REGIONE LAZIO
Ufficio del Garante delle
persone
sottoposte a misure
restrittive della libertà personale
Articolo 1
(Garante delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale)
- 1. È istituito, presso il Consiglio regionale, il
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale, di seguito denominato Garante
al fine di contribuire a garantire, in conformità ai
principi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della
Costituzione e nell’ambito delle materie di competenza
regionale, i diritti di tali persone.
- 2. Tra le persone di cui al comma 1 rientrano i
soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli
istituti penali per minori, nonché nei centri di prima
accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per
stranieri e nelle strutture sanitarie in quanto
sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio.
- 3. Il Garante
Articolo 2
(Costituzione, incompatibilità e revoca)
- 1. Il Garante, per l'esercizio delle proprie
funzioni, si avvale di due coadiutori. Il Garante e i
coadiutori sono eletti dal Consiglio regionale con
deliberazione adottata a maggioranza assoluta con voto
limitato. Il Garante è scelto tra persone che abbiano
ricoperto incarichi istituzionali di grande
responsabilità e rilievo, i coadiutori sono scelti tra
persone che abbiano svolto attività in ambito sociale.
- 2. Il Garante e i coadiutori durano in carica cinque
anni.
- 3. La carica di Garante e di coadiutore è
incompatibile con quella di:
- a. membro del Parlamento, ministro, consigliere
ed assessore regionale, provinciale e comunale;
- b. amministratore di ente pubblico, azienda
pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché
amministratore di ente, impresa o associazione che
riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi
dalla Regione.
- 4. Il Garante ed i due coadiutori non possono
esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro
autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di
Garante a personale regionale e di altri enti dipendenti
dalla Regione ne determina il collocamento in
aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento
del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile
al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e
dell’anzianità di servizio.
- 5. Qualora, successivamente alla nomina, venga
accertata una delle cause di incompatibilità di cui ai
commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio regionale
invita l’interessato a rimuovere tale causa entro
quindici giorni e, se questi non ottempera
- all’invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne
dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al
fine della sostituzione.
- 6. Il Consiglio regionale, con le stesse modalità
previste per l’elezione, può revocare il Garante ed i
due coadiutori per gravi o ripetute violazioni di legge.
Il Garante ed i due coadiutori che subentrino a quelli
cessati dal mandato per qualsiasi motivo durano in
carica fino alla scadenza del mandato di questi ultimi.
Articolo 3
(Trattamento economico)
- 1. Al Garante ed ai due coadiutori è attribuita
un’indennità di funzione pari, rispettivamente, al 50
per cento e al 40 per cento dell’indennità mensile lorda
spettante ai consiglieri regionali.
- 2. Al Garante ed ai due coadiutori che, per ragioni
connesse all’esercizio delle proprie funzioni, si recano
in un comune diverso da quello in cui ha sede la
struttura di cui all'articolo 4, comma 1, è dovuto il
trattamento economico di missione previsto per i
consiglieri regionali.
Articolo 4
(Organizzazione e regolamento)
- 1. Il Garante si avvale, per lo svolgimento delle
proprie funzioni, di una struttura amministrativa
istituita ai sensi dell’articolo 36 della legge
regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale) e successive modifiche.
- 2. Il Garante può avvalersi, altresì, della
struttura di cui all'articolo 37, comma3, della l.r.
6/2002.
- 3. Il Garante può inoltre avvalersi, quando
necessario, di esperti da consultare su specifici temi e
problemi, nonché della collaborazione di associazioni di
volontariato e di centri di studi e ricerca.
- 4. Il Garante con proprio atto disciplina le
modalità organizzative interne.
Articolo 5
(Funzioni)
- 1. Il Garante, per le finalità di cui all’articolo
1, comma 1 e nell’ambito delle iniziative di solidarietà
sociale, svolge, in collaborazione con le competenti
amministrazioni statali, le seguenti funzioni:
- a. assume ogni iniziativa volta ad assicurare
che alle persone di cui all’articolo 1, comma 2
siano erogate le prestazioni inerenti al diritto
alla salute, al miglioramento della qualità della
vita, all’istruzione e alla formazione
- professionale e ogni altra prestazione
finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale
e all’inserimento nel mondo del lavoro;
- b. segnala agli organi regionali eventuali
fattori di rischio o di danno per le persone di cui
all’articolo 1, comma 2, dei quali venga a
conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia
dei soggetti interessati sia di associazioni o
organizzazioni non governative che svolgano una
attività inerente a quanto segnalato;
- c. si attiva nei confronti dell’amministrazione
interessata, affinché questa assuma le necessarie
iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui
alla lettera a);
- d. interviene nei confronti delle strutture e
degli enti regionali in caso di accertate omissioni
o inosservanze rispetto a proprie competenze, che
compromettano l’erogazione delle prestazioni di cui
alla lettera a) e, qualora dette omissioni o
inosservanze perdurino, propone agli organi
regionali titolari della vigilanza su tali strutture
ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i
poteri sostitutivi;
- e. invita la commissione consiliare speciale per
la sicurezza ed integrazione sociale e la lotta alla
criminalità ad effettuare una visita ai sensi
dell’articolo 67, comma primo, lettera d), della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento
penitenziario e sull’esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà) e successive
modifiche, nei casi in cui abbia notizia o ritenga
che vi sia una violazione dei diritti delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà
personale negli istituti penitenziari;
- f. propone agli organi regionali gli interventi
amministrativi e legislativi da intraprendere per
contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei
diritti delle persone di cui all’articolo 1, comma 2
e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri
su atti amministrativi e legislativi che possono
riguardare anche dette persone;
- g. propone all’assessorato regionale competente
iniziative concrete di informazione e promozione
culturale sui temi dei diritti e delle garanzie
delle persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale.
- 2. Il Garante, nello svolgimento delle funzioni di
cui al comma 1, tiene costantemente informata la
commissione consiliare speciale per la sicurezza ed
integrazione sociale e la lotta alla criminalità.
Articolo 6
(Protocolli d’intesa)
- 1. La commissione consiliare speciale per la
sicurezza, ed integrazione sociale e la lotta alla
criminalità promuove la sottoscrizione di protocolli
d’intesa tra la Regione e le amministrazioni statali
competenti:
- a. per attivare all’interno degli istituti
penitenziari strumenti informativi e di supporto ai
detenuti in relazione agli interventi rientranti
nelle materie di competenza regionale per le
finalità di cui all’articolo 1, comma 1;
- b. per prevedere anche altre forme di
collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento
delle funzioni del Garante.
Articolo 7
(Relazione annuale)
- 1. Entro il 30 aprile di ogni anno il Garante
presenta una relazione sull’attività svolta nell’anno
precedente e sui risultati ottenuti alla Giunta
regionale ed alla commissione consiliare competente per
materia, che ne informa il Consiglio regionale.
- 2. Il Garante provvede ad inviare copia della
relazione a tutti i responsabili delle strutture di cui
all’articolo 1, comma 2.
Articolo 8
(Disposizioni finanziarie)
- 1. Per le finalità di cui alla presente legge, nel
bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2003 e
pluriennale 2003/2005, è istituito, nell’ambito
dell’unità previsionale di base R11, apposito capitolo
denominato "Spese per il Garante delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale"
con lo stanziamento di euro 200.000,00 per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005.
- 2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si fa
fronte mediante utilizzazione della corrispondente
dotazione finanziaria prevista al capitolo T27501,
lettera d) – elenco 4 allegato al medesimo bilancio
regionale – rispettivamente per gli anni 2003, 2004 e
2005, mentre alla dotazione di cassa per l’anno 2003 si
provvede mediante riduzione per euro 200.000,00 dello
stanziamento dell’UPB T25.
Regione Lazio - Consiglio Regionale
Deliberazione legislativa approvata nella seduta
del 17 settembre 2003
Il segretario (Angelo D’Ovidio)
Il presidente (Claudio Fazzone)
Il segretario dell’assemblea (Dott.ssa Concetta
Insenga) |