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I FATTI
Il
signor Benedetto Labita viene arrestato il 21 aprile del 1992 con l’accusa di appartenere
all’organizzazione mafiosa della cittadina di propria residenza, Alcamo. Labita
viene sottoposto a custodia cautelare presso il carcere Ucciardone di Palermo,
dove rimane chiuso in una cella di isolamento per 35 giorni. Il 6 maggio dello
stesso anno richiede al tribunale di Trapani la remissione in libertà, ma la
richiesta viene respinta. Il 20 luglio 1992 è trasferito al Carcere di Pianosa,
dove rimane fino al 29 gennaio 1993. Viene sottoposto al regime del carcere
duro previsto dall’art. 41-bis ordinamento penitenziario. Successivamente viene
trasferito in altre carceri in base al luogo di svolgimento del processo. Il 12
novembre 1994 viene assolto con formula piena “per non aver commesso il fatto”.
Il 14 dicembre 1995 viene confermato il proscioglimento dalla Corte d’Appello
di Palermo. Dopo l’assoluzione viene sottoposto a misure di sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza e cancellato dalle liste elettorali. Benedetto
Labita è rimasto in carcere per due anni e sette mesi.
MALTRATTAMENTI ED
INEFFICACIA DELLE INDAGINI SVOLTE DALLE AUTORITÀ’ GIUDIZIARIE ITALIANE
Tra
il luglio e il settembre 1992, denuncia di aver subito, nel carcere di Pianosa,
maltrattamenti da parte degli agenti di custodia. In particolare egli dichiara di
essere stato vittima di numerose violenze, umiliazioni, vessazioni,
intimidazioni e altre forme di tortura sia fisiche che psicologiche: “Sarebbe
stato sovente schiaffeggiato e percosso, sarebbe stato colpito alle dita, alle
ginocchia e ai testicoli. Avrebbe dovuto subire ispezioni corporali durante la
doccia e sarebbe rimasto ammanettato durante visite mediche. Le sue proteste
erano inutili, addirittura controproducenti: una volta, avendo protestato
perché gli agenti di custodia gli avevano strappato i vestiti, sarebbe stato
minacciato, insultato e percosso da uno di essi. La sua protesi dentaria e i
suoi occhiali sarebbero stati danneggiati e gli sarebbe stata rifiutata la
possibilità di farli riparare, circostanze attestate dai referti medici.
Sulla base di questi fatti, viene aperta un’inchiesta penale dalle autorità
italiane. Labita rilascia le sue dichiarazioni nel corso dell’udienza del 2
ottobre 1993, di fronte al giudice delle indagini preliminari di Trapani e il 5
gennaio 1994 davanti ai carabinieri. Il giudice informa la competente procura,
quella di Livorno, delle affermazioni rilasciate da Labita nel corso
dell’udienza preliminare, per compiere le opportune indagini al riguardo. Dopo
il 5 gennaio 1994, trascorrono ben quattordici mesi prima che il soggetto sia
convocato per l’identificazione dei responsabili. L’unica attività che dal
fascicolo risulta compiuta durante l’intervallo di tempo è l’acquisizione
soltanto di fotocopie delle fotografie degli agenti di custodia che avevano
prestato servizio a Pianosa nei mesi indicati da Labita. Egli non è in grado di
riconoscere gli agenti dalle fotocopie mostrategli. Nonostante sostenga, per
una seconda volta, il 9 marzo 1995, la capacità di riconoscere i responsabili
dei maltrattamenti subiti, purché avesse potuto vederli di persona, non è stata
accolta la sua richiesta. Il 18 marzo 1995 il pubblico ministero ottiene
l’archiviazione del caso non per infondatezza ma perché rimasti ignoti gli
autori del reato. Il 10 aprile 1994 Labita presenta ricorso alla Commissione
Europea dei Diritti dell’Uomo. Il 29 settembre 1999 la Commissione,
all’unanimità, dichiara ricevibile il ricorso di Labita e trasmette la
questione alla Corte per la sentenza definitiva.
L’ITALIA ASSOLTA PER
INSUFFICIENZA DI PROVE
Il
6 aprile 2000 arriva il verdetto. La Corte, per nove voti contro otto, ritiene
che non ci sia stata violazione dell’art. 3 per quanto riguarda le accuse di
maltrattamenti, ma all’unanimità ritiene violato lo stesso articolo per il
mancato svolgimento di indagini ufficiali efficaci sulle denunce effettuate dal
Labita alle autorità italiane. La sentenza è, quindi, contraddittoria: da una
parte l’Italia viene assolta in quanto il ricorrente avrebbe denunciato con
troppo ritardo i maltrattamenti subiti, dall’altra viene condannata perché le
indagini svolte dalle autorità dello Stato non sono state approfondite ed
effettive. Per l’organo di Strasburgo è importante, infatti, affinché il
divieto di cui all’art. 3 non sia inefficace, che si effettui “un’indagine
ufficiale”, la quale “deve poter condurre all’identificazione e alla punizione
dei colpevoli". Dalla mancanza di una inchiesta ufficiale effettiva sui
presunti maltrattamenti consegue, per i nove giudici, l’assenza delle prove,
pertanto l’Italia deve essere condannata non per le violenze denunciate, per le
quali non si hanno, appunto, riscontri sufficienti, ma per le procedure
inefficaci seguite dalle autorità italiane. Viceversa, la minoranza della Corte
(otto giudici) ritiene che proprio l’indagine inefficace, nonché i rapporti del
giudice di sorveglianza di Livorno (5 settembre 1992) e del presidente del
Tribunale di sorveglianza di Firenze (12 dicembre 1996) sulla situazione
precaria del carcere di Pianosa, confermino le denuncie effettuate. La Corte,
quindi, si è spaccata a metà nel giudizio finale ed ha salvato per poco il
governo italiano da una delle più gravi condanne, quella per tortura e
trattamenti disumani e degradanti di cui all'art.3 della Convenzione europea
dei diritti dell'uomo.
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