PARERE APPROVATO
Il
Comitato permanente per i pareri,
esaminato il testo unificato in oggetto,
ritenuto che, all'articolo 2, appare eccessiva la durata ventennale
dell'esperienza
nel
campo dei diritti umani di cui si richiede il possesso,
ritenuto altresì che, all'articolo 8, comma 2, la previsione della sostituzione
della
competenza del Garante a quella del magistrato di sorveglianza in
ordine
alle istanze ad ai reclami che gli vengano rivolti dagli internati
e dai
detenuti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975 n. 354,
impedendo la possibilità di rivolgersi direttamente al magistrato di
sorveglianza,
potrebbe comportare un inutile aggravio procedurale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le
seguenti osservazioni:
a)
all'articolo 2, comma 1, lettera a) sarebbe opportuno ridurre a dieci
anni
l'esperienza nel campo dei diritti umani dei detenuti richiesta quale
requisito per essere nominato componente del Garante;
b)
all'articolo 8, comma 2, sarebbe opportuno prevedere la competenza del
Garante
dei diritti come aggiuntiva, anziché sostitutiva, a quella del magistrato
di
sorveglianza in merito alle istanze e ai reclami avanzati dai detenuti
ai
sensi dell'articolo 35 della legge n. 354 del 1975. |