Modifiche alla
Convenzione di salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Strasburgo, 11 maggio 1994
Gli
Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo
alla Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata "la
Convenzione");
considerando la necessità e l'urgenza di ristrutturare il meccanismo di
controllo stabilito dalla Convenzione per mantenere e rafforzare
l'efficacia della protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali prevista dalla Convenzione, in ragione principalmente
dell'aumento dei ricorsi e del numero crescente dei membri del Consiglio
d'Europa; considerando che conviene di conseguenza emendare alcune
disposizioni della Convenzione in vista, tra l'altro, di sostituire le
esistenti Commissione e Corte europee dei Diritti dell'Uomo con una
nuova Corte permanente; vista
la
Risoluzione
n. 1 adottata nella Conferenza ministeriale europea dei diritti
dell'Uomo tenutasi a Vienna il 19 e 20 marzo 1985; vista
la
Raccomandazione 1194 (1992) adottata dall'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa del 6 ottobre 1992; vista la decisione adottata sulla
riforma del meccanismo di controllo della Convenzione dai Capi di Stato
e di Governo degli Stati Membri del Consiglio d'Europa nella
Dichiarazione di Vienna del 9 ottobre 1993;
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Il
testo dei titoli II a IV della Convenzione (articoli
19 a
56) ed il Protocollo n. 2 che attribuisce alla Corte europea dei Diritti
dell'Uomo competenza a fornire pareri consultivi sono sostituiti dal
Titolo II della Convenzione (articoli
19 a
51), come segue:
TITOLO II
Corte europea dei Diritti dell'Uomo
Articolo 19
- Istituzione della Corte
Per
assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti
contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi protocolli, è istituita
una Corte europea dei Diritti dell'Uomo, di seguito denominata "la
Corte". Essa funziona in maniera permanente.
Articolo 20
- Numero di giudici
La
Corte
si compone di un numero di giudici eguale a quello delle Alte Parti
contraenti.
Articolo 21
- Condizioni per l'esercizio delle funzioni
1. I
giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i
requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie,
o essere dei giurisconsulti di riconosciuta competenza.
2. I
giudici siedono alla Corte a titolo individuale.
3.
Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare
alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, di
imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a
tempo pieno. Ogni problema che sorga nell'applicazione di questo
paragrafo è deciso dalla Corte.
Articolo 22
- Elezione dei giudici
1. I
giudici sono eletti dall'Assemblea parlamentare a titolo di ciascuna
Alta Parte contraente a maggioranza dei voti espressi su una lista di
tre candidati presentata dall'Alta Parte contraente.
2.
La stessa procedura è seguita per completare
la
Corte
nel caso in cui altre Parti contraenti aderiscano e per provvedere ai
seggi divenuti vacanti.
Articolo 23
- Durata del mandato
1. I
giudici sono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili.
Tuttavia, per quanto concerne i giudici designati con la prima elezione,
i mandati di una metà di essi scadranno al termine dei tre anni.
2. I
giudici il cui mandato scade al termine del periodo iniziale di tre anni
sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa,
immediatamente dopo la loro elezione.
3.
Al fine di assicurare nella misura del possibile il rinnovo dei mandati
di una metà dei giudici ogni tre anni, l'Assemblea parlamentare può,
prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più
mandati dei giudici da eleggere abbiano una durata diversa da quella di
sei anni, senza tuttavia che questa durata possa eccedere nove anni o
essere inferiori a tre anni.
4.
Nel caso in cui si debbano conferire più mandati e l'Assemblea
parlamentare applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei
mandati avviene mediante estrazione a sorte effettuata dal Segretario
generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione.
5.
Il giudice eletto in sostituzione di un giudice che non abbia completato
il periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino alla scadenza del
periodo di mandato del suo predecessore.
6.
Il mandato dei giudici termina quando essi raggiungono l'età di 70 anni.
7. I
giudici restano in funzione fino a che i loro posti non siano ricoperti.
Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui sono stati già stati
investiti.
Articolo 24
- Revoca
Un
giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri
giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che ha cessato di
rispondere ai requisiti richiesti.
Articolo 25
- Ufficio di cancelleria e referendari
La
Corte
dispone di un Ufficio di cancelleria i cui compiti e la cui
organizzazione sono stabiliti dal
regolamento della Corte. Essa è assistita da referendari.
Articolo 26
- Assemblea plenaria della Corte
La
corte riunita in Assemblea plenaria:
a)
elegge per un periodo di tre anni il suo presidente ed uno o due
vice-presidenti; essi sono rieleggibili;
b)
costituisce Camere per un determinato periodo;
c)
elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;
d)
adotta il regolamento della Corte;
e)
elegge il cancelliere ed uno o più vice-cancellieri.
Articolo 27
- Comitati, Camere e grande Camera
1.
Per la trattazione di ogni affare che le viene sottoposto,
la
Corte si costituisce in un comitato di tre giudici, in una Camera
composta da sette giudici ed in una grande Camera di diciassette
giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un
determinato periodo.
2.
Il giudice eletto a titolo di uno Stato Parte alla controversia è membro
di diritto della Camera e della grande Camera; in caso di assenza di
questo giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua funzione, lo
Stato Parte nomina una persona che siede in qualità di giudice.
3.
Fanno altresì parte della Grande Camera il presidente della Corte, i
vice-presidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in
conformità con il regolamento della Corte. Se la controversia è deferita
alla grande Camera ai sensi dell'articolo 43, nessun giudice della
Camera che ha pronunciato la sentenza può essere presente nella grande
Camera, ad eccezione del presidente della Camera e del giudice che siede
a titolo dello Stato Parte interessato.
Articolo 28
- Dichiarazioni di irrecevibilità da parte dei comitati
Un
comitato può, con voto unanime, dichiarare irricevibile o cancellare dal
ruolo un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 quando
tale decisione può essere adottata senza un esame complementare. La
decisione è definitiva.
Articolo 29
- Decisioni delle Camere sulla ricevibilità ed il merito
1.
Se nessuna decisione è stata adottata ai sensi dell'articolo 28, una
delle Camere si pronuncia sulla irrecevibilità e sul merito dei ricorsi
individuali presentati ai sensi dell'articolo 34.
2.
Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei
ricorsi governativi presentati in virtù dell'articolo 33.
3.
Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione
sulla ricevibilità è adottata separatamente.
Articolo 30
- Dichiarazione d'incompetenza a favore della Grande Camera
Se
la questione oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi
problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o
se la sua soluzione rischia di condurre ad una contraddizione con una
sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte,
la
Camera,
fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può spogliarsi
della propria competenza a favore della Grande Camera a meno che una
delle Parti non vi si opponga.
Articolo 31
- Competenze della Grande Camera
La
Grande Camera:
a)
si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 33 o
dell'articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai
sensi dell'articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi
dell'articolo 43; e
b)
esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi
dell'articolo 47.
Articolo 32
- Competenza della Corte
1.
La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti
l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi
protocolli che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste dagli
articoli 33, 34 e 37.
2.
In
caso di contestazione sulla questione della propria competenza, è
la
Corte
che decide.
Articolo 33
- Ricorsi interstatali
Ogni
Alta Parte contraente, può deferire alla Corte ogni inosservanza delle
disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli che essa ritenga
possa essere imputata ad un'altra Parte contraente.
Articolo 34
- Ricorsi individuali
La
Corte
può essere investita di una domanda fatta pervenire da ogni persona
fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che
pretenda d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte
Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi
protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con
alcuna misura l'effettivo esercizio efficace di tale diritto.
Articolo 35
- Condizioni di ricevibilità
1.
La
Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di
ricorso interne, qual'è inteso secondo i princìpi di diritto
internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi
a partire dalla data della decisione interna definitiva.
2.
La
Corte non ritiene alcuna domanda singola avanzata sulla base dell'art.
34, se:
a) è
anonima; oppure
b) è
essenzialmente la stessa di una precedentemente esaminata dalla Corte o
già sottoposta ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di
regolamentazione e non contiene fatti nuovi.
3.
La
Corte dichiara irricevibile ogni singola domanda avanzata sulla base
dell'art. 34 quand'essa giudichi tale domanda incompatibile con le
disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli, manifestamente
infondata o abusiva.
4.
La
Corte respinge ogni domanda che consideri irricevibile in applicazione
del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni fase della
procedura.
Articolo 36
- Intervento di terzi
1.
Per qualsiasi questione all'esame di una Camera e o della Grande Camera,
un'Alta Parte contraente in cui un cittadino sia ricorrente ha diritto
di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.
2.
Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il
presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte, contraente che non
è parte in causa o ogni persona interessata diversa dal ricorrente a
presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.
Articolo 37
- Cancellazione
1.
In
ogni momento della procedura
la
Corte
può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze
consentono di concludere:
a)
che il ricorrente non intende mantenerlo; oppure
b)
che la controversia è stata risolta; oppure
c)
che non è più giustificato, per ogni altro motivo di cui
la
Corte accerta l'esistenza, proseguire l'esame del ricorso.
Tuttavia
la
Corte
prosegue l'esame del ricorso qualora ciò sia richiesto dal rispetto dei
Diritti dell'Uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.
2.
La
Corte può decidere di riscrivere il ricorso sul ruolo quando ritenga che
ciò è giustificato dalle circostanze.
Articolo 38
- Esame in contraddittorio del caso e procedura di composizione
amichevole
1.
Quando dichiara che il ricorso è ricevibile,
la
Corte:
a)
procede all'esame della questione in contraddittorio con i
rappresentanti delle Parti e, se del caso, ad un'inchiesta per la quale
tutti gli Stati interessati forniranno tutte le facilitazioni necessarie
ai fini della sua efficace conduzione;
b)
si mette a disposizione degli interessati per pervenire ad una
regolamentazione amichevole della controversia sulla base del rispetto
dei Diritti dell'Uomo come riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi
protocolli.
2.
La procedura descritta al paragrafo 1.b è riservata.
Articolo 39
- Ottenimento di una composizione amichevole
Se
consegue una regolamentazione amichevole,
la
Corte
cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita ad
una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.
Articolo 40
- Udienza pubblica e accesso ai documenti
1. L'udienza
è pubblica a meno che
la
Corte
non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali.
2. I
documenti depositati presso l'Ufficio di cancelleria sono accessibili al
pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.
Articolo 41
-
Equa soddisfazione
Se
la
Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi
protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non
permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale
violazione,
la
Corte
accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.
Articolo 42
- Sentenza delle Camere
Le
sentenze delle Camere divengono definitive in conformità con le
disposizioni dell'articolo 44, paragrafo 2.
Articolo 43
- Rinvio dinnanzi alla Grande Camera
1.
Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di
una Camera, ogni Parte alla controversia può, in casi eccezionali,
chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.
2.
Un Collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda
quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di
interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi
protocolli o di carattere generale.
3.
Quando il Collegio ha accolto la domanda,
la
Grande Camera
si pronuncia sul caso mediante una sentenza.
Articolo 44
- Sentenze definitive
1.
La sentenza della Grande Camera è definitiva.
2.
La sentenza di una Camera diviene definitiva:
a)
quando le Parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso
dinnanzi alla Grande Camera; oppure
b)
tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio
del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
c)
se il Collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio
formulata secondo l'art. 43.
3.
La sentenza definitiva è pubblicata.
Articolo 45
-
Motivazione delle sentenze e delle decisioni
1.
Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o non
ricevibili devono essere motivate.
2.
Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei
giudici, ogni giudice avrà diritto di unirvi l'esposizione della sua
opinione individuale.
Articolo 46
- Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze
1.
Le Alte Parti contraenti s'impegnano a conformarsi alle sentenze
definitive della Corte nelle Controversie nelle quali sono Parti.
2.
La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri
che ne sorveglia l'esecuzione.
Articolo 47
-
Pareri consultivi
1.
La
Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri
consultivi su questioni giuridiche relative all'interpretazione della
Convenzione e dei suoi protocolli.
2.
Tali pareri non devono vertere su questioni inerenti al contenuto o alla
portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e
nei protocolli, né su altre questioni che
la
Corte
o il Comitato dei Ministri si troverebbero a dover giudicare per via
della presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.
3.
La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte
è adottata con un voto di maggioranza dei rappresentanti che hanno il
diritto di avere un saggio al Comitato.
Articolo 48
- Competenza consultiva della Corte
La
Corte
decide se la domanda di parere consultivo presentata dal Comitato dei
Ministri è di sua competenza secondo l'articolo 47.
Articolo 49
- Motivazione dei pareri consultivi
1.
Il parere della Corte è motivato.
2.
Se il parere non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei
giudici, ogni giudice avrà diritto di unirvi l'esposizione della sua
opinione individuale.
3.
Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.
Articolo 50
- Spese di funzionamento della Corte
Le
spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.
Articolo 51
- Privilegi ed immunità dei giudici
I
giudici beneficiano durante l'esercizio delle loro funzioni dei
privilegi e delle immunità previste all'articolo 40 dello Statuto del
Consiglio d'Europa e negli accordi conclusi a titolo di detto
articolo."
Articolo 2
1.
Il titolo V della Convenzione diviene il titolo III della Convenzione;
l'articolo 57 della Convenzione diviene l'articolo 52 della Convenzione;
gli articoli 58 e 59 della Convenzione sono soppressi e gli articoli
60 a
66 della Convenzione divengono rispettivamente gli articoli 53 a
59 della Convenzione.
2.
Il titolo I della Convenzione s'intitola "Diritti e Libertà" ed il nuovo
titolo III "Disposizioni varie". I titoli che compaiono nell'annesso del
presente Protocollo sono stati attribuiti agli articoli da
1 a
18 ed ai nuovi articoli da 52 a 59 della Convenzione.
3.
Nel nuovo articolo 56, al paragrafo 1, inserire la frase "con riserva
del paragrafo 4 del presente articolo", dopo l'espressione "si
applicherà"; al paragrafo 4, il termine "Commissione" e la frase "in
conformità con l'articolo 25 della presente Convenzione" sono
rispettivamente sostituiti dal termine "Corte" e dalla frase "come
previsto dall'articolo 34 della Convenzione". Nel nuovo articolo 58
paragrafo 4, i termini "l'articolo 63" sono sostituiti con i termini
"l'articolo 56".
4.
Il Protocollo addizionale alla Convenzione è emendato come segue:
a)
gli articoli sono presentati con i titoli enumerati all'annesso del
presente protocollo; e
b)
all'articolo 4, ultima frase, i termini "dell'articolo 63" sono
sostituiti con i termini "dell'articolo 56".
5.
Il Protocollo n. 4 è emendato come segue:
a)
gli articoli sono presentati con i titoli enumerati all'annesso del
presente Protocollo;
b)
all'articolo 5, paragrafo 3, i termini "dell'articolo 63" sono
sostituiti con i termini "dell'articolo 56"; è aggiunto un nuovo
paragrafo 5, del seguente tenore:
"Ogni Stato che ha reso una dichiarazione in conformità con il paragrafo
1 o 2 del presente articolo può in qualsiasi successivo momento,
dichiarare relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale
dichiarazione, che accetta la competenza della Corte a giudicare i
ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di
gruppi di privati, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione a
titolo degli articoli
1 a
4 del presente Protocollo o di alcuni tra di essi";
c) è
soppresso il paragrafo 2 dell'articolo 6.
6.
Il Protocollo n. 6 è emendato come segue:
a)
gli articoli sono presentati con i titoli enumerati all'annesso del
presente Protocollo; e
b)
all'articolo 4, la frase "ai sensi dell'articolo 64" è sostituita con la
frase "ai sensi dell'articolo 57".
7.
Il Protocollo n. 7 è emendato come segue:
a)
gli articoli sono presentati con i titoli enumerati all'annesso del
presente Protocollo;
b)
all'articolo 6, paragrafo 4, i termini "dell'articolo 63" sono
sostituiti con i termini "dell'articolo 56"; è aggiunto un nuovo
paragrafo 6, del seguente tenore:
"Ogni Stato che ha reso una dichiarazione in conformità con il paragrafo
1 o 2 del presente articolo può in qualsiasi successivo momento,
dichiarare relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale
dichiarazione, che accetta la competenza della Corte a giudicare i
ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di
gruppi di privati, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione a
titolo degli articoli
1 a
5 del presente Protocollo";
c) è
soppresso il paragrafo 2 dell'articolo 7.
8. È
abrogato il Protocollo n. 9.
Articolo 3
1.
Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del
Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione, i quali possono
esprimere il loro consenso ad essere vincolati mediante:
a)
firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione;
oppure
b)
firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione seguita
da ratifica, da accettazione o da approvazione.
2.
Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno
depositati presso il segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 4
Il
presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di un anno dopo la data alla quale
tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad
essere vincolati dal Protocollo in conformità con le disposizioni
dell'articolo
3.
L'elezione di nuovi giudici dovrà avvenire, ed ogni altra misura
necessaria per l'insediamento della nuova Corte potrà essere presa,
secondo le disposizioni del presente Protocollo, a partire dalla data in
cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad
essere vincolate dal Protocollo.
Articolo 5
1.
Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di seguito, il mandato
dei giudici, membri della Commissione, del cancelliere e del
vice-cancelliere scade alla data di entrata in vigore del presente
Protocollo.
2. I
ricorsi all'esame della Commissione e non ancora dichiarati ricevibili
alla data di entrata in vigore del presente Protocollo saranno esaminati
dalla Corte in conformità con le disposizioni del presente Protocollo.
3. I
ricorsi dichiarati ricevibili alla data di entrata in vigore del
presente Protocollo continueranno ad essere trattati dai membri della
Commissione nell'anno successivo. Tutte le cause il cui esame sia stato
completato durante questo periodo saranno trasmesse alla Corte che le
esaminerà alla stregua di ricorsi ricevibili, in conformità con le
disposizioni del presente Protocollo.
4.
Per quanto riguarda i ricorsi per i quali
la
Commissione
ha adottato, dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, una
decisione in conformità con l'ex art. 31 della Convenzione, tale
decisione sarà trasmessa alle parti che però non hanno la facoltà di
pubblicarla. In conformità con le disposizioni applicabili prima
dell'entrata in vigore del presente Protocollo, un ricorso può essere
deferito alla Corte. Il Collegio della Grande Camera determina se una
delle Camere o
la
Grande Camera
deve pronunciarsi sulla questione. Quando una Camera si pronuncia sulla
questione, la sua decisione è definitiva. I ricorsi non deferiti alla
Corte sono esaminati dal Comitato dei Ministri che agisce in conformità
con le disposizioni dell'ex articolo 32 della Convenzione.
5. I
ricorsi pendenti dinnanzi alla Corte il cui esame non è stato ancora
completato alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, sono
trasmessi alla Grande Camera della Corte che si pronuncia sulla
questione in conformità con le disposizioni del presente Protocollo.
6. I
ricorsi pendenti dinnanzi al Comitato dei Ministri il cui esame in virtù
dell'ex articolo 32 non è stato ancora completato alla data di entrata
in vigore del presente Protocollo, sono risolti dal Comitato dei
Ministri che agisce in conformità con il presente articolo.
Articolo 6
Se
un'Alta Parte contraente riconosce, con la dichiarazione prevista all'ex
art. 25 o all'ex art. 46 della Convenzione, la competenza della
Commissione o la giurisdizione della Corte unicamente per affari
posteriori o fondati su fatti posteriori a tale dichiarazione, la
restrizione continuerà ad applicarsi alla giurisdizione della Corte ai
sensi del presente Protocollo.
Articolo 7
Il
Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri
del Consiglio;
a)
ogni firma;
b)
il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di
approvazione;
c)
la data di entrata in vigore del presente Protocollo o di alcune sue
disposizioni secondo l'articolo 4;
d)
ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente
Protocollo.
In
fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il
presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo, l'11 maggio
1994
in
francese ed in inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un
unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio
d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà
copia certificata conforme a ciascuno degli Stati
Membri del Consiglio d'Europa. |