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promozione atti parlamentari promossi da Antigone
PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il testo unificato in oggetto,

ritenuto che, all'articolo 2, appare eccessiva la durata ventennale dell'esperienza

nel campo dei diritti umani di cui si richiede il possesso,

ritenuto altresì che, all'articolo 8, comma 2, la previsione della sostituzione

della competenza del Garante a quella del magistrato di sorveglianza in

ordine alle istanze ad ai reclami che gli vengano rivolti dagli internati

e dai detenuti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975 n. 354,

impedendo la possibilità di rivolgersi direttamente al magistrato di sorveglianza,

potrebbe comportare un inutile aggravio procedurale,

esprime


PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera a) sarebbe opportuno ridurre a dieci

anni l'esperienza nel campo dei diritti umani dei detenuti richiesta quale

requisito per essere nominato componente del Garante;

b) all'articolo 8, comma 2, sarebbe opportuno prevedere la competenza del

Garante dei diritti come aggiuntiva, anziché sostitutiva, a quella del magistrato

di sorveglianza in merito alle istanze e ai reclami avanzati dai detenuti

ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 354 del 1975.

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