulta
evidente che l’arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori
dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o
il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato
che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso,
si procede alla convalida dell’arresto provvedendo con ordinanza ai
sensi degli articoli 9 e 10.
3. Il
provvedimento emesso dal presidente della corte di appello ai sensi del
comma 2 perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il
mandato d’arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS
effettuata dall’autorità competente. La segnalazione equivale al mandato
d’arresto purché contenga le indicazioni di cui all’articolo 6.
Art. 14.
(Consenso alla
consegna)
1. Quando procede
a sentire la persona della quale è stata richiesta la consegna, ai sensi
degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il presidente della corte di
appello, o il magistrato da lui delegato, raccoglie l’eventuale consenso
alla consegna, alla presenza del difensore e, se necessario,
dell’interprete. Del consenso e delle modalità con cui è stato prestato
si dà atto in apposito verbale.
2. Il consenso può
essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata
al direttore della casa di reclusione e dallo stesso immediatamente
trasmessa al presidente della corte di appello, anche a mezzo telefax,
ovvero con dichiarazione resa nel corso dell’udienza davanti alla corte
e fino alla conclusione della discussione.
3. Il consenso è
irrevocabile. La persona arrestata è preventivamente informata della
irrevocabilità del consenso e della rinuncia.
4. Nel caso che il
consenso sia stato validamente espresso, la corte di appello provvede
con ordinanza emessa senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni,
alla decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo avere sentito il
procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta
in consegna.
5. L’ordinanza
emessa dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 4 è
depositata tempestivamente in cancelleria e del deposito è dato avviso
al difensore e alla persona richiesta in consegna nonché al procuratore
generale. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.
Art. 15.
(Provvedimenti
provvisori in attesa della decisione)
1. Se il mandato
d’arresto europeo è stato emesso nel corso di un procedimento penale, il
presidente della corte di appello, su richiesta dell’autorità
giudiziaria emittente e al fine di consentire le indagini urgenti dalla
stessa ritenute necessarie, autorizza l’interrogatorio della persona
richiesta in consegna, ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo
nello Stato membro di emissione.
2. Quando concede
l’autorizzazione all’interrogatorio della persona richiesta in consegna,
il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia
per la tempestiva comunicazione all’autorità giudiziaria richiedente e
per ogni necessaria intesa anche in ordine alla data di assunzione
dell’atto. L’interrogatorio è effettuato da un magistrato della corte di
appello designato dal presidente, con l’assistenza della persona
eventualmente designata dall’autorità richiedente in conformità alla
legge dello Stato membro di emissione e dell’interprete eventualmente
necessario. Sono osservate le forme e le garanzie previste per
l’interrogatorio dagli articoli 64, 65, 66 e 294, comma 4, del codice di
procedura penale. Dell’interrogatorio è redatto verbale.
3. Quando dispone
il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna, il
presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia
per la tempestiva comunicazione all’autorità giudiziaria richiedente
anche ai fini delle necessarie intese in ordine alle condizioni e alla
durata del trasferimento. Si tiene in ogni caso conto della necessità
che la persona sia fatta rientrare in modo da potere partecipare alle
udienze relative alla procedura di esecuzione del mandato d’arresto.
Art. 16.
(Informazioni e
accertamenti integrativi)
1. Qualora la
corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la
documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di
emissione, può richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del
Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In
ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto,
non superiore a trenta giorni. Se l’autorità giudiziaria dello Stato
membro di emissione non dà corso alla richiesta, si applica il comma 6
dell’articolo 6.
2. La corte di
appello, d’ufficio o su richiesta delle parti, può disporre altresì ogni
ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine della decisione.
Art. 17.
(Decisione sulla
richiesta di esecuzione)
1. Salvo quanto
previsto dall’articolo 14, la corte di appello decide con sentenza in
camera di consiglio sull’esistenza delle condizioni per l’accoglimento
della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il
difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se
presente, il rappresentante dello Stato richiedente.
2. La decisione
deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dall’esecuzione
della misura cautelare di cui agli articoli 9 e 13. Ove, per cause di
forza maggiore, sia ravvisata l’impossibilità di rispettare tali termini
il presidente della corte di appello informa dei motivi il Ministro
della giustizia, che ne dà comunicazione allo Stato richiedente, anche
tramite l’Eurojust. In questo caso i termini possono essere prorogati di
trenta giorni.
3. Nel caso in cui
la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta
dall’ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a
decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è
stata informata del fatto che l’immunità non opera più. Se la decisione
sulla esclusione dell’immunità compete a un organo dello Stato italiano,
la corte provvede a inoltrare la richiesta.
4. In assenza di
cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la
consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di
colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna.
5. Quando la
decisione è contraria alla consegna, la corte di appello con la sentenza
revoca immediatamente le misure cautelari applicate.
6. Della sentenza
è data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La
lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che
hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.
7. La sentenza è
immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministro della
giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato
membro di emissione ed altresì, quando la decisione è di accoglimento,
il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.
Art. 18.
(Rifiuto della
consegna)
1. La corte di
appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:
a) se vi sono
motivi oggettivi per ritenere che il mandato d’arresto europeo è stato
emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa
del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine
etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni
politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale
persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;
b) se il diritto è
stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può
validamente disporne;
c) se per la legge
italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un
dovere ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;
d) se il fatto è
manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o
di altri mezzi di comunicazione;
e) se la
legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti
massimi della carcerazione preventiva;
f) se il mandato
d’arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le
esclusioni previste dall’articolo 11 della Convenzione internazionale
per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di
esplosivo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New
York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003,
n. 34; dall’articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del
terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla
legge 26 novembre 1985, n. 719; dall’articolo unico della legge
costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;
g) se dagli atti
risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d’arresto
europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel
rispetto dei diritti minimi dell’accusato previsti dall’articolo 6 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla
legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall’articolo 2 del Protocollo n. 7 a
detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso
esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un
doppio grado di giurisdizione in materia penale;
h) se sussiste un
serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di
morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;
i) se la persona
oggetto del mandato d’arresto europeo era minore di anni 14 al momento
della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato
d’arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si
procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o
quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con
i processi educativi in atto, o quando l’ordinamento dello Stato membro
di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il
minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i
necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o,
infine, quando nell’ordinamento dello Stato membro di emissione non è
previsto l’accertamento della effettiva capacità di intendere e di
volere;
l) se il reato
contestato nel mandato d’arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi
della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano
sul fatto;
m) se risulta che
la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli
stessi fatti da uno degli Stati membri dell’Unione europea purché, in
caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di
esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi
dello Stato membro che ha emesso la condanna;
n) se i fatti per
i quali il mandato d’arresto europeo è stato emesso potevano essere
giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o
della pena;
o) se, per lo
stesso fatto che è alla base del mandato d’arresto europeo, nei
confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in
Italia, esclusa l’ipotesi in cui il mandato d’arresto europeo concerne
l’esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato
membro dell’Unione europea;
p) se il mandato
d’arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono
considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in
luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi
al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge
italiana non consente l’azione penale per gli stessi reati commessi al
di fuori del suo territorio;
q) se è stata
pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che
sussistano i presupposti di cui all’articolo 434 del codice di procedura
penale per la revoca della sentenza;
r) se il mandato
d’arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o
di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la
persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte di appello
disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia
conformemente al suo diritto interno;
s) se la persona
richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età
inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di
mandato d’arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le
esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo
dell’autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;
t) se il
provvedimento cautelare in base al quale il mandato d’arresto europeo è
stato emesso risulta mancante di motivazione;
u) se la persona
richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità che
limitano l’esercizio o il proseguimento dell’azione penale;
v) se la sentenza
per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene
disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell’ordinamento
giuridico italiano.
Art. 19.
(Garanzie
richieste allo Stato membro di emissione)
1. L’esecuzione
del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria
italiana, nei casi sotto elencati, è subordinata alle seguenti
condizioni:
a) se il mandato
d’arresto europeo è stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o
di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata in
absentia, e se l’interessato non è stato citato personalmente né
altrimenti informato della data e del luogo dell’udienza che ha portato
alla decisione pronunciata in absentia, la consegna è subordinata alla
condizione che l’autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni
considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato
d’arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello
Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio;
b) se il reato in
base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso è punibile con
una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a
vita, l’esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che lo
Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una
revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure
l’applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in
virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione,
affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite;
c) se la persona
oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale è
cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata
alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia
rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la
misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente
pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.
Art. 20.
(Concorso di
richieste di consegna)
1. Quando due o
più Stati membri hanno emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti
della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati
d’arresto deve essere eseguito, tenuto conto di ogni rilevante elemento
di valutazione e, in particolare, della gravità dei reati per i quali i
mandati sono stati emessi, del luogo in cui i reati sono stati commessi
e delle date di emissione dei mandati d’arresto e considerando, in
questo contesto, se i mandati sono stati emessi nel corso di un
procedimento penale ovvero per l’esecuzione di una pena o misura di
sicurezza privative della libertà personale.
2. Ai fini della
decisione di cui al comma 1 la corte di appello può disporre ogni
necessario accertamento nonché richiedere una consulenza all’Eurojust.
3. Quando, nei
confronti della stessa persona, sono stati emessi un mandato d’arresto
europeo e una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo, la
corte di appello competente per il mandato d’arresto, sentito il
Ministro della giustizia, decide se va data precedenza al mandato
d’arresto ovvero alla richiesta di estradizione tenendo conto della
gravità dei fatti, dell’ordine di presentazione delle richieste e di
ogni altro elemento utile alla decisione.
Art. 21.
(Termini per la
decisione)
1. Se non
interviene la decisione nei termini di cui agli articoli 14 e 17 la
persona ricercata è posta immediatamente in libertà.
Art. 22.
(Ricorso per
cassazione)
1. Contro i
provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo
difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono
proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni
dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli
14, comma 5, e 17, comma 6.
2. Il ricorso
sospende l’esecuzione della sentenza.
3. La Corte di
cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione
degli atti nelle forme di cui all’articolo 127 del codice di procedura
penale. L’avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno
cinque giorni prima dell’udienza.
4. La decisione è
depositata a conclusione dell’udienza con la contestuale motivazione.
Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte
di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al
deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.
5. Copia del
provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al
Ministro della giustizia.
6. Quando la Corte
di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice
di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.
Art. 23.
(Consegna della
persona. Sospensione della consegna)
1. La persona
richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di
emissione entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui è data
esecuzione al mandato d’arresto europeo ovvero dall’ordinanza di cui
all’articolo 14, comma 4, nei modi e secondo le intese nel frattempo
intercorse tramite il Ministro della giustizia.
2. Quando
ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il
termine previsto nel comma 1, il presidente della corte di appello, o il
magistrato da lui delegato, sospesa l’esecuzione del provvedimento, ne
dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che informa
l’autorità dello Stato membro di emissione.
3. Quando
sussistono motivi umanitari o gravi ragioni per ritenere che la consegna
metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente
della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, può con decreto
motivato sospendere l’esecuzione del provvedimento di consegna, dando
immediata comunicazione al Ministro della giustizia.
4. Nei casi di cui
ai commi 2 e 3, venuta meno la ragione della sospensione, il presidente
della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dà tempestiva
comunicazione al Ministro della giustizia che concorda con l’autorità
dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna. In tale caso
il termine di cui al comma 1 decorre dalla nuova data concordata.
5. Scaduto il
termine di dieci giorni di cui ai commi 1 e 4, la custodia cautelare
perde efficacia e il presidente della corte di appello, o il magistrato
da lui delegato, dispone la liberazione dell’arrestato, sempre che
l’ineseguibilità della consegna non sia imputabile a quest’ultimo. In
tale caso, i termini sono sospesi sino alla cessazione dell’impedimento.
6. All’atto della
consegna, la corte di appello trasmette all’autorità giudiziaria
emittente le informazioni occorrenti a consentire la deduzione del
periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione del mandato
d’arresto europeo dalla durata complessiva della detenzione conseguente
alla eventuale sentenza di condanna ovvero per la determinazione della
durata massima della custodia cautelare.
Art. 24.
(Rinvio della
consegna o consegna temporanea)
1. Con la
decisione che dispone l’esecuzione del mandato d’arresto europeo la
corte di appello può disporre che la consegna della persona venga
rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a
procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale
sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato
d’arresto.
2. Nel caso di cui
al comma 1, su richiesta dell’autorità giudiziaria emittente, la corte
di appello, sentita l’autorità giudiziaria competente per il
procedimento penale in corso o per l’esecuzione della sentenza di
condanna, può disporre il trasferimento temporaneo della persona
richiesta in consegna alle condizioni concordate.
Art. 25.
(Divieto di
consegna o di estradizione successiva)
1. La consegna
della persona è subordinata alla condizione che la stessa non venga
consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d’arresto
europeo emesso per un reato anteriore alla consegna medesima senza
l’assenso della corte di appello che ha disposto l’esecuzione del
mandato d’arresto né estradata verso uno Stato terzo senza l’assenso
all’estradizione successiva accordato a norma delle convenzioni
internazionali in vigore per lo Stato e dell’articolo 711 del codice di
procedura penale.
2. Ove richiesta
dall’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, la
corte di appello accorda il proprio assenso alla consegna della persona
ad altro Stato membro quando il reato per cui l’assenso è richiesto dà
luogo a consegna a norma della presente legge. Sulla richiesta di
assenso, completa degli elementi di cui all’articolo 6, la corte di
appello decide, sentito il procuratore generale, entro trenta giorni dal
ricevimento.
3. La condizione
di cui al comma 1 relativa alla consegna ad un altro Stato membro non è
applicabile:
a) quando la
persona, pur avendo avuto la possibilità di farlo, non ha lasciato il
territorio dello Stato al quale è stata consegnata entro quarantacinque
giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva ovvero, dopo averlo
lasciato, vi ha fatto ritorno;
b) quando la
persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti all’autorità
giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, e raccolta a
verbale, alla consegna ad altro Stato membro;
c) quando la
persona richiesta in consegna non beneficia del principio di specialità
ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lettere a), e) ed f), e comma 3.
Art. 26.
(Principio di
specialità)
1. La consegna è
sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla
stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non
venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà
personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né
altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà
personale.
2. La disposizione
di cui al comma 1 non si applica quando:
a) il soggetto
consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio
dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni
dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto
volontariamente ritorno;
b) il reato non è
punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della
libertà personale;
c) il procedimento
penale non consente l’applicazione di una misura restrittiva della
libertà personale;
d) la persona è
soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della
libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua
libertà personale;
e) il ricercato ha
acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di
specialità con le forme di cui all’articolo 14;
f) dopo essere
stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare
del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla
sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall’autorità
giudiziaria dello Stato membro di emissione, con forme equivalenti a
quelle indicate all’articolo 14.
3. Successivamente
alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre
la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a
un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello
che ha dato esecuzione al mandato d’arresto. A tale fine, la corte
verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni
indicate dall’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di
traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
L’assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente
la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte
rifiuta l’assenso quando ricorre uno dei casi di cui all’articolo 18.
Art. 27.
(Transito)
1. Le richieste di
transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere
consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.
2. Il Ministro
della giustizia può rifiutare la richiesta quando:
a) non ha ricevuto
informazioni circa l’identità e la cittadinanza della persona oggetto
del mandato d’arresto europeo, l’esistenza di un mandato d’arresto
europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la
descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di
commissione;
b) il ricercato è
cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai
fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative
della libertà personale.
3. Nel caso in cui
la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona
residente in Italia, il Ministro della giustizia può subordinare il
transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata,
sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza
privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi
confronti nello Stato membro di emissione.
Capo II
Procedura
attiva di consegna
Art. 28.
(Competenza)
1. Il mandato
d’arresto europeo è emesso:
a) dal giudice che
ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli
arresti domiciliari;
b) dal pubblico
ministero presso il giudice indicato all’articolo 665 del codice di
procedura penale che ha emesso l’ordine di esecuzione della pena
detentiva di cui all’articolo 656 del medesimo codice, sempre che si
tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la
sospensione dell’esecuzione;
c) dal pubblico
ministero individuato ai sensi dell’articolo 658 del codice di procedura
penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza
personali detentive.
2. Il mandato
d’arresto europeo è trasmesso al Ministro della giustizia che provvede
alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di esecuzione
e alla sua trasmissione all’autorità competente. Della emissione del
mandato è data immediata comunicazione al Servizio per la cooperazione
internazionale di polizia.
Art. 29.
(Emissione del
mandato d’arresto europeo)
1. L’autorità
giudiziaria competente ai sensi dell’articolo 28 emette il mandato
d’arresto europeo quando risulta che l’imputato o il condannato è
residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro
dell’Unione europea.
2. Quando il luogo
della residenza, del domicilio o della dimora non è conosciuto e risulta
possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro
dell’Unione europea, l’autorità giudiziaria dispone l’inserimento di una
specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni
dell’articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione
dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione
graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge
30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a un
mandato d’arresto europeo corredato delle informazioni di cui
all’articolo 30.
3. Nel caso in cui
la persona ricercata benefìci di una immunità o di un privilegio
riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un
organismo internazionale, l’autorità giudiziaria provvede a inoltrare la
richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell’immunità.
Art. 30.
(Contenuto del
mandato d’arresto europeo
nella procedura
attiva di consegna)
1. Il mandato
d’arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione
stabilita nel modello di cui all’allegato annesso alla decisione quadro:
a) identità e
cittadinanza del ricercato;
b) nome,
indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica
dell’autorità giudiziaria emittente;
c) indicazione
dell’esistenza dei provvedimenti indicati dall’articolo 28;
d) natura e
qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell’articolo 2,
paragrafo 2, della decisione quadro;
e) descrizione del
fatto contestato, compresi l’epoca e il luogo di commissione, nonché, in
caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;
f) pena inflitta,
se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, pena minima e
massima stabilita dalla legge;
g) per quanto
possibile, le altre conseguenze del reato.
Art. 31.
(Perdita di
efficacia del mandato d’arresto europeo)
1. Il mandato
d’arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo
sulla base del quale è stato emesso è stato revocato o annullato ovvero
è divenuto inefficace. Il procuratore generale presso la corte di
appello ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai
fini della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione.
Art. 32.
(Principio di
specialità)
1. La consegna
della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di
specialità, con le eccezioni previste, relativamente alla procedura
passiva di consegna, dall’articolo 26.
Art. 33.
(Computabilità
della custodia cautelare all’estero)
1. Il periodo di
custodia cautelare sofferto all’estero in esecuzione del mandato
d’arresto europeo è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli
303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale.
Capo III
Misure reali
Art. 34.
(Richiesta in caso
di sequestro o di confisca di beni)
1. Con il mandato
d’arresto europeo emesso ai sensi dell’articolo 28 il procuratore
generale presso la corte di appello richiede all’autorità giudiziaria
dello Stato membro di esecuzione la consegna dei beni oggetto del
provvedimento di sequestro o di confisca eventualmente emesso dal
giudice competente, trasmettendo, nel contempo, copia dei provvedimenti
di sequestro.
Art. 35.
(Sequestro e
consegna di beni)
1. Su richiesta
dell’autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d’arresto europeo, o
d’ufficio, la corte di appello può disporre il sequestro dei beni
necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto
costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato nella
disponibilità del ricercato e nei limiti di cui ai commi seguenti.
2. La richiesta di
cui al comma 1 contiene la precisazione se la consegna necessita ai soli
fini della prova ovvero ai fini della confisca. Ove tale precisazione
non risulti contenuta nella richiesta, il presidente della corte di
appello invita l’autorità giudiziaria richiedente a trasmetterla.
3. La corte di
appello provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale.
4. La consegna
delle cose sequestrate all’autorità giudiziaria richiedente ha luogo
secondo le modalità e le intese con la stessa intervenute tramite il
Ministro della giustizia.
5. Quando la
consegna è richiesta ai fini della prova, la corte di appello dispone
che la consegna resta subordinata alla condizione che i beni siano
restituiti una volta soddisfatte le esigenze processuali.
6. Quando la
consegna è richiesta ai fini della confisca, la corte di appello dispone
il sequestro salvaguardando i diritti previsti dal comma 9 e le esigenze
dell’autorità giudiziaria italiana di cui all’articolo 36. In ogni caso,
concedendo il sequestro, la corte dispone che la consegna resti
subordinata alla condizione che successivamente non risultino diritti
acquisiti ai sensi del comma 9.
7. I beni
sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d’arresto
europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del
ricercato.
8. Si applicano le
disposizioni dell’articolo 719 del codice di procedura penale.
9. Sono sempre
fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1
dallo Stato italiano o da terzi.
Art. 36.
(Concorso di
sequestri)
1. Nel caso in cui
i beni richiesti di sequestro dall’autorità giudiziaria dello Stato
membro costituiscano già oggetto di sequestro disposto dall’autorità
giudiziaria italiana nell’ambito di un procedimento penale in corso e di
essi sia prevista dalla legge italiana la confisca, la consegna può
essere disposta ai soli fini delle esigenze probatorie e previo nulla
osta dell’autorità giudiziaria italiana procedente con il limite di cui
all’articolo 35, comma 9.
2. Alle stesse
condizioni di cui al comma 1 è subordinata la consegna quando si tratta
di beni già oggetto di sequestro disposto nell’ambito di un procedimento
civile a norma degli articoli 670 e 671 del codice di procedura civile.
Capo IV
Spese
Art. 37.
(Spese)
1. Sono a carico
dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per
l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo o delle misure reali
adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro la cui
autorità giudiziaria ha emesso il mandato d’arresto o richiesto la
misura reale.
2. Dall’attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Titolo III
Disposizioni
finali e transitorie
Art. 38.
(Obblighi
internazionali)
1. La presente
legge non pregiudica gli obblighi internazionali dello Stato italiano
qualora la persona ricercata sia stata estradata da uno Stato terzo e
sia tutelata dalle norme relative al principio di specialità contenute
nell’accordo in base al quale ha avuto luogo l’estradizione. In tale
caso il Ministro della giustizia richiede tempestivamente l’assenso allo
Stato dal quale la persona ricercata è stata estradata ai fini della
consegna allo Stato membro.
2. Nel caso
previsto dal comma 1, secondo periodo, i termini di cui al capo I del
titolo II decorrono dal giorno in cui il principio di specialità cessa
di operare.
Art. 39.
(Norme
applicabili)
1. Per quanto non
previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di
procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.
2. Non si
applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e
successive modificazioni, relativa alla sospensione dei termini
processuali nel periodo feriale.
Art. 40.
(Disposizioni
transitorie)
1. Le disposizioni
della presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di
mandati d’arresto europei emessi e ricevuti dopo la data della sua
entrata in vigore.
2. Alle richieste
di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, salvo
per quanto previsto dal comma 3, restano applicabili le disposizioni
vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge in materia di estradizione.
3. Le disposizioni
di cui all’articolo 8 si applicano unicamente ai fatti commessi dopo la
data di entrata in vigore della presente legge. |